LEGGE 350 del 24/12/2003
Titolo del provvedimento:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)".
………omissis……
Art. 2
…….omissis……..
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"; b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: "Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento. 3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni"; c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80".
………omissis…….
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
………omissis…….
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio".
……omissis……
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e successive.
…….omissis…….
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
……….omissis…….
art. 3
……..omissis…….
108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, modificazioni.
109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113.
111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 108: a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi; b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo.
114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato.
115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonché la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore.
..............omissis.............