Risoluzione del Ministero delle finanze n. 53/E del 9 aprile 1996 concernente un fabbricato a valore contabile sito sul territorio di due comuni.

Come precisato da codesto comune e dalla società AGIP Petroli con la nota n. 113/T del 2 aprile 1996, nella fattispecie si tratta di una raffineria interamente di proprietà della predetta società, la cui superficie si estende per circa il 30 per cento sul territorio di codesto comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi.

La raffineria in questione, stando ai criteri catastali fatti propri dalla legge sull'ICI (vedasi art. 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), e' un fabbricato e precisamente, come rappresentato dalla AGIP Petroli nella predetta nota 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa (la S.p.a. AGIP Petroli), sfornito di rendita catastale e classificabile nel gruppo catastale D, per cui, sempre come riferito con la succitata nota n. 113/T, ad esso e' stato finora attribuito, agli effetti della tassazione ICI, un valore contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.

In tale situazione, stante la inscindibilità dei costi di acquisizione ed incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato, la raffineria in discorso non può che essere considerata come unico fabbricato. Pertanto, ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, l'ICI su di essa raffineria gravante va corrisposta integralmente al comune di Sannazzaro de' Burgondi, sul cui territorio insiste la prevalenza della superficie della raffineria medesima. Va da se' che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro alla raffineria due separate rendite catastali, l'una per la parte insistente sul territorio di codesto comune e l'altra per la parte sita sul territorio del comune di Sannazzaro de' Burgondi, si sarebbe in presenza di due distinti fabbricati, con la conseguenza che, a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale e' intervenuta l'attribuzione delle rendite, si dovrebbe assumere per ognuno di essi fabbricati un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio si troverebbe cosi' ad insistere interamente la superficie del singolo fabbricato.

Qualora, invece, fosse attribuita alla raffineria un'unica rendita catastale si continuerebbe ad essere in presenza di un solo fabbricato per cui la situazione, sotto il profilo della individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe uguale a quella attuale.