DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 12 febbraio 1993

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle società di capitali ed enti agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

(in S.O. n. 20 alla G.U. n. 37 del 15 febbraio 1993)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1.

E’ approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, posseduti nel territorio dello Stato, da presentare nell'anno 1993, da parte delle società di capitali ed enti, agli effetti delle imposte sul redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta straordinaria immobiliare.

Il modello deve essere stampato in due esemplari; l'esemplare da presentare all'Amministrazione finanziaria predisposto per la rilevazione dei dati con apparecchiature di lettura ottica automatica e deve rispondere, nella grafica della carta, alle caratteristiche fissate nell'allegato A. L'esemplare per il contribuente deve essere stampato utilizzando il colore blu (pantone 287U).

Art. 2.

E' autorizzata la stampa, in due esemplari, di cui uno predisposto per la rilevazione dei dati con sistemi di lettura ottica automatica, di speciali modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: non staccare".

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

- stampa realizzata con gli stessi colori previsti per i modelli di cui al precedente art.1;

- conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

- le dimensioni, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. possono variare entro i seguenti limiti:

  1. per il formato a pagina singola: larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
  2. altezza minima cm 29,2 -massima cm 31,5.

  3. per il formato a pagina doppia ripiegabile: larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagine doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata;

I modelli meccanografici da due facciate a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi dei soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi dei periodo d'imposta 1992, ovvero, in caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, a quella relativa al periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1992.

In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata autonomamente con le stesse modalità e nei medesimi termini previsti ai sensi del comma precedente.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati può essere presentata anche su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico. Con successivo decreto saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonché le modalità per l'invio degli stessi all'Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Con successivo decreto sarà stabilito il prezzo di vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA