DECRETO LEGGE 7 aprile 1995 n.109

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994 e disposizioni integrative del D.L. n. 41 del 23.02.1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.03.1995 n.85

Art. 1, - Proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994.

Art.2 – Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

(in G.U. n.84 del 10 aprile 1995)

(Legge di conversione n.507 del 29.11.1995 in G.U. n.280 del 30.11.1995)

Art.1

Proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994.

1. All'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";

b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995", "5 maggio 1995" e "5 giugno 1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 ottobre 1995", "5 novembre 1995" e "5 dicembre 1995";

c) nel comma 6 le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995" e le parole da: "i medesimi soggetti" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "i medesimi soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1995 ed al relativo versamento entro il 5 dicembre 1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.";

d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole: "quattro mesi;" sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 novembre 1995;";

e) nel comma 11, le parole: "Il versamento delle somme dovute" sono sostituite dalle seguenti: "Il versamento delle somme dovute entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 e delle somme relative all'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995";

f) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995".

2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento di termini previsto dall'art. 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.

3. Le disposizioni dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.

Art.2

Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

1.I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all’albo pretorio del comune.

2.Il conto del bilancio dell’esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3.I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell’anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L’autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4.Il termine previsto dall’articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, numero 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 24 novembre 1994, numero 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, per l’organizzazione della elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

5.I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge 24 novembre 1994, numero 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, numero 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subito la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l’organizzazione della elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, debbono rendere apposita denuncia della perdita della documentazione medesima all’autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all’ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfettaria pari all’importo delle spese rimborsate per l’organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994, recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 64 del 18 marzo 1994.

6.Dopo il comma 9 dell’articolo 6 del decreto legge 24 novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.22, sono aggiunti i seguenti commi:

"9-Bis. Per i casi in cui l’importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consente il recupero integrale dell’anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’interno, l’importo differenziale ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello stato entro il 30 settembre 1995.

9-Ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell’interno è integrato, per l’anno 1995, dell’importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all’ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All’onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-Bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Legge di conversione 29 novembre 1995 n.507 Art.1

Art.1

(in G.U. 30.11.95 n. 280)

1. Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109, 10 giugno 1995, n. 226, e 3 agosto 1995, n. 324.