DECRETO 20 settembre 1995.

Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno1994

(in G.U. n. 229 del 30 settembre 1995)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1

1. I comuni devono fornire al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1994 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1994, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni devono trasmettere a mezzo plico postale raccomandato, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni di cui al comma 1, al centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di appartenenza del comune. La trasmissione deve essere effettuata nel mese di ottobre 1995 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni trimestre successivo al predetto mese. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.

3. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e al centro elaborativo di cui al comma 2, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

4. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 2, deve provvedere a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.

Art. 2

1. Il Consorzio ANCI/CNC deve provvedere:

a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1 , secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4;

b) a trasmettere, su supporto magnetico, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni e dai supporti magnetici predisposti dai comuni;

c) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.

2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate, fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti dal Consorzio ANCI/CNC, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione del domicilio fiscale (o sede legate) che dovrà essere, comunque, acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC, rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmetterà al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza dei termine per la fornitura di cui al comma 3.

3. Le forniture di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono avvenire entro quattro mesi dalla ricezione delle copie per l'elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.

4. Resta a carico dei comuni la verifica tra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC.

 

Art. 3.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici trasmessi dal Consorzio ANCI/CNC controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 il Centro informativo del dipartimento delle entrate ne richiede la sostituzione. Il Consorzio ANCI/CNC, ovvero il comune che ha fornito i dati su supporti magnetici, deve consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non rispondenti.

Art. 4.

1. I costi relativi alle operazioni che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC, sono a carico del Consorzio stesso.

Art. 5.

1. I dati, acquisiti ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto, sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e dai comuni per le attività tributarie di loro competenza. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1995

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1995. Registro n. 3 Finanze, foglio n. 257

Il Ministro FANTOZZI