RISOLUZIONE N. 5/DPF

MINISTERO DELL’ECONOMIA Roma, 2 aprile 2002 E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI UFFICIO FEDERALISMO FISCALE REPARTO V

PROT. 7278/2002/DPF/UFF

Al Comune di CANNOBIO (V. C. O.)

(Rif. nota del 4 dicembre 2001)

OGGETTO: Istituzione dell’imposta comunale di soggiorno o altre imposte equivalenti. Quesito.

Con la nota in riferimento, si chiede se è possibile istituire un’imposta comunale di soggiorno o altra imposta equivalente sulla base dei poteri conferiti ai comuni dal nuovo articolo 119, comma 2, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Occorre innanzitutto sottolineare che il nuovo articolo 119, comma 2, della Costituzione prevede che i comuni "stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Detti principi devono però essere inevitabilmente stabiliti dalla legge, in base ad una serie di disposizioni che sono previste dalla stessa Carta costituzionale.

Infatti, l’articolo 23, della Costituzione prevede una riserva di legge in materia di istituzione di nuove imposte, laddove afferma che "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla

legge".

Inoltre, il nuovo articolo 117 della Costituzione al comma 3, stabilisce che sono materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative all’"…armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". La norma precisa inoltre che "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Da ciò consegue che l’individuazione delle possibili tipologie di tributi non può in alcun modo essere attribuita alla competenza dell’ente locale. Ciò contrasterebbe con la finalità di garantire ed assicurare l’omogeneità dell’ordinamento tributario, che rappresenta il requisito necessario per l’uniformità e l’equilibrio della politica fiscale ed, in generale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e di stabilizzazione economica a livello nazionale. Anche sul piano sovranazionale, la finanza pubblica ed il sistema tributario di ciascuno Stato membro dell’Unione Europea debbono rispondere ad un insieme di principi e di regole che rendano uniformi le entrate tributarie, al fine di realizzare l’armonizzazione fiscale e garantire, di conseguenza, l’equilibrio finanziario che deve sostenere la crescita economica di ciascun sistema nazionale e dell’Unione nel suo complesso.

Peraltro, il nuovo assetto costituzionale è in perfetta coerenza con lo spirito dell’articolo 52, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ampia potestà regolamentare agli enti locali, laddove dispone che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, purché siano rispettati i limiti di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili , dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.

In altre parole, tale potestà regolamentare pur espandendosi fino al punto di consentire all’ente locale di non applicare le disposizioni di legge vigenti, non consente tuttavia di contravvenire al principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione.

Un’autonoma potestà di istituzione di nuovi tributi da parte degli enti locali sarebbe stata, infatti, ipotizzabile solo qualora la legge costituzionale n.3 del 2001 avesse abrogato l’articolo 23 della Costituzione.

Le argomentazioni finora svolte, trovano ulteriore conferma nel nuovo articolo 114 della Costituzione che definisce gli enti territoriali quali "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" e nel nuovo articolo 118, comma 2, che statuisce che gli enti locali "sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Dunque, il fondamento positivo diretto dell’autonomia degli enti locali trova riscontro in leggi statali di potestà esclusiva, quanto alle funzioni fondamentali. Per ogni altro profilo ovvero per ogni materia diversa da quelle riservate allo Stato si ricade nel campo in cui si esercita la potestà primaria delle Regioni, nell’ambito della quale queste potranno disegnare il sistema tributario regionale, nel rispetto dell’autonomia, ancora da costruire con leggi di attuazione, degli enti locali nello "stabilire e applicare tributi ed entrate propri".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giorgio Tino