Decreto Legge 13 gennaio 1995 n.8 art.11

Disposizioni urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l’evasione e la corruzione

(in G.U. 16.01.95 n. 12)

Art.11

Disposizioni concernenti il versamento dell'ICI.

1.Le disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1994 e gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2.I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell’imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall’art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3.Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell’imposta spettante a ciascun ente per l’anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Decreto Legge 8 agosto 1996 n.437 art.5

(in G.U. 26.08.96 n. 199)

Il Decreto Legge 08.08.96, n. 437, le cui disposizioni in un primo momento sono state abrogate (dall’art. 14 decreto legge 23.10.96, n. 539, non convertito in legge) e’ stato successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla legge. 24.10.96, n. 556.

Capo I - Disposizioni in materia di imposizione diretta ed indiretta

Disposizioni concernenti il riversamento dell’ICI e il versamento di altre imposte

1.Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2.I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell’imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3.Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell’imposta spettante a ciascun ente per l’anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

4.Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 21, comma 3, 22, comma 11, e 23, comma 5, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, esclusivamente presso gli sportelli del concessionario della riscossione o presso una delle aziende di credito di cui all’articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario.

5.I concessionari della riscossione devono versare non oltre il 29 dicembre 1995 le somme di cui al comma 4, ricevute dalle aziende di credito il 27 dicembre 1995.

Legge di conversione 24 ottobre 1996 Art.1

Conversione in legge del D.L. 08.08.96 n.437

(in G.U. 25.10.96 n. 251)

1.Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell’Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 luglio 1994, n. 452, 17 settembre 1994, n. 538, 16 novembre 1994, n. 630, 13 gennaio 1995, n. 8, 17 marzo 1995, n. 78, 19 maggio 1995, n. 178, 28 giugno 1995, n. 249, 13 luglio 1995, n. 286, 28 agosto 1995, n. 354, 18 settembre 1995, n. 382, 27 ottobre 1995, n. 440, 18 novembre 1995, n. 486, 23 dicembre 1995, n. 542, 16 gennaio 1996, n. 17, 16 gennaio 1996, n. 18, 26 febbraio 1996, n. 75, 15 marzo 1996, n. 123, 15 marzo 1996, n. 126, 15 marzo 1996, n. 127,* 26 aprile 1996, n. 211, e 22 giugno 1996, n. 329. Restano altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 maggio 1996, n. 259, 17 maggio 1996, n. 263, e 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

ALLEGATO

(omissis)