Circolare del 28/04/2003 N. 22
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Sanatorie fiscali - Profili interpretativi emersi nel corso dei convegni organizzati dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate
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-La definizioni dei ruoli (articolo 12);
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9 DEFINIZIONi DEI RUOLI (articolo 12)
9.1 E' possibile definire i ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000, ma consegnati ai concessionari successivamente a tale data?
9.2 Se e' stato pagato entro il 31 dicembre 2002 l'intero carico iscritto a ruolo, ma non gli interessi di mora e gli oneri accessori, e' possibile accedere alla definizione?
9.3 Qual e' il rapporto tra la definizione dei ruoli pregressi (articolo 12) e la chiusura delle liti pendenti (articolo 16)?
9.3.1 Sono definibili i ruoli relativi all'ICI del 1993?
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9 DEFINIZIONi DEI RUOLI (articolo 12)
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R. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito la predetta imposta, prevede, all'articolo 4, che la relativa attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione compete ai comuni, in quanto soggetti attivi dell'imposta. Lo stesso decreto, al comma 3 dell'articolo 18, stabiliva, in deroga alla citata norma, che, per l'ICI relativa all'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, nonche' la riscossione fossero effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. La citata disposizione ha avuto effetto fino al 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Tale norma, operando un'abrogazione tacita dell'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992, ha disposto che, in merito all'ICI relativa al 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni presentate, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni. Dall'esame delle disposizioni richiamate emerge che la gestione dell'ICI relativa all'anno 1993 potrebbe aver dato luogo a ruoli emessi sia dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sia dai comuni,
per il periodo rispettivamente anteriore o posteriore all'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge n. 146 del 1998. Va pero' precisato che gli uffici statali, prima della predetta modifica normativa, hanno svolto una limitatissima attivita' impositiva e di riscossione in materia di ICI. Conseguentemente, nei rari casi di ruoli emessi da uffici statali e' possibile fruire della sanatoria prevista dall'articolo 12 della legge finanziaria, mentre per i ruoli emessi dai comuni la definizione risulta ovviamente esclusa. La circostanza che il ruolo e' stato emesso dall'Amministrazione comunale emerge dalla cartella di pagamento notificata. Qualora dovesse residuare qualche dubbio il contribuente puo' avere le necessarie informazioni presso il concessionario della riscossione. Sempre con riguardo all'ICI dovuta per l'anno 1993, si fa presente, infine, che i medesimi criteri distintivi valgono anche in ordine all'applicabilita' dell'articolo 16 della legge finanziaria 2003, concernente la chiusura delle liti fiscali pendenti. In tal caso, in conformita' ai chiarimenti forniti con la circolare n. 12/E del 2003 (in particolare, punti 11.1, 11.1.5 e 11.3), occorrera' verificare, in sintesi, se l'atto impositivo sottoposto ad impugnazione sia stato emesso da un comune o da un ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, avendo presente che l'articolo 16 si applica solo in quest'ultima ipotesi.
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