Decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14
settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)
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Sezione III - Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata.
Art. 37. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile (L)
1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perché a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di
fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti. (L)
(comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi
agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al
valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente
praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare
in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col
lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
(comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)
Art. 38. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata (L)
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata
realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione
paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della
sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola
parte della costruzione realizzata legittimamente. (L)
(comma così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002)
2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla
sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta
la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità. (L)
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 302 del 2002)
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Art. 58. Abrogazione di norme (L)
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o
restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 e
dall'articolo 57-bis:
(alinea così modificato dal d.lgs. n. 302 del 2002 e
poi dal d.lgs. n. 330 del 2004)
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120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27
febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n.
19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901,
convertito nella legge 1o marzo 1985, n. 42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48,
convertito nella legge 18 aprile 1986, n.119;
126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella
legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte
riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
130) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132) la legge 2 maggio 1991, n. 158;
133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito
nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n.
613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5
dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo
30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
(numero aggiunto dal d.lgs. n. 330 del 2004)
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli
atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di
indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché
quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di
occupazione d'urgenza.