DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 5 febbraio 1993

Approvazione del modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell’imposta comunale sugli immobili e dell’imposta comunale sugli immobili e dell’imposta straordinaria immobiliare.

(in G.U. n. 31 dell’8 febbraio 1993)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1.

E’ approvato, con le relative istruzioni, l’annesso modello di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, posseduti nel territorio dello Stato, da presentare nell'anno 1993 da parte delle persone fisiche agli effetti delle imposte sui redditi, dell'imposta comunale sugli immobili e dell’imposta straordinaria immobiliare.

Il modello deve essere stampato in due esemplari; l'esemplare da presentare all’Amministrazione finanziaria è predisposto per la rilevazione dei dati con apparecchiature di lettura ottica automatica e deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate nell’allegato A. L'esemplare per il contribuente deve essere stampato utilizzando il colore nero e, per i fondini, il colore blu di quadricromia.

Art. 2.

E’ autorizzata la stampa, in due esemplari, di cui uno predisposto per la rilevazione dei dati con sistemi di lettura ottica automatica, di speciali modelli di dichiarazione dei terreni e dei fabbricati, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: non staccare".

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori previsti per i modelli di cui al precedente art. 1;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19.5 massima cm 21.5; altezza minima cm 29,2 massima cm 31.5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42; altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata – prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata – terza facciata.

I modelli meccanografici da due facciate a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata – prima facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati deve essere presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 1992 ovvero, in caso di esonero da quest’ultima, autonomamente con le stesse modalità e nei medesimi termini previsti per la presentazione di detta dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei terreni e dei fabbricati può essere presentata anche su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico. Con successivo decreto saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonché le modalità per l’invio degli stessi all’Amministrazione finanziaria.

 

Art. 4

I contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro o dell’ente pensionistico o dei centri autorizzati di assistenza fiscale possono altresì conferire ai predetti soggetti apposita delega per la redazione della dichiarazione dei terreni e dei fabbricati agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili.

Il datore di lavoro o ente pensionistico o il centro di assistenza che accettano la delega conferita trasmettono i dati delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati all’Amministrazione finanziaria su supporti magnetici e, ove previsto, attraverso collegamento telematico e consegnano al contribuente la dichiarazione compilata su modello, anche non predisposto per la lettura ottica e anche di colore conforme a quello previsto per il mod.730, con apposta, nello spazio del modello "Riservato all’ufficio" nella prima facciata, l’indicazione "Acquisto su supporto magnetico"; il predetto modello va inserito nella busta allegata alla dichiarazione mod.730.

Con successivi decreti saranno stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici, nonché le modalità per l’invio degli stessi all’Amministrazione finanziaria.

Art. 5

Con successivo decreto sarà stabilito il prezzo di vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.