DECRETO LEGGE 23 febbraio 1995 n.41, art. 9 bis ed art.42 ter

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica

(in G.U. n.45 del 23.02.1995)

ARTICOLI AGGIUNTI DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 22.03.95 N. 85 (in G.U. n.69 del 23.03.1995)

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9 bis, - (Possibilità per i comuni di deliberare modifiche alle aliquote dell'ICI per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995). -

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 25 febbraio 1995, n.48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 31 maggio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell'imposta a saldo".

Art.42 ter (Applicazione della conciliazione giudiziale all’ICI)

1.L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'art. 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all'imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.

2. Al comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, le parole: "possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni".

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.