DECRETO LEGGE 29 aprile 1995 n.138 Art.3

Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore degli enti locali.

(in G.U. n.99 del 29.04.1995)

Legge di conversione 20 dicembre 1995 n.539 (in G.U. n.300 del 27.12.1995)

 

Art.3, comma 1: Trasferimenti erariali agli enti locali

Art.3, comma 3: Ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali per gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d’estimo

Art.3

Trasferimenti erariali agli enti locali

1. La determinazione dei trasferimenti erariali ordinari, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528, valida per l'anno 1994 resta definitivamente fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio 1994.

2. I trasferimenti erariali ordinari per l'anno 1995 e successivi, determinati nei modi indicati al comma 1, costituiscono base di riferimento per l'applicazione della procedura di riduzione stabilita dall'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

3. Un' ulteriore determinazione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valida per gli anni 1994 e successivi, avviene solo per gli enti interessati alle variazioni delle tariffe d'estimo di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, ed al decreto legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, nonchè per quelli interessati ad attribuzioni di proventi dell'ICI riscossi e non ripartiti alla data del 13 luglio 1994 e per quelli interessati ad eventuali errori.

4. Restano altresì definitivamente fissate le somme comunicate agli enti locali entro il 31 dicembre 1993 a titolo di contributo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalità:

a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c) e dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartiti secondo le modalità stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti;

b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale;

c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 5 dell'articolo 25 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e il contributo per la mobilità volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto è effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio.

6. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 5, lettera a), è disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio.

Legge di conversione 20 dicembre 1995 n.539 Art.1

(in GU 27.12.95 n. 300)

Art.1

1.Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° marzo 1995, n. 61, 29 aprile 1995, n. 138, 28 giugno 1995, n. 255, e 28 agosto 1995, n. 357.

3.Il termine per emanare disposizioni correttive al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, emanato ai sensi dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e dei criteri ivi stabiliti, è prorogato al 30 giugno 1996.

Allegato

(Omissis)