DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 330 Art.1 e 6.

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.(Art.1 e 6).

(in G.U. n. 126 del 1° giugno 1994)

Legge di conversione n.473 del 27.07.1994 in G.U. n.177 del 30.07.1994

Art.1 comma 9/Bis – versamenti ICI relativi all’anno 1993 per le persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16.12.1990

Art.6 comma4 – proroga dei termini per il versamento ICI dovuto per l’anno 1993 dai soggetti non residenti nel territorio dello stato, senza applicazione di interessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Dichiarazione dei redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportare le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente "La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto";

2) nel quarto comma, lettera d), le parole: "corrisposti da un unico sostituto di imposta" sono sostituite dalle seguenti: "certificati dall'ultimo sostituto di imposta"; nella stessa lettera d), secondo periodo, le parole da: "destinazione dell'8 per mille" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione"; nello stesso quarto comma è aggiunta in fine, la seguente lettera: "e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8 terzo comma della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.";

3) dopo il quinto comma è inserito il seguente "Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente "Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche).

1.La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.";

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere ed i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi su richiesta, all'ufficio competente.

Con il decreto del Ministro delle finanze cui all'articolo 8 primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà dei contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.";

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente "Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l’indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.";

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma i numeri 4) e 5) sono abrogati;

2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti eseguiti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri all'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori, nonché di altra documentazione per la quale l'allegazione stessa è prevista da disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo e quella non richiesta con il predetto decreto ministeriale.";

f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e terzo" sono soppresse;.

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, le parole: "pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti "relativi agli emolumenti erogati nell'anno";

2) il terzo comma è abrogato;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: "La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le

società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuna di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti";

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: "Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o, trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente. ";

h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: "Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituiti di imposta).

1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dallo copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo, nonché delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro di cui è stato tenuto conto ai sensi dell'articolo 23, settimo comma. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro erte pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione dei rapporto di lavoro nel corso dell'anno i certificati sono consegnati entro sessanta giorni dalla data di cessazione";

i) all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Le dichiarazioni devono essere redatte a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione

di cui all’art.78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n.413, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.";

l) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: "tra il 1° maggio e il 10 giugno" sono sostituite dalle seguenti "tra il 1° maggio ed il 30 giugno";

2) nel quinto comma, le parole: "entro il 31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio";

m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomanda o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.";

2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

n) all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere a) e b) del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.";

o) all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente "Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.";

2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.";

p) all'articolo 36-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "ovvero sulla base dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione dai soggetti che hanno effettuato le ritenute";

2) al secondo comma, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegale alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni:

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti al contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedenti i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni".

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.";

q) all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: "in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto".

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti la presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), terzo e quarto periodo";

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da g) a n)" sono sostituite dalle seguenti: "Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis)"; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione dei reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ció risulta più favorevole per il contribuente.";

c) all'articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole: "per i redditi indicati alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b) e n-bis) "; nello stesso comma è aggiunto, in fine il seguente periodo: "Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1, dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.".

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.";

b) all'articolo 30, primo comma, e all'articolo 33, primo comma, lettera b), le parole: "termine stabilito per la presentazione della dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "5 marzo di ciascun anno";

c) all'articolo 34, terzo comma, le parole: "entro il 5 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione";

d) all'articolo 48, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione delle sanzioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale a l'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare stabilita nella misura del 5 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella quale l'operazione doveva essere computata, nella misura del 20 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, nella misura del 40 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo: e nella misura del 60 per cento, qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 ovvero in quello di cui all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento di imposta le sanzioni sono ridotte: ad un quinto, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni dal relativo termine di scadenza; alla metà, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro trenta giorni successivi a quello di scadenza dei termine di presentazione della dichiarazione annuale; ai due terzi, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; ai tre quarti, se gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e registrazione nonché in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio, una somma pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo 52: nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e dalle altre disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto.";

e) all'articolo 60, terzo comma, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare".

4. Nell'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: "entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello" sono sostitute dalle seguenti: "entro il termine del 5 marzo dell’anno solare".

5. Nella tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto, del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, alla nota 2 dell'articolo 88, come sostituito dall'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "stabilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente" sono sostituite dalle seguenti: "del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta".

6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993.

7. Il termine per la consegna agli interessati del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 resta fissato al 10 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia stata consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

8. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n.212, sono abrogati.

9. Le disposizioni del comma 1, lettera a), numero 2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 2, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

Art. 6.

Disposizioni concernenti la riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, primo comma, il numero 3) é sostituito dal seguente: "3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c);

b) dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 92-bis (Mancata o irregolare documentazione probatoria). -1. E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell'ufficio non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92.".

2. All'articolo 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 20 è sostituito dal seguente "20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dei presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione sono effettuati entro il 31 maggio".

3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del secondo comma del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

4. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, resta fissato al 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l’importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

6. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.

8. Il pagamento di ritenute alla fonte di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo e considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

9. Nell'articolo 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.".

Legge di conversione n.473 del 27 luglio 1994

(in G.U.n.177 del 30.07.1994)

Art.1

1.Il decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 6 dicembre 1993, n. 503, 4 febbraio 1994, n. 90, e 31 marzo 1994, n. 222.

ALLEGATO

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 31 maggio 1994, n. 330.

All’articolo 1:

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3 bis. E‘ soppresso l’obbligo di presentare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E‘ altresi‘ soppresso l’obbligo di inviare entro il 5 settembre all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984.

3 ter. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 bis del presente articolo, al decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, la lettera b) è abrogata;

  1. all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: ‘entro il 5 settembre è sono soppresse";

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9 bis. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per l’esercizio 1993, nonchè quelli relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI) e all’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti entro il 30 settembre 1994.

9 ter. Al secondo comma dell’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione presentata è priva di sottoscrizione sono inserite le seguenti: ‘e il contribuente non ha provveduto, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto, alla sottoscrizione.

9 quater. Al terzo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La nullità può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente’".

Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 3 bis (Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico).

1.Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1983, n. 733, non si applicano per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari spettante per i familiari a carico ai sensi degli articoli 5 e 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nonchè dell’articolo 6 del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, nè per l’esenzione dal contributo per il Servizio sanitario nazionale prevista per i familiari a carico ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ai fini del rispetto dei limiti di reddito o di proventi previsti per le predette finalità, si tiene conto esclusivamente del reddito complessivo lordo di ciascun familiare come definito ai fini delle imposte sui redditi".

All’articolo 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5 bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’ICIAP è fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi qualora la quota ICIAP versata sia corretta".

(GLI IMPORTI IN EURO - IMPORTO MINIMO VERSAMENTO)