Decreto Ministeriale 15 febbraio 1994

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'ICI per l'anno 1993 e delle relative istruzioni

(in S.O. alla G.U. n.37 del 15.02.1994)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1

E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1993 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1993, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art. 2

La dichiarazione per l'anno 1993 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3

Il modello è formato da unico foglio. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi dei contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, e si compone di tre esemplari: l'originale per il comune; la copia per l'elaborazione meccanografica e la copia per il contribuente.

Art. 4

I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 5

Le caratteristiche dei modelli da utilizzare per la stampa anche meccanografica della dichiarazione di cui all'art. 1 saranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6

La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 1993", a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto comune.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art. 7

Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.