DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1994.
Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni ed il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili.
(in G.U. n. 188 del 12 agosto 1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze trasmette ai comuni i dati delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati, relativi alla situazione al primo gennaio 1993 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Gli stessi dati sono trasmessi, a cura del predetto Centro, al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale" citato nelle premesse.
Art. 2.
1. Per ogni soggetto che ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 1 sono forniti il codice fiscale, i dati anagrafici e di residenza, i dati descrittivi dei terreni e dei fabbricati ubicati nel territorio dei comune e le relative quote di possesso, così come rilevati dalle dichiarazioni ICI.
Art. 3.
1. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni i dati sono forniti su dischetti magnetici. Per i comuni collegati con il Ministero delle Finanze la fornitura dei predetti dati può essere effettuata anche in via telematica.
2. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono descritte nell'allegato 1. Unitamente ai dischetti magnetici è fornito un prodotto software per la stampa e la visualizzazione dei dati.
3. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, possono richiedere, in deroga a quanto previsto nel comma 1, l'invio dei nastro magnetico a cartuccia in luogo del dischetto magnetico, o viceversa; è possibile inoltre richiedere l'invio dei dati su nastri magnetici a bobina. In sostituzione del dischetto magnetico può essere richiesto, entro il predetto termine, l'invio dei dati su supporto cartaceo. Le richieste vanno indirizzate al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo - Divisione XVII - Via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma.
4. Il contenuto informativo dei supporti magnetici è descritto nelle istruzioni allegate alla fornitura.
Art. 4.
1. Le forniture dei dati di cui all'art. 1 sono effettuate con invii successivi a partire dal mese di novembre 1994 e con priorità per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano.
2. I supporti sono inviati ai sindaci dei comuni a cura del Centro informativo del Dipartimento delle entrate.
Art. 5.
1. I comuni devono fornire al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ICI riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1993 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1993, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni devono trasmettere, a mezzo plico postale raccomandato, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni di cui al comma 1, al seguente indirizzo: "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale - Via Riccardo Gicante n. 20 - 00143 Roma". La trasmissione deve essere effettuata nel mese di novembre 1994 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni trimestre successivo al predetto mese. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.
3. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e all'indirizzo di cui al comma 2, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 3. In tal caso il comune deve conservare le copie per l'elaborazione meccanografica per il periodo di tempo in cui è possibile l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'ICI dovuta per l'anno 1993.
4. Per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 2, deve provvedere a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.
Art. 6.
1. Il Consorzio ANCI/CNC deve provvedere:
a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'articolo 5, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3;
b) a trasmettere, su supporto magnetico, al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni e dai supporti magnetici predisposti dai comuni;
c) a trasmettere ai comuni, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 e secondo le modalità indicate all'art. 3, comma 1, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.
2. Le forniture di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono avvenire entro quattro mesi dalla ricezione delle copie per l'elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.
Art. 7.
1. Il Centro informativo del Dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici trasmessi dal Consorzio ANCI/CNC controlli intesi a verificare la loro rispondenza ai requisiti previsti dalle specifiche tecniche di cui all'allegato 3.
2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 il Centro informativo del Dipartimento delle entrate ne richiede la sostituzione. Il Consorzio ANCI/CNC, ovvero i comuni che hanno fornito i dati su supporti magnetici, devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non rispondenti.
Art. 8.
1. I costi relativi alle operazioni che, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7, deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC, sono a carico del Consorzio stesso.
Art. 9.
1. I dati di cui al presente decreto sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato e dai comuni per le attività di liquidazione ed accertamento dell'ICI. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto ministeriale dell'1 ottobre 1993 citato nelle premesse.
2. Con successivi decreti saranno stabiliti termini e modalità per ulteriori interscambi di dati e notizie tra Amministrazione finanziaria e comuni tenendo anche conto che, a partire dall'anno d'imposta 1994, la gestione del tributo è di esclusiva competenza dei comuni i quali devono provvedere alla, sua liquidazione ed al relativo accertamento.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 1994
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1994 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 89
Il Ministro: TREMONTI