DECRETO-LEGGE 27 agosto 1994, n..515.
Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
.(in S.O. n. 122 alla G.U. n. 201 del 29 agosto 1994)
LEGGE DI CONVERSIONE N.596 DEL 28.10.1994 IN G.U. n.253 del 28.10.1994
Art.4, comma 4: Rideterminazione dei contributi ordinari per i comuni interessati alle tariffe destimo di cui al Decreto Legislativo 28.12.1993, n.568.
Art.4, comma 5: Proroga dei termini per approvare il bilancio di previsione per lanno 1995 per i comuni interessati alla revisione delle tariffe destimo.
Art.5, comma 1 ter: Proroga dei termini per deliberare le aliquote dimposta per lanno 1995
(aggiunto dalla legge di conversione)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Artt. 1-3.
... omissis ...
Art.4
Disciplina dei flussi finanziari dei comuni.
1.Per lanno 1994, i contributi ordinari spettanti ai comuni a valere sul fondo di cui alla lettera a), comma 1, dellart. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 sono corrisposti in due rate. La prima rata è corrisposta entro il mese di febbraio 1994 ed è commisurata al 65 per cento dellammontare del contributo ordinario 1994 già comunicato dal Ministero dellinterno entro il 31 dicembre 1993; la seconda rata è corrisposta entro il mese di settembre 1994.
2.In deroga a quanto stabilito dallart. 11 del decreto-legge n. 359 del 1987, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nellart. 6, possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per un importo superiore allanticipazione di tesoreria e, comunque, per un importo non superiore allammontare della perdita di gettito dellimposta comunale sugli immobili per lanno 1994 conseguente allapplicazione delle nuove tariffe destimo.
3.Qualora le entrate a specifica destinazione non siano sufficienti, in tutto o in parte, a garantire una disponibilità corrispondente alla perdita di gettito dellICI per il 1994 derivante dalle rettifiche destimo, i comuni di cui al comma 2 sono autorizzati a ricorrere, per limporto differenziale, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria anche in deroga a quanto stabilito dallultimo comma dellart. 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Le anticipazioni straordinarie possono essere attivate, per limporto che residua dopo lapplicazione del comma 2, dal 1° novembre 1994 e sono estinte con le somme provenienti dalla corresponsione della prima rata dei contributi ordinari relativi allanno 1995. Gli interessi maturati sulle anticipazioni straordinarie sono rimborsati dallo Stato ai comuni sulla base di apposita certificazione, sottoscritta dal segretario e dal ragioniere, da trasmettere al Ministero dellinterno entro il termine perentorio del 30 aprile 1995. Le modalità della certificazione sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto col Ministro del tesoro, entro il 31 gennaio 1995.
4.Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-undecies dellart. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nellart. 6 prevedono, nei bilanci di previsione dellanno 1994, un ammontare dei contributi ordinari comprensivo anche dei trasferimenti statali, in termini di competenza, corrispondenti al minor gettito dellICI 1994 derivante dalle rettifiche delle tariffe destimo; detti trasferimenti sono calcolati escludendo comunque il minor gettito dellICI conseguente alle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per labitazione principale.
5. Il termine per deliberare il bilancio di previsione dellanno 1994, resta fissato al 15 maggio 1994 per i comuni indicati nel decreto legislativo n. 568 del 1993 e nell'art. 6.
Art. 5 (omissis)
Art. 6. Modifiche alle tariffe d'estimo
1. I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993.
2. Per effetto delle decisioni della commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457, sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane relative ai comuni di Casatenovo, Cassago Brianza e Cassina Valsassina, siti in provincia di Como, e al comune di Pont Canavese, sito in provincia di Torino, indicate nei prospetti annessi al presente decreto.
3. Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 dei 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in i provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda.
4. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 568 del 1993.
5. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale, sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta fissato al 12 maggio 1994.
Artt. 7-9.
... omissis
Art. 10. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 27 agosto 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 agosto 1994
SCALFARO
BERLUSCONI - MARONI DINI - TREMONTI - PAGLIARINI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Legge di conversione n .596 del 28.10.1994
(in G.U. 28.10.94 n. 253)
Art.1
1.Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per lanno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dallapplicazione delle disposizioni contenute nellart. 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.
3.Il termine relativo allemanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dellordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2, dellart. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 28 febbraio 1995.
4.Disposizioni correttive, nellambito dei decreti emanati ai sensi dellart. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995.
5.Al fine dellespressione del parere da parte delle commissioni di cui allart. 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
Allegato:
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27agosto 1994, n. 515Allart. 2, al comma 1, è premesso il seguente:
"1. Allart. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Il provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e uccessive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorchè dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dallart. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515"".
Dopo lart. 3 è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507). 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allart. 9, comma 2, le parole: "Il pagamento dellimposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario" sono sostituite dalle seguenti:
"Il pagamento dellimposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale";
b) allart. 50, comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia, ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale";
c) allart. 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"11-ter. Per lesercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 31 dicembre 1994 le tariffe di talune fattispecie, ovvero esonerarle, per quanto riguarda la tassa per loccupazione di spazi e aree pubbliche, purchè il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il criterio del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe deve comunque avvenire in modo tale che per una o più fattispecie non siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dellanno precedente"".
Allart. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Per lesercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui allart. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1994. Decorso il termine, lorgano regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dellart. 39 della citata legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dellapprovazione dei bilanci di previsione da parte dellorgano di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nellultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote dimposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente allanno 1995 è differito al 31 dicembre 1994.".