DECRETO LEGGE 23 maggio 1994, n. 308.
Norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni.
Art.4 Slittamento termine per deliberare laliquota ICI per lanno 1994
(in G. U. n. 119 del 24 maggio 1994)
Legge di conversione n.458 del 22.07.1994
in G.U. n.171 del 23.07.1994IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, si applica fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c), c-bis) e c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 2.
1. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto è adeguato sulla base di un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dellindice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, sempreché fra la cessione e l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi interi. Con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Ministro delle finanze rende noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta precedente.";
b) nell'articolo 3 il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dall'applicazione della percentuale del 7 per cento sul corrispettivo pattuito.".
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle plusvalenze e alle minusvalenze realizzate a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 1 ottobre 1993; con decreto del Ministro delle Finanze 6 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 1994, sono stati resi noti i coefficienti di adeguamento da utilizzare per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze conseguite nel predetto periodo di imposta.
Art. 3.
1. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, resta stabilito, per l'anno 1993, tra il 19 settembre ed il 30 ottobre 1993.
Art. 4.
1. Per l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e il termine per deliberare le variazioni dei limiti di reddito agli effetti dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, restano stabiliti al 28 febbraio 1994.
Art.5.
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole: "1° aprile 1994" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 1994".
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1994
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli BIONDI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri.
TREMONTI, Ministro delle finanze
MARONI, Ministro dell'interno
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
Legge 22 luglio 1994 n.458 Art.1
(in G.U. 23/07/94 n. 171)
1.Il decreto legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonchè di termini per le imposte comunali sugli immobili e per lesercizio di imprese, arti e professioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 27 settembre 1993, n. 380, 26 novembre 1993, n. 476,
25 gennaio 1994, n. 58, e 23 marzo 1994, n. 193.
Allegato
Larticolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Allarticolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: "tra il 1° e il 30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° settembre e il 31 ottobre".