RISOLUZIONE Finanze 12 gennaio 1996 n.12/E
Imposta comunale sugli immobili (ICI) Differimento dei termini per deliberare laliquota Conseguenza sul termine per deliberare la maggiore detrazione per le abitazioni principali
La proroga del termine per deliberare laliquota dellimposta comunale sugli immobili si applica anche alla delibera riguardante laumento della detrazione per labitazione principale.
In relazione al quesito posto con la nota sopradistinta, la Scrivente non ritiene condivisibile il parere di codesto Dicastero circa la non estensibilità al potere di deliberare la maggior e detrazione ICI per le abitazioni principali degli eventuali differimenti dei termini legislativamente concessi per deliberare laliquota ICI. Ed invero larticolo 15, comma 6, della legge 24/12/93, n. 537, che ha attribuito siffatto potere, recita testualmente "le deliberazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1 dellarticolo 6 .......".
Si tratta, cioè, di una norma di rinvio al termine stabilito dal comma 1 dellarticolo 6 del decreto legislativo 30/12/92, n. 504, in materia di delibera dellaliquota ICI. Per cui se la legge (come, ultimamente, il comma 2 dellarticolo 9 del decreto legge, n. 444, convertito con modificazioni nella legge 20/12/95, n. 539) concede, per un determinato anno, un generico differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini delladozione della delibera consiliare di aumento della precitata detrazione per le abitazioni principali. Ciò, a meno che la norma che reca il differimento non sia finalizzata espressamente a riaprire i termini limitatamente alla revisione dellaliquota ICI.
Del resto la suesposta interpretazione risponde anche allesigenza di consentire al Comune, attraverso la unicità del termine sia ordinario che differito, larmonizzazione ed il coordinamento degli interventi, essendo evidente che le due manovre, luna sullaliquota e laltra sulla maggiore detrazione, sono indipendenti sotto il profilo sia finanziario che economico - sociale.