DECRETO 4 marzo 1995.

Modalità aggiuntive per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) 1994 da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

(in G.U. n. 61 del 14 marzo 1995)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da essi dovuta per l'anno 1994, oltre che secondo le modalità stabilite nei decreti interministeriali del 12 maggio 1993 e 22 aprile 1994 citati nelle premesse, tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In tal caso il versamento può essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nello Stato italiano, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in lire italiane, per un importo pari all'imposta dovuta, a favore del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, avente sede in Roma; per i vaglia postali emessi negli Stati Uniti d'America il versamento deve essere disposto per un importo corrispondente alla somma dovuta in lire italiane. Agli effetti della tempestività del versamento dell'imposta da parte del contribuente si ha riguardo alla data di ordine del bonifico ovvero di emissione all'estero dei predetti vaglia.

2. Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali di cui al comma 1 devono essere indicati, oltre al predetto Consorzio, quale beneficiario, ed alla sua sede in Roma: l'importo versato; il cognome e nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente; lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo; il codice fiscale italiano del contribuente ovvero, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la causale del versamento usando la frase "ICI 1994". In caso di pagamento tramite vaglia postale, anche i dati relativi al codice fiscale vanno indicati nello spazio dedicato alla causale di versamento.

3. Il bonifico bancario deve essere effettuato presso una azienda di credito operante all'estero e deve essere domiciliato presso la sede centrale d'ella Banca di Roma, con la quale il predetto Consorzio intratterrà un apposito rapporto di conto corrente.

4. Il vaglia internazionale ordinario deve essere localizzato presso "l'ufficio P.T. di Roma EUR".

5. Il conto corrente postale, intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, deve essere unico e dedicato esclusivamente alla riscossione dell'ICI. L'apposito conto corrente bancario di cui al comma 3 non può essere utilizzato dal Consorzio per operazioni diverse da quelle di cui al presente decreto.

6. Il Consorzio può disporre delle somme giacenti sul conto corrente postale e su quello bancario di cui al comma 5 esclusivamente a fronte del contestuale versamento sui conti correnti postali intestati ai concessionari territorialmente competenti e dedicati alla riscossione dell'ICI.

7. Il costo del bonifico o delle operazioni postali di cui al comma 1 è a carico del contribuente.

Art. 2

1. Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione del vaglia internazionale, il contribuente deve spedire, per raccomandata, al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione la parte di destra, denominata "certificato di accreditamento", del modello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993 citato nelle premesse oppure, in caso di fabbricati già rurali, del modello approvato con il decreto interministeriale del 22 aprile 1994, anch'esso citato nelle premesse, previa sua compilazione secondo le istruzioni e modalità riportate sul retro dei modelli stessi ma con le seguenti modifiche od integrazioni: non va indicato il numero di conto corrente postale né la denominazione del concessionario della riscossione; in luogo del comune di domicilio fiscale, va indicato lo stato estero di residenza del contribuente con la specificazione della relativa località ed indirizzo; in mancanza di codice fiscale italiano del contribuente, va indicato, se posseduto, il codice di identificazione fiscale a lui rilasciato dallo Stato estero di residenza; nello spazio bianco riservato al "bollo dell'ufficio P.T." va indicato con quale mezzo è stato eseguito il versamento (bonifico bancario; vaglia internazionale ordinario; vaglia internazionale di versamento in c/c) ed i suoi estremi (data di ordine del bonifico bancario, suo importo e denominazione dell'azienda di credito operante all'estero incaricata dell'operazione; ovvero, data di emissione all'estero del vaglia, suo importo e denominazione dell'ufficio postale estero presso il quale il titolo è stato emesso).

2. Se l'importo versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve compilare e spedire al predetto Consorzio, inserendoli in unica busta tanti modelli, limitatamente alla parte denominata "certificato di accreditamento", quanti sono i comuni di ubicazione degli immobili. In tal caso la somma degli importi che il contribuente ha indicato sui modelli come imposta relativa a ciascun comune deve essere pari all'importo complessivamente versato.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche qualora l'importo versato si riferisca a fabbricati già rurali e ad altri immobili posseduti dal contribuente nel medesimo comune.

Art. 3.

1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del bonifico, la sede centrale della Banca di Roma deve accreditare le corrispondenti somme sull'apposito conto corrente bancario di cui al comma 3 dell'art. 1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento dei vaglia internazionale ordinario, l'ufficio postale di Roma EUR deve provvedere alla commutazione dei titoli ed al versamento delle relative somme sul conto corrente postale di cui al comma 5 dell'art. 1.

2. Sulla base dei dati risultanti, distintamente per ciascun contribuente, dalle comunicazioni di accreditamento postale e dalle relative documentazioni ovvero dalle informazioni fornite dall'azienda di credito presso la quale sono stati domiciliati i bonifici, nonché sulla base delle indicazioni contenute nei modelli trasmessi dai contribuenti ai sensi dell'art. 2, il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione deve provvedere, entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni necessarie, al versamento dell'ICI riscossa sui conti correnti postali intestati ai concessionari territorialmente competenti e dedicati alla riscossione dell'ICI; il Consorzio deve altresì provvedere, non appena possibile, al versamento sui predetti conti dei concessionari degli interessi maturati sui conti di cui al comma 6 dell'art. 1 imputandoli proporzionalmente all'imposta di spettanza di ciascun ente.

3. I concessionari, sulla base delle comunicazioni del Consorzio, devono provvedere, secondo le disposizioni vigenti, al versamento in favore dei comuni delle somme ad essi spettanti, -nonché al versamento in favore dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale del 30 maggio 1994, citato nelle premesse, della quota relativa ai fabbricati già rurali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1995

Il Ministro delle finanze

FANTOZZI

Il Ministro dell'interno

BRANCACCIO

Il Ministro delle tesoro

DINI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GAMBINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995. Registro n. 1 Finanze, foglio n. 251