Decreto Legge del 31/03/2003 n. 50
Titolo del provvedimento:
Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31/03/2003)
Preambolo
Preambolo.
Testo: in vigore dal 31/03/2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2002, con il quale il termine di cui sopra e' stato differito al 31 marzo 2003, ai sensi del citato articolo 151;
Considerato che, nonostante la predetta proroga, in molteplici circostanze gli enti locali non hanno potuto deliberare tempestivamente i propri bilanci di previsione per l'anno 2003, anche per le innovazioni recentemente introdotte nella disciplina di riferimento;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di differire, nel corrente anno, per un periodo di sessanta giorni, il termine gia' prorogato dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
art. 1
Diffacimento del termine per la deliberazione del bilancio degli enti locali.
Testo: in vigore dal 31/03/2003
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differito al 30 maggio 2003.
art. 2
Entrata in vigore.
Testo: in vigore dal 31/03/2003
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.