Circolare
del 07/06/2004 n. 2
Chiarimenti in ordine
al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 10 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 ed art. 2, comma 41, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
La Circolare fornisce chiarimenti in
merito alle modalita' di calcolo dell'ICI.
Sono oggetto di approfondimento,
inoltre, le particolari modalita' di calcolo previste
per l'ICI dovuta per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi.
La disciplina del pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e' contenuta nell'art.
10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
504.
Relativamente
ai
soggetti tenuti al pagamento del tributo ed alle modalita'
di determinazione della base imponibile e dell'imposta dovuta si fa rinvio alle
istruzioni fornite con la circolare n. 118/E del 7 giugno 2000 (disponibile,
come tutti i documenti di prassi amministrativa di seguito citati, sul sito
internet www.finanze.gov.it).
Le continue evoluzioni normative che si
sono di recente verificate rendono pero' opportuni
alcuni chiarimenti sia in ordine ai nuovi mezzi di pagamento
e sia in relazione alle modalita' con cui calcolare
il tributo per gli immobili oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi di cui all'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dal d.l. 31 marzo 2004, n.
82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 141.
1. LE MODALITA' DI CALCOLO DELL'ICI
L'art. 10,
comma 2,
del D.Lgs. n. 504 del 1992,
dispone che i soggetti passivi devono effettuare il pagamento dell'imposta dovuta
per l'anno in corso al comune dove sono ubicati gli immobili in due rate.
L'importo della prima rata dell'ICI e' pari al 50% dell'imposta dovuta, ed e'
calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate dal comune per
l'anno precedente e deve essere pagato entro il 30 giugno di ciascun anno.
L'importo della seconda rata - che va
pagato dal 1 al 20 dicembre - e' pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero
anno, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate
dall'ente locale per l'anno in corso e deve essere, quindi, comprensivo dell'eventuale
conguaglio sulla prima rata.
Il contribuente ha comunque
la facolta' di pagare l'imposta complessivamente
dovuta in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.
Naturalmente in questo caso occorre effettuare il calcolo dell'imposta applicando l'aliquota e
le detrazioni in vigore nel comune nell'anno in corso e non quelle deliberate
per l'anno precedente. Maggiori chiarimenti sul
sistema di calcolo dell'ICI sono stati offerti nella circolare n. 3/FL del 7
marzo 2001, alla quale si fa rinvio.
I contribuenti possono prendere visione
della misura delle aliquote e delle detrazioni stabilite dai comuni, oltre che
presso i comuni stessi, anche sul sito internet www.finanze.gov.it qualora questi
ultimi abbiano provveduto all'invio delle relative deliberazioni per
l'inserimento sul citato sito, seguendo le istruzioni impartite con la
circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003.
2. IL CALCOLO DELL'ICI DOVUTA PER I
FABBRICATI OGGETTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI
ILLECITI EDILIZI
L'art. 2, comma 41, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2004)" stabilisce che per i fabbricati oggetto
della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del d.l. n. 269
del 2003, l'ICI e' dovuta, in ogni caso con decorrenza
dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito
della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei
lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente. In
sostanza, detta norma consente agli enti locali di richiedere il tributo esclusivamente
dal 1 gennaio 2003 per i fabbricati, oggetto di quello che comunemente viene definito "condono edilizio" che siano stati
ultimati o comunque utilizzati antecedentemente a tale data.
Riguardo alla determinazione del
tributo la norma in esame precisa che l'importo dell'ICI deve essere calcolato
sulla base della rendita catastale che viene
attribuita all'immobile a seguito della regolarizzazione, cio'
che avviene come e' noto mediante la procedura DOC-FA di cui al D.M. 19 aprile 1994,
n. 701.
Si deve osservare
infatti, che l'art. 32, comma 37, del d.l. n. 269 del 2003, stabilisce
che la domanda di definizione degli illeciti edilizi – da presentare entro il
31 luglio - deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla denuncia in
catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio
"e dalla documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale
e del relativo frazionamento", come precisa l'allegato n. 1 al citato decreto-legge.
Entro la stessa data deve essere presentata anche la denuncia ai fini ICI, nonche', ove dovute, quelle ai fini della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
E' necessario precisare che l'art. 2,
comma 41, della legge n. 350 del 2003, fa retroagire
gli effetti della rendita catastale assegnata a seguito della procedura di regolarizzazione in esame, al 1 gennaio 2003, anche se la
rendita sara' di fatto attribuita entro il prossimo
30 settembre.
Relativamente
al
pagamento del tributo comunale si rileva
che il meccanismo innanzi delineato comporta che entro il 30 giugno, e cioe'
entro la data di scadenza del pagamento della prima rata dell'ICI dovuta per
l'anno 2004, il contribuente che non si sia ancora attivato per ottenere l'iscrizione
al catasto dell'immobile oggetto di sanatoria - visto che il termine ultimo per
detto adempimento e' fissato al 30 settembre
- non conosce ancora la rendita che verra'
attribuita all'immobile. Proprio per ovviare a questa situazione il legislatore
ha previsto che il versamento dell'imposta relativo a
"dette annualita'", vale a dire alle annualita' 2003 e 2004 che sono le sole interessate alla
fattispecie in esame, e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in
due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta
per l'anno 2004, vale a dire 30 giugno e 20 dicembre 2004, adottando come
criterio di calcolo forfettario la misura di 2 euro
per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
Si deve comunque
evidenziare che alla data di scadenza della seconda rata il contribuente e'
ormai venuto a conoscenza della rendita attribuita all'immobile e pertanto ha
tutti gli elementi per poter calcolare l'imposta dovuta nel suo esatto
ammontare per ciascuna annualita'. Cio' comporta, dunque, che al momento di effettuare
il pagamento a saldo, il contribuente dovra' operare
il conguaglio tra l'imposta complessivamente dovuta per gli anni 2003 e 2004,
calcolata sulla base della rendita attribuita, e l'importo pagato forfettariamente a titolo di acconto. Ne consegue che la
seconda rata non sempre potra' essere di uguale importo della prima, proprio a causa del meccanismo
di conguaglio previsto dalla stessa norma.
E' opportuno precisare che sugli
importi cosi' determinati non sono dovuti ne' sanzioni ne' interessi, purche', naturalmente, i pagamenti vengano effettuati nei
termini stabiliti.
A titolo di esempio
si puo' ipotizzare il seguente caso:
oggetto della
sanatoria edilizia e' un fabbricato di civile abitazione della superficie di 70
mq che e' stato costruito o utilizzato abusivamente nel 2001.
Per calcolare l'importo dell'ICI da
pagare si devono eseguire le seguenti operazioni:
ICI dovuta per
l'anno 2003: 70 mq x 2,00 euro =
140,00 euro
ICI dovuta per
l'anno 2004: 70 mq x 2,00 euro =
140,00 euro
Totale ICI calcolata forfetariamente a
seguito della regolarizzazione: 140,00 euro
x 2 annualita' = 280,00 euro
ICI da pagare entro il 30 giugno: 140,00 euro
Alla data del 20 dicembre 004, termine di scadenza
del pagamento del saldo ICI, il contribuente avra'
conoscenza della rendita attribuita all'immobile e pertanto dovra'
rideterminare il totale dell'imposta dovuta per gli
anni 2003 e 2004 sulla base delle aliquote deliberate dall'ente locale e
scomputare quanto gia' pagato a titolo di acconto,
per poi procedere al pagamento della differenza di imposta, ovvero alla presentazione
dell'eventuale richiesta di rimborso degli importi dovuti.
Proseguendo nell'esempio di cui sopra, occorrera' operare come segue:
ICI dovuta sulla
base della rendita catastale attribuita applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'anno 2003: 200,00 euro
ICI dovuta
sulla base della rendita catastale attribuita applicando l'aliquota deliberata dal
comune per l'anno 2004: 210,00 euro
Totale ICI dovuta per gli anni 2003 e
2004 a seguito della regolarizzazione: 410,00 euro - ICI
pagata a giugno: 140,00 euro
=
ICI da pagare entro il 20
dicembre: 270,00 euro
L'esempio riportato si riferisce al
fabbricato di nuova costruzione, mentre nel caso di un fabbricato gia' fornito
di rendita sul quale sono state eseguite opere abusive oggetto di
regolarizzazione, il calcolo dell'ICI deve essere condotto con un sistema
differenziato, in quanto all'ammontare del
tributo determinato sulla base della rendita catastale del fabbricato
preesistente e delle aliquote deliberate dal comune, andra'
aggiunto il 50% dell'importo relativo alle annualita'
2003 e 2004 derivante dall'applicazione dei 2 euro per metro quadrato di opera
condonata. Anche in questo caso, una volta attribuita la nuova rendita, il
contribuente dovra' pagare in sede di saldo la differenza tra l'imposta
complessivamente dovuta per le due annualita' in
questione e quanto gia' corrisposto sia nel 2003 e sia
a giugno a titolo di acconto.
Va inoltre precisato che nel caso in
cui i fabbricati oggetto della regolarizzazione
edilizia siano stati ultimati o comunque utilizzati in data successiva al 1
gennaio 2003 ma comunque entro il 31 marzo 2003 – termine entro il quale devono
essere ultimate le opere abusive da regolarizzare ai sensi dell'art. 32, comma
25, del d.l. n. 269 del 2003 - l'importo dell'imposta dovuta,
calcolato con il sistema innanzi illustrato, dovra' essere
rapportato ai mesi di possesso, come
stabilisce l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 1992
3. LE MODALITA' DI PAGAMENTO DEL
TRIBUTO
Riguardo alle modalita'
con cui effettuare il pagamento del tributo e'
necessario innanzitutto sottolineare che i comuni, sulla base dell'autonomia
regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, possono scegliere anche modalita'
di pagamento diverse rispetto a quelle previste dalle
norme che disciplinano l'ICI.
Pertanto, ove il comune non abbia
deliberato di adottare come forma di pagamento del tributo sistemi diversi da
quello del bollettino di conto corrente postale, i pagamenti dell'ICI
per l'anno in corso devono essere effettuati utilizzando il modello approvato
con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero dell'interno, del 10 dicembre 2001. Detto modello di bollettino di
conto corrente postale deve essere utilizzato per i versamenti a favore:
del
concessionario della riscossione;
del comune che
abbia optato per la riscossione diretta, ai sensi dell'art. 59, comma 1,
lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
del comune che si
avvalga dei servizi accessori al conto corrente postale.
Lo stesso bollettino deve essere
utilizzato anche quando il pagamento viene effettuato
presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario della
riscossione.
Il pagamento del tributo puo' essere
eseguito anche tramite il servizio telematico gestito
da Poste italiane s.p.a.; in tal caso il contribuente
riceve la conferma dell'avvenuta operazione mediante una comunicazione presso
la propria casella postale elettronica, nella quale e' contenuta l'immagine
virtuale del bollettino conforme al modello approvato con il decreto innanzi
citato.
Riguardo al contenuto dei bollettini di pagamento, e' necessario
evidenziare che nel caso in cui l'ICI venga riscossa dal concessionario della
riscossione, a norma dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs.
n. 504 del 1992, il conto corrente postale deve essere
intestato a detto concessionario, mentre nell'ipotesi di riscossione diretta,
deve essere intestato al comune.
Per quanto riguarda le modalita' di compilazione del bollettino
si precisa che:
nella casella
dedicata all'"abitazione principale" va indicato soltanto l'importo
dovuto per l'immobile adibito a dimora
abituale del contribuente, titolare del diritto di proprieta'
o di diritto reale di godimento sullo stesso, al netto dell'ammontare della
detrazione stabilita per l'abitazione principale;
gli importi
dovuti per le eventuali pertinenze dell'abitazione principale, nonche' quelli relativi ai fabbricati ai quali, per
disposizione di legge o a seguito di deliberazione comunale, e' riconosciuto un
trattamento di favore analogo a quello dell'abitazione principale, vanno
indicati nella casella dedicata agli "altri fabbricati";
nella casella
dedicata alla "detrazione per l'abitazione principale" va indicato
l'importo complessivo delle detrazioni di imposta, anche se non riguardante o
riguardante solo in parte la dimora abituale del contribuente; detto importo e'
quello risultante dalle disposizioni di legge vigenti o dalle deliberazioni del
comune che riconoscono tale agevolazione;
nelle caselle
dedicate al "numero dei fabbricati" va indicato il numero delle unita' immobiliari situate in ciascun comune alle quali si
riferisce il pagamento;
se il pagamento
e' effettuato in unica soluzione, va barrata sia la casella dell'acconto e sia
quella del saldo.
Si ricorda che non si fa luogo al
pagamento se l'imposta da corrispondere e' uguale od inferiore a 2,07 euro e
che, comunque, l'ente locale puo'
deliberare un importo minimo di pagamento superiore a detta somma.
E', inoltre, necessario ribadire che nel caso in cui per le annualita'
precedenti siano stati effettuati indebiti pagamenti, non e' consentito procedere
autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2004.
Bisogna, infine, richiamare
l'attenzione sulla circostanza che la casella dedicata al
"ravvedimento", dovra' essere barrata nel caso in cui il contribuente voglia
regolarizzare la propria posizione tributaria avvalendosi delle facolta' riconosciute dall'art. 13 del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472. Pertanto, in tali ipotesi il contribuente deve
indicare nelle caselle relative agli immobili a cui si
riferisce il pagamento, l'importo corrispondente alla sola imposta. La somma
complessiva da versare deve invece comprendere, oltre all'imposta dovuta, anche
la sanzione ridotta applicabile e gli interessi.
Occorre sottolineare
che anche nel caso in cui gli importi dell'ICI siano riferiti a fabbricati
oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi, va utilizzato
l'ordinario bollettino di conto corrente postale. Si aggiunge che:
deve essere usato
un unico bollettino di conto corrente postale, benche'
gli importi dovuti siano relativi sia all'anno 2003 e sia al 2004;
nella casella
relativa all'anno cui si riferisce il pagamento si devono riportare i numeri
"04", e cioe' le ultime due cifre dell'anno
2004.
Al fine di consentire al comune il
necessario controllo degli adempimenti, il contribuente in sede di dichiarazione
ICI - che, come innanzi illustrato, deve essere presentata entro il 30
settembre 2004 - nella parte del modello riservata alle "Annotazioni"
deve indicare sia che la dichiarazione e' relativa a
fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi, sia l'importo
pagato a titolo di acconto.
E' opportuno, inoltre, precisare che alcuni
comuni, nell'esercizio della loro potesta' regolamentare, hanno stipulato con l'Agenzia delle entrate
un'apposita convenzione per la riscossione dell'ICI a mezzo del modello di
pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Cio' comporta, quindi, che in questi comuni l'ICI puo' essere pagata presso
banche, agenzie postali e concessionari della riscossione, utilizzando il
modello comunemente denominato "F24" contenente la sezione denominata
"I.C.I. ed altri
tributi locali", approvato con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2002.
Il pagamento dell'ICI attraverso il modello
"F24" puo' essere effettuato dai soggetti titolari del codice PIN
fornito dall'Agenzia delle entrate o dal soggetto dotato di chiave e password
di accesso ai servizi forniti via Entratel, anche per
via telematica, seguendo le nuove specifiche tecniche approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2004.
Alla luce di quanto esposto, non puo' sottacersi la circostanza che la disciplina dell'ICI relativamente alle modalita'
di pagamento, a causa dell'ampia
autonomia regolamentare riconosciuta ai comuni sia dall'art. 52 e sia dall'art.
59 del D.Lgs., n. 446 del 1997, non risulta uniforme sull'intero
territorio nazionale, con la conseguenza che il contribuente per conoscere se
l'ente locale ha adottato deliberazioni regolamentari modificative od
integrative del D.Lgs. n.
504 del 1992 e quale ne sia l'esatta portata, deve necessariamente rivolgersi
al comune destinatario del pagamento dell'imposta. Ne' al
riguardo possono ritenersi sufficienti gli avvisi di adozione dei regolamenti
comunali che vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale, poiche', per loro stessa natura, sono estremamente
sintetici nei contenuti.