Decreto Legge 24 novembre 1994 n.646 Art.6
Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.
Art. 6 comma 8: Proroga termini versamento saldo ICI .
Legge di conversione n.22 del 21.01.1995 in G.U. n.18 del 23.01.1995
Art.6.
1.Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.
2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subìto rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.
3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subìto rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'art. 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.
3-bis. All'art. 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o della legge 24 febbraio 1992, n. 225";
4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.
8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.
9. Ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.
10. Ai comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.
12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;
b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.
12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subìto rilevanti danni, ancorchè privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma;
13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.
14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subìto la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, che hanno subìto rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonchè di ogni altro avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'art. 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista del presente comma.
16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.
16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'art. 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.
16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire una tantum dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.
16-quater. L'accertamento induttivo previsto dall'art. 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il sostegno passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili.
16-quinquies. In deroga al disposto dell'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
Legge di conversione n.22 del 21.01.1995 Art.1 ed All.
(in G.U. 23.01.95 n. 18)
1.Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.
Allegato: Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646
(omissis)
Allart. 6:
al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: "previsti per laccertamento";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Allart. 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " o della legge 24 febbraio 1992, n. 225" ";
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dellart. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza lapplicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovratassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti dimposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subìto rilevanti danni, ancorchè privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dellart. 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma";
al comma 14, primo periodo, dopo la parola: "dispersa" sono aggiunte le seguenti: "necessaria per effettuare le annotazioni di legge";
al comma 15, dopo le parole: "rilevanti danni" sono aggiunte le seguenti: "attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12";
dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
"16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per lanno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui allart. 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dellart. 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.
16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire una tantum dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per lacquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dallultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.
16-quater. Laccertamento induttivo previsto dallart. 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui allart. 1 del presente decreto, ed il sostegno passivo dimposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili".
(omissis)