DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568.

Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.

(in S.O. n. 124 alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane

1. Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, indicate nei prospetti annessi al presente decreto, rideterminate per effetto delle decisioni dalla commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del decreto-legge -9 ottobre 1993, n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457.

2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 16, in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1° gennaio 1992.

3. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle tariffe rideterminate con il presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. ll presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO