Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994.
(in G.U. n. 111 del 15 maggio 1995)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:
Art. 1.
1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1994, devono essere inviati, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, dai concessionari al Centro informativo dei Dipartimento delle entrate entro il 31 maggio 1995. I dati relativi ai versamenti, sempre a titolo di ICI 1994, effettuati o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo la data del 31 gennaio 1995 devono essere trasmessi al predetto Centro informativo entro il mese successivo ad ogni semestre solare. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato al presente decreto.
2. La trasmissione dei supporti magnetici è effettuata dai concessionari tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
3. I concessionari devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di due anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al Centro informativo del Dipartimento delle entrate.
Art. 2.
1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue controlli tesi a verificare la completezza dei dati nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato al presente decreto.
Art. 3.
1. I comuni, avvalendosi anche dei collegamenti telematici, trasmettono al Centro informativo del Dipartimento delle entrate i dati delle quietanze emesse a fronte delle somme loro riversate dai concessionari a titolo di ICI relativa all'anno 1994. Analogamente provvede la Ragioneria generale dello Stato per le somme riversate dai concessionari alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ai sensi del decreto ministeriale del 30 maggio 1994 citato nelle premesse, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 ottobre 1992, art.1.
2. I termini e le modalità per la trasmissione dei dati di cui al comma 1, primo periodo, saranno stabiliti d'intesa tra il Ministero delle finanze, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e successivamente resi noti ai comuni.
3. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate, utilizzando i dati di cui al presente decreto, esegue controlli tesi a verificare che:
a) i dati forniti dal concessionario relativamente ai riversamenti effettuati risultino corrispondenti a quelli risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo;
b) i riversamenti siano stati effettuati dal concessionario tempestivamente e che la commissione allo stesso spettante sia stata calcolata correttamente;
c) la ripartizione tra gli enti destinatari delle somme di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1994 sia stata effettuata correttamente.
Art. 4.
1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate provvede ad inviare a ciascun comune, tramite il "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale", i dati di cui all'art. 1, che interessano il comune stesso. I predetti dati sono utilizzati dal menzionato Consorzio al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; il Consorzio è obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 8 maggio 3995
Il Ministro delle finanze FANTOZZI
Il Ministro del tesoro DINI
Il Ministro dell'interno BRANCACCIO
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1995 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 15