CIRCOLARE Min. Finanze 21 maggio 1994 n.65

ICI – Istruzioni per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 1994.

(in G.U. n.121 del 26.05.1994)

A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).

Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato i quali non siano, ovviamente, esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esenti dall'imposta medesima. Soltanto qualora sull'immobile soggetto a tassazione risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, sia per effetto di atto tra vivi che a seguito di successione, obbligato al versamento è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso ad abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.

Sono equiparati al diritto reale di abitazione il diritto del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria, ed il diritto dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (vedasi, in proposito, anche la circolare n. 35 del 26 novembre 1993).

In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.

Esclusioni, esenzioni e casi particolari

a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta: vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole; la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.

b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, successivamente integrato con l'inserimento anche del comune di Santa Maria la Carità - parzialmente delimitato - e del comune di Aglientu.

c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi D. Lgs. 504/92.

d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi la legge suddetta;

e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi la circolare n. 4 del 09 giugno 1993.

B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.

L'imposta dovuta per l'anno 1994 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione (nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui l'immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie).

Per conoscere l'aliquota, la quale non può comunque essere inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, nonché per conoscere se il comune ha deliberato la maggiore detrazione per l'abitazione principale ed i corrispondenti requisiti richiesti (di cui sarà trattato in prosieguo) il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

a) Il VALORE dei fabbricati è costituito dall'intera rendita castastale moltiplicata: per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti,ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Se il fabbricato è sfornito di rendita ovvero se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita attribuita dall'UTE superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.

Le rendite da assumere per l'anno 1994 sono quelle determinate a seguito della revisione generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990. Sono, cioè, quelle già utilizzate per il versamento dell'ICI 1993.

Si avverte che ai fini ICI le predette moltiplicazioni vanno operate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza né gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione è di 2.000.000, il valore sul quale applicare l'imposta ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 200.000.000 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

Fabbricati di interesse storico o artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.

Modifiche agli estimi

In alcuni comuni (all'incirca 1.400) sono variate, generalmente in diminuzione, le tariffe d'estimo e, conseguentemente, le rendite (si ricorda che la rendita dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, è data dalla tariffa d'estimo moltiplicata per la consistenza dell'immobile e, cioè, per il numero dei vani catastali in caso di abitazione o uffici; per i metri cubi in caso di fabbricati appartenenti al gruppo B; per i metri quadrati in caso di fabbricati appartenenti al gruppo C). Le variazioni possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto talune zone o categorie o classi. Per i fabbricati che hanno avuto la variazione di rendita, il valore, agli effetti dell'ICI dovuta per l'anno 1994, deve essere determinato sulla base della rendita variata.

Ovviamente, per i fabbricati ubicati in comuni diversi da quelli interessati alle variazioni, nonché per i fabbricati ubicati nei comuni che hanno avuto le variazioni ma siti in zone censuarie oppure appartenenti a categorie o classi che non hanno avuto variazioni, la rendita da assumere per la determinazione del valore rimane quella già utilizzata per l'anno 1993 (ovverosia, quella derivante dalla revisione generale disposta con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990).

I comuni che hanno avuto le variazioni delle tariffe d'estimo, con la individuazione delle zone censuarie e delle categorie e classi interessate, nonché con la determinazione dei nuovi estimi, sono indicati nel decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993) il quale ha subito numerose correzioni riportate nel decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1994). Per agevolare il contribuente il Ministero delle Finanze ha pubblicato un "FAI DA TE" intitolato " Le variazioni delle tariffe d’estimo – Guida al calcolo delle nuove rendite dei fabbricati" consultabile presso le sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate (ex intendenze di finanza), gli uffici tecnici erariali e gli uffici tributari dei comuni.

Fabbricati appartenenti alle imprese

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, sia esso effettiva che presunta, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:

1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;

2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1994, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994;

3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1993, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1994 è dato dalla capitalizzazione della rendita (normalmente, il valore sarà dato dalla rendita catastale moltiplicata per 50);

4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1994, i valori sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1994 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;

5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1993, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1994;

6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1994, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1994;

7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati;

8) i fabbricati per i quali le uniche variazioni intervenute nel corso dell'anno 1993 sono date dall'attribuzione della rendita catastale oppure dalla contabilizzazione di costi incrementativi, aggiuntivi a quello di acquisizione, non devono essere indicati nella dichiarazione ICI relativa all'anno 1993 (che si presenta nel 1994) in quanto, come sopra detto, si tratta di variazioni destinate ad influire sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1994.

b) Il VALORE delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

c) Il VALORE dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1994 è quello derivante dall'applicazione delle tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 e che hanno avuto effetto a decorrere dal primo gennaio 1988.

C) PERIODO DI POSSESSO.

Una volta determinata l'imposta su base annua (applicando l'aliquota al valore intero dell'immobile soggetto a tassazione, ovverosia all'intera rendita catastale o reddito dominicale capitalizzati con i summenzionati moltiplicatori, oppure al valore venale dell'area fabbricabile, oppure al valore contabile di taluni fabbricati di impresa) siffatto ammontare deve essere ragguagliato - oltre che alla quota di titolarità, come già anticipato sub A) - al periodo di possesso.

L'ICI (che è un'imposta annuale) è dovuta, infatti, proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile. Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna assumere come protraentisi per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'ICI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso. Ciò stante, l'imposta da versare per il corrente anno 1994 dovrà essere quantificata dal contribuente sulla base dell'evolversi della situazione di possesso e delle caratteristiche dell'immobile nel corso dello stesso anno 1994.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

1) un fabbricato acquistato il 10 marzo 1994 ed il cui possesso si potragga per la restante parte dell'anno stesso. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dall'acquirente nella misura ragguagliata ai 10 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;

2) un fabbricato posseduto alla data del primo gennaio 1994 il quale sia venduto il successivo 20 agosto. L'imposta, calcolata su base annua, deve essere versata dal venditore nella misura ragguagliata agli 8 mesi di suo possesso a titolo di proprietà;

3) un fabbricato adibito ad abitazione principale del contribuente soltanto per i primi 5 mesi dell'anno 1994 (precisamente fino al 20 maggio) e destinato alla locazione per il restante periodo dell'anno medesimo. La detrazione, di cui sarà trattato in prosieguo, dovrà essere ragguagliata ai 5 mesi durante i quali si è verificata la destinazione a dimora abituale;

4) un edificio in corso di costruzione al primo gennaio 1994 ed ultimato alla fine di settembre dello stesso anno. L'imposta annua calcolata sul valore venale in comune commercio dell'area interessata alla edificazione dovrà essere ragguagliata ai 9 mesi in cui l'immobile ha avuto siffatta caratteristica, mentre l'imposta annua calcolata sul valore dell'edificio dovrà essere ragguagliata a 3 mesi. Da quanto sopra detto emerge, altresì, che non può esistere alcun collegamento fra l'imposta da versare per l'anno 1994 e la dichiarazione ICI da presentare nel 1994 per l'anno 1993. La prima, infatti, è dovuta in base all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1994, mentre la seconda, nei casi in cui deve essere presentata, si riferisce all'evolversi della situazione nel corso dell'anno 1993.

D) VERSAMENTO IN DUE RATE.

L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1° al 30 giugno 1994, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1994; la seconda, da versare dal 1° al 20 dicembre 1994, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1994. Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1994, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso in tale primo semestre e versarne il 90 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno. Per la seconda rata, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione all'intero anno 1994, ragguagliare l'imposta, calcolata su base annua, alla quota ed ai mesi di possesso nel corso dell'intero anno 1994 e versarla, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto. Si ipotizzi il caso, di maggior frequenza, in cui la situazione di possesso e la qualificazione dell'immobile non cambi nel corso dell'anno: ad esempio, un fabbricato censito in catasto in categoria A/2 e con una rendita pari a 2.000.000, di proprietà di un determinato contribuente per l'intero primo semestre del 1994, ubicato in un comune sul cui territorio vige per tale anno l'aliquota del 6 per mille. La prima rata da versare sarà pari a lire 540.000 (2.000.000 x 100 = 200.000.000; 200.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 6 mesi di possesso = 600.000; 600.000 al 90% = 540.000). Protraendosi la situazione di possesso, con le medesime caratteristiche impositive, anche nel corso del restante periodo dell'anno, la seconda rata da versare a saldo sarà pari al lire 660.000 (imposta su base annua di lire 1.200.000 : 12 = imposta di 100.000 lire al mese; 100.000 x 12 mesi di possesso = 1.200.000; 1.200.000 - 540.000 già versate = 660.000).

Per il caso illustrato sub punto 1) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un ufficio censito in catasto nella categoria A/10 e con una rendita pari a 6.000.000, sito in un comune nel quale l'aliquota vigente è del 5 per mille, la prima rata da versare sarà pari a lire 450.000 (6.000.000 x 50 = 300.000.000 di valore; 300.000.000 x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di lire 1.500.000; 1.500.000 : 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 4 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 800.000 (imposta su base annua di lire 1.500.000 : 12 = imposta di 125.000 lire al mese; 125.000 x 10 mesi di possesso nel corso dell'anno 1994 = 1.250.000; 1.250.000 - 450.00 già versate = 800.000).

Per il caso illustrato sub punto 2) della precedente lettera C), ipotizzando che si tratti di un negozio censito nella categoria C/1 e con una rendita pari a 10.000.000 ubicato in un comune con l'aliquota del 4 per mille, la prima rata da versare sarà pari al lire 612.000 (10.000.000 x 34 = 340.000.000 di valore; 340.000.000 x aliquota 4 per mille = imposta su base annua di lire 1.360.000; 1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 679.998; 679.998 al 90% = 611.998). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 295.000 (imposta su base annua di lire 1.360.000 : 12 = imposta di 113.333 lire al mese; 113.333 x 8 mesi di possesso nel corso dell'anno 1994 = 906.664; 906.664 - 612.000 già versate = 294.664).

Per il caso illustrato sub punto 3) della precedente lettera C), ipotizzando che la rendita sia pari a 1.800.000, che l'abitazione sia ubicata in un comune con l'aliquota del 6 per mille e che tale comune non si sia avvalso della facoltà di aumentare la detrazione per l'abitazione principale, la prima rata da versare sarà pari a lire 418.000 (1.800.000 x 100 = 180.000.000 di valore; 180.000.000 x aliquota 6 per mille = imposta su base annua di lire 1.080.000; 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 6 mesi di possesso nel corso del primo semestre = 540.000; 540.000 - 75.000 che rappresentano la parte di detrazione spettante per 5 mesi = 465.000; 465.000 al 90% = 418.500). La seconda rata da versare a saldo sarà pari a lire 587.000 (imposta su base annua di lire 1.080.000 : 12 = imposta di 90.000 lire al mese; 90.000 x 12 mesi di possesso = 1.080.000; 1.080.000 - 75.000 di detrazioni spettante = 1.005.000; 1.005.000 - 418.000 già versate = 587.000).

Per il caso illustrato sub punto 4) della precedente lettera C), ipotizzando che il valore dell'area edificabile, sita nel territorio di un comune con aliquota del 5 per mille, sia pari a un miliardo, la prima rata da versare sarà pari a lire 2.250.000 (un miliardo x aliquota 5 per mille = imposta su base annua di L. 5.000.000; 5.000.000 : 12 = imposta di 416.666 al mese; 416.666 x 6 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 2.500.000; 2.500.000 al 90% = 2.250.000). La seconda rata da versare a saldo, ipotizzando che il valore dell'edificio, calcolato attraverso la capitalizzazione delle rendite catastali delle singole unità immobiliari che lo compongono, sia di 20 miliardi, sarà pari a lire 26.500.000 (416.666 x 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 3.750.000 lire di imposta relativa all'area. 20 miliardi x aliquota 5 per mille = 100 milioni di imposta su base annua per l'edificio, ovverosia 8.333.333 al mese; 8.333.333 x 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000. Per cui 3.750.000 + 25.000.000 = 28.750.000; 28.750.000 - 2.250.000 già versate = 26.500.000).

Versamento in unica soluzione

Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '94 può essere effettuato, anziché in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1994.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '94 in unica soluzione nel periodo dal 1° gennaio al 20 dicembre 1994, con applicazione di interessi.

E) ABITAZIONE PRINCIPALE.

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a L.180.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorché il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, né per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.

La detrazione - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione - deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro.

La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora, senza possibilità di portare l'eventuale parte di detrazione eccedente l'ICI gravante su un soggetto passivo dimorante in aumento della parte di detrazione spettante ad altro soggetto passivo anch'esso dimorante.

A migliore illustrazione di quanto sopra detto valgano i seguenti esempi, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a L 1.800.000

Esempio n. 1.

Abitazione di proprietà di un solo soggetto che vi dimora abitualmente per l'intero anno 1994.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà pari a L. 1.620.000. Per la prima rata d'acconto dovranno essere versate L. 729.000 (9% di 810.000); per la seconda rata, a saldo, dovranno essere versate L. 891.000 (1.620.000 - 729.000).

Esempio n. 2.

Abitazione di proprietà di due coniugi, (il marito è proprietario per l'80%; la moglie, per il 20%) entrambi dimoranti per l'intero anno 1994.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a L. 1.350.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 - 90.000 = 1.350.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a L. 270.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 - 90.000 = 270.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà L. 607.000 (1.350.000 : 2 = 675.000; 675.000 al 90% = 607.000) mentre la moglie, distintamente, verserà L. 121.000 (270.000 : 2 = 135.000; 135.000 al 90% = 121.500); per la seconda rata, a saldo, il marito verserà L. 743.000 (1.350.000 - 607.000) mentre la moglie verserà L. 149.000 (270.000 - 121.000).

Esempio n. 3.

Abitazione di proprietà di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%, il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1994. In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante); L. 738.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 90.000 = 738.000); lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Per la prima rata d'acconto; A verserà L. 405.000 (450.000 al 90%); B verserà L. 332.000 (738.000 : 2 = 369.000; 369.000 al 90% = 332.000); C non verserà nulla. Per la seconda rata, a saldo: A verserà L. 495.000 (900.000 - 405.000); B verserà L. 406.000 (738.000 - 332.000); C non verserà nulla.

Esempio n. 4.

Abitazione acquistata il 10 marzo 1994 da due coniugi (dal marito, per l'80%; dalla moglie, per il 20%) entrambi ivi dimoranti dall'acquisto e per il restante periodo dell'anno 1994.

In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno da parte del marito sarà pari a L. 1.125.000 (80% di 1.800.000 = 1.440.000; 1.440.000 x 10/12 = 1.200.000; 1.200.000 - 75.000, che sono pari a 10/12 di 90.000 = 1.125.000) mentre quella da versare da parte della moglie sarà pari a L. 225.000 (20% di 1.800.000 = 360.000; 360.000 x 10/12 = 300.000; 300.000 - 75.000 = 225.000). Per la prima rata d'acconto il marito verserà L. 405.000 (1.440.000 : 12 = 120.000 al mese; 120.000 x 4 mesi di possesso nel 1° trimestre = 480.000; 480.000 - 30.000 che rappresenta la parte di detrazione spettante al marito per i 4 mesi di dimora abituale = 450.000; 450.000 al 90% = 405.000) mentre la moglie verserà L. 81.000 (360.000 : 12 = 30.000 al mese; 30.000 x 4 = 120.000; 120.000 - 30.000 = 90.000; 90.000 al 90% = 81.000). Per la seconda rata, a saldo, il marito verserà L. 720.000 (1.125.000 - 405.000), mentre la moglie verserà L. 144.000 (225.000 - 81.000).

Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita a abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Si evidenzia, infine, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità.

Maggiore detrazione abitazione principale

A decorrere dall'anno 1994 è stato attribuito al comune il potere di stabilire, con delibera adottata dal proprio Consiglio, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione. La detrazione può essere fissata dal comune fino ad un massimo di 300.000 lire annue, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale. La maggiore detrazione deliberata dal comune soggiace alle stesse regole sovraenunciate previste per l'ordinaria detrazione di 180.000 lire.

Ovviamente, se il comune non ha adottato alcuna delibera in proposito nei prescritti termini, oppure per i casi in cui non sussistono le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 180.000 lire. Per conoscere se è stata deliberata la maggiore detrazione e quali sono i requisiti richiesti per poterne beneficiare, il contribuente dovrà interpellare il comune competente.

F) MODALITÀ DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.

Il versamento dell'ICI deve essere effettuato mediante l'apposito modulo, già utilizzato per versare l'ICI relativa al 1993 e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al "certificato di accreditamento". I moduli, con caratteri di colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, ad iniziare da quest'anno, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato l'ICI 1993.

Va precisato che nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune; e ciò vale anche nell'ipotesi in cui sia identico il concessionario della riscossione. Se, ad esempio, il contribuente possiede tre immobili soggetti a tassazione nel comune di Bologna, uno nel comune di Benevento e quattro nel comune di Telese (i comuni di Benevento e Telese appartengono alla stessa concessione) il contribuente stesso dovrà fare tre distinti versamenti: uno per il comune di Bologna, uno per il comune di Benevento e uno per il comune di Telese. In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso.

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, ovverosia di quello nella cui circoscrizione è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale. Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento" debitamente quietanzata. Il modulo è di formato unico ed è utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.

I numeri di conto corrente postale dei concessionari, con la specificazione dei comuni appartenenti a ciascuna concessione, sono indicati in un foglio attaccato al modulo di versamento. Si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila.

Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto. Valga, in proposito, il seguente esempio: imposta dovuta per l'intero anno è pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero, anno meno l'acconto che è pari a zero). Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla che sul (si ricorda che nella presente circolare viene riprodotta solo la parte del modulo dedicata, al ), attenendosi alle riportate sul retro del modulo.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

1) il "comune di ubicazione degli immobili" non può che essere uno soltanto;

2) gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli" "aree" "abitazione principale" "altri fabbricati" rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato. Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato, è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;

3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione principale"; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;

4) il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;

5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;

6) l'importo da indicare come nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale. L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale, come nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima;

7) se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.

Fabbricati già rurali

L'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha introdotto criteri più restrittivi, rispetto al passato, ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

L'ICI 1994 che si rende dovuta per i fabbricati i quali, non possedendo i requisiti di ruralità previsti dal predetto art. 9, hanno perso il carattere di costruzione rurale ed hanno assunto quindi la natura di fabbricati urbani, deve essere versata utilizzando un apposito modello, con caratteri di color verde, approvato con decreto interministeriale del 22 aprile 1994, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tale modello, riprodotto nell'allegato, è disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi.

Pertanto il modello ordinario di colore rosso, di cui si è precedentemente trattato, non deve essere utilizzato per versare l'ICI dovuta per i predetti fabbricati rurali in quanto per essi, ripetesi, va usato il menzionato, separato modello.

Il versamento dell'ICI 1994 per i fabbricati già rurali va effettuato alle normali scadenze (l'acconto nel mese di giugno '94; il saldo, dal 1° al 20 dicembre '94) con possibilità di versare in unica soluzione nel mese di giugno '94. Le modalità di versamento, eccezion fatta per il tipo di modello da utilizzare, sono uguali a quelle ordinarie sovraillustrate; esse sono specificate anche nel retro del bollettino.

Le modalità di compilazione, anch'esse indicate nel retro del bollettino, non richiedono ulteriori precisazioni, stante la semplicità del modello per gli scopi cui è diretto.

G) DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Per i fabbricati che hanno avuto una diminuzione degli estimi catastali per effetto del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e per effetto del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 253 (l'argomento è stato già trattato nella lettera B della presente circolare) i contribuenti non possono detrarre dall'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 1994 la differenza di imposta versata per l'anno 1993 scaturente dall'applicazione dei predetti, minori estimi. Parimenti non può essere portata in diminuzione dall'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 1994 l'ICI o la maggiore ICI che il contribuente ritiene, per qualsivoglia motivo, di avere indebitamente versato per l'anno 1993.

Allo stato della legislazione vigente è, infatti, necessaria l'emanazione di appositi provvedimenti normativi che disciplinano gli effetti dei predetti minori estimi 1994 sull'ICI versata per l'anno 1993, nonché stabiliscano i termini e le modalità di rimborso dell'ICI o maggiore ICI indebitamente versata per l'anno 1993 e di cui una parte (quella corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille) è stata incassata dallo Stato e la restante parte (quella corrispondente all'eventuale, maggiore aliquota deliberata) è stata attribuita al comune.

La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.