Decreto Interministeriale 22 dicembre 1993.

Modalità aggiuntive per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993 da parte dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in attuazione del comma 2, dell’art.1 del D.Lgs.1.12.1993.

(in G.U. n. 3 del 5 gennaio 1994)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Decreta:

Art.1

1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono effettuare il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) da essi dovuta per l’anno 1993, oltre che secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale del 12 maggio 1993 citato nelle premesse tramite bonifico bancario oppure tramite vaglia internazionale ordinario o vaglia internazionale di versamento in conto corrente. In tal caso il versamento può esser eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nello Stato italiano, anche se ubicati si territorio di più comuni, e deve essere disposto in lire italiane per un importo pari all'imposta dovuta, a favore del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, avente sede in Roma; per vaglia postali emessi negli Stati Uniti d'America il versamento deve essere disposto per un importo corrispondente alla somma dovuta in lire italiane. Agli effetti della tempestività del versamento dell'imposta da parte dei contribuente si ha riguardo alla data di ordine del bonifico ovvero di emissione all'estero dei predetti vaglia.

2.Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali di cui al comma 1 devono essere indicati, oltre al predetto Consorzio, quale beneficiario, ed alla sua sede in Roma: l'importo versato; il cognome e nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente; lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo, il codice fiscale italiano del contribuente ovvero, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; la causale del versamento usando la frase "ICI 1993". In caso di pagamento tramite vaglia postale, anche i dati relativi al codice fiscale vanno indicati nello spazio dedicato alla causale di versamento.

3. Il bonifico bancario deve essere effettuato presso un'azienda di credito operante all'estero e deve essere domiciliato presso la sede centrale della Banca di Roma, con la quale il predetto Consorzio intratterrà un apposito rapporto di conto corrente.

4. Il vaglia internazionale ordinario deve essere domiciliato presso "l'ufficio P.T. di Roma E.U.R.".

5.Il conto corrente postale, intestato al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, deve essere unico, dedicato esclusivamente alla riscossione dell'ICI e vincolato a favore del Ministero del tesoro. L'apposito conto corrente bancario di cui al comma 3 non può essere utilizzato dal Consorzio per operazioni diverse da quelle di cui al presento decreto.

6. Il costo del bonifico o delle operazioni postali di cui al comma 1 è a carico del contribuente.

Art. 2.

1. Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero di emissione dei vaglia internazionale, il contribuente deve spedire, per raccomandata, al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari dei servizio di riscossione la parte di destra, denominata "certificato di accreditamento", del modello approvato con il decreto interministeriale del 12 maggio 1993 citato nelle premesse, previa sua compilazione secondo le istruzioni e modalità riportate sul retro del modello stesso ma con le seguenti modifiche od integrazioni: non va indicato il numero di conto corrente postale né fa denominazione del concessionario della riscossione; in luogo del comune di domicilio fiscale, va indicato lo Stato estero di residenza del contribuente con la specificazione della relativa località ed indirizzo; in mancanza di codice fiscale italiano del contribuente, va indicato, se posseduto, il codice di identificazione fiscale a lui rilasciato dallo Stato estero di residenza; nello spazio bianco riservato al "bollo dell'ufficio P.T." va indicato con quale mezzo è stato eseguito il versamento (bonifico bancario; vaglia internazionale ordinario; vaglia internazionale di versamento in c/c) ed i suoi estremi (data di ordine del bonifico bancario, suo importo e denominazione dell'azienda di credito operante all'estero incaricata dell'operazione; ovvero data di emissione all'estero dei vaglia, suo importo e denominazione dell'ufficio postale estero presso il quale il titolo è stato emesso).

2. Se l'importo versato si riferisce ad immobili ubicati sul territorio di più comuni, il contribuente deve compilare e spedire al predetto Consorzio, inserendoli in unica busta, tanti modelli, limitatamente alla parte denominata "certificato di accreditamento", quanti sono i comuni di ubicazione degli immobili. In tal caso la somma degli importi che il contribuente ha indicato sui modelli come imposta relativa a ciascun comune deve essere pari all'importo complessivamente versato.

Art. 3.

1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del bonifico, la sede centrale della Banca di Roma deve accreditare le corrispondenti somme sull'apposito conto corrente bancario di cui al comma 3 dell'art. 1. Entro i cinque giorni successivi alla data di ricevimento del vaglia internazionale ordinario, l'ufficio postale di Roma E.U.R. deve provvedere alla commutazione dei titoli ed al versamento delle relative somme sul conto corrente postale vincolato di cui al comma 5 dell'art. 1.

2. Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese il predetto Consorzio nazionale obbligatorio deve versare le somme per le quali gli è pervenuta nel corso della decade la comunicazione dell'accreditamento sul conto corrente postale vincolato ovvero sul conto corrente bancario, sulla contabilità speciale intestata all'intendenza di finanza di Roma, istituita ai sensi dei decreto interministeriale del 5 luglio 1993 citato in premessa.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postale e bancario di cui al comma 2 devono essere versati nella predetta contabilità speciale entro il quinto giorno successivo alla scadenza della decade nel corso della quale è pervenuta al Consorzio la comunicazione dell'avvenuto accreditamento degli interessi stessi.

4. Sulla base dei dati risultanti, distintamente per ciascun contribuente, dalle comunicazioni di accreditamento postale e dalle relative documentazioni ovvero dalle informazioni fornite dall'azienda di credito presso la quale sono stati domiciliati i bonifici, nonché sulla base delle indicazioni contenute nei modelli trasmessi dai contribuenti ai sensi del comma 1 dell'art. 2, il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari dei servizio di riscossione deve provvedere agli adempimenti previsti nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto interministeriale del 5 luglio 1993 citato nelle premesse. Conseguentemente l'intendente di Finanza di Roma deve operare il trasferimento delle somme alle contabilità speciali sulle quali operano i concessionari competenti per territorio ovvero sui conti correnti postali dei concessionari di Trento e Bolzano, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 2 del predetto art. 6 e nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 dello stesso decreto interministeriale 5 luglio 1993: i concessionari territorialmente competenti in relazione ai comuni di ubicazione degli immobili cui spetta la commissione nella misura indicata nel comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,. e le intendenze di Finanza devono provvedere agli adempimenti previsti nel più volte citato decreto interministeriale del 5 luglio 1993 per l'attribuzione ai comuni ed allo Stato delle somme ad essi spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 22 dicembre 1993

Il Ministro delle finanze GALLO

Il Ministro dell'interno MANCINO

Il Ministro del tesoro BARUCCI

Il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1993. Registro n. 24 Finanze, foglio n. 135