Circolare del 31/05/2001 n. 50
Oggetto:
Diritto di interpello. Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Sintesi:
La circolare fornisce indicazioni utili ai fini della corretta gestione dell'istituto del diritto di interpello, impartendo alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni necessarie per il proficuo e tempestivo esame delle istanze.
Testo:
INDICE
1 Premessa
1.1 Attività di consulenza giuridica ed interpello
2 OGGETTO E PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI INTERPELLO
2.1 Riferibilità dell'interpello a casi concreti e
personali
2.2 Carattere preventivo dell'interpello
2.3 Obiettive condizioni di incertezza
3 L'ISTANZA DI INTERPELLO
3.1 Soggetti abilitati alla presentazione delle istanze
3.2 Modalita' di presentazione dell'istanza
3.3 Requisiti dell'istanza
3.4 Documentazione da allegare all'istanza
4 RISPOSTA DA PARTE DELL'AGENZIA
4.1 Computo dei 120 giorni
4.2 Modalità di comunicazione della risposta
4.2.1 Risposta collettiva
5 EFFETTI DELL'INTERPELLO
5.1 Risposta tempestiva
5.2 Risposta omessa
5.3 Risposta rettificativa
5.4 Risposta rettificativa: effetti su comportamenti
successivi
6 UNIFORMITA' DEGLI INDIRIZZI INTERPRETATIVI - ORGANIZZAZIONE INTERNA
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
1 Premessa
La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, ha introdotto nell'ordinamento tributario numerose disposizioni volte a tutelare il contribuente nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria sia nel corso del procedimento di accertamento che nella precedente fase di interpretazione ed attuazione delle norme tributarie.
L'articolo 11 della richiamata legge disciplina l'istituto dell' "interpello del contribuente", in funzione del quale il contribuente puo' inviare quesiti all'Amministrazione competente allo scopo di conoscere preventivamente quale sia la portata delle disposizioni tributarie e, di riflesso, quale sara' il comportamento dell'Amministrazione in sede di controllo.
In attuazione del comma 5 dello stesso articolo, e' stato emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il decreto del Ministro delle finanze del 26 aprile 2001 (di seguito, regolamento), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stati individuati gli organi, le procedure, le modalità di esercizio e gli effetti dell'interpello.
Pertanto, a far data dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del regolamento, i contribuenti potranno presentare istanze di interpello disciplinate secondo le modalità e gli effetti previsti nel regolamento medesimo.
Con la presente circolare vengono fornite indicazioni utili ai fini della corretta gestione dell'istituto, impartendo alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate le istruzioni necessarie per il proficuo e tempestivo esame delle istanze.
1.1 Attività di consulenza giuridica ed interpello
L'interpello disciplinato all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, costituisce lo strumento principale attraverso il quale si esplica, nei confronti della generalità dei contribuenti, l'attività interpretativa o di consulenza giuridica dell'Agenzia delle Entrate, volta ad individuare il corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta prospettate.
Tale interpello non sostituisce ma si affianca all'analogo istituto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'interpello per l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la cui disciplina si rinviene nel regolamento approvato con i decreti del Ministro delle finanze del 13 giugno 1997, numeri 194 e 195 (cfr. circolare n. 135/E del 28 maggio 1998). Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del regolamento, infatti, rientrano nell'interpello in esame le istanze riguardanti "l'applicazione (di una) disposizione (normativa di natura tributaria) a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
L'interpello di cui alla legge n. 413 del 1991, a differenza di quello disciplinato dalla legge n. 212 del 2000, può avere ad oggetto soltanto alcune specifiche operazioni che potrebbero essere considerate elusive e, sul piano tributario, produce come effetto tipico esclusivamente l'inversione dell'onere della prova a carico della parte che non si sia conformata al parere reso dall'Amministrazione.
L'interpello in esame ha inoltre rilevanza sul piano penale: ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, non sono punibili i soggetti che, avvalendosi di tale procedura di interpello, si sono uniformati al parere dell'Amministrazione.
L'interpello previsto dallo statuto dei diritti del contribuente non va confuso con l'istanza indirizzata al Direttore regionale per la disapplicazione di norme antielusive, prevista all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e regolamentata con decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, n. 259. Si rammenta che tale istituto attribuisce al Direttore regionale il potere di disapplicare, con proprio decreto, disposizioni di carattere tributario che, a scopo antielusivo, limitano deduzioni, detrazioni e crediti di imposta; ciò nel presupposto che il contribuente dimostri che, nella fattispecie prospettata, gli effetti elusivi non possono verificarsi.
La consulenza giuridica non riconducibile nei presupposti dell' "interpello del contribuente" di cui all'art. 11 della legge n. 212 del 2000 e, in particolare, quella richiesta da associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici o privati che esprimono interessi non personali ma di rilevanza generale, si esplica, invece, secondo le modalità illustrate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000, cui gli uffici e i soggetti interessati dovranno fare esclusivo riferimento (vedi successivo punto 2.1).
2 Oggetto e presupposti del diritto di interpello
Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento, la richiesta di
parere deve riguardare l'interpretazione di qualsiasi norma tributaria, che
abbia ad oggetto la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o
formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
Tra i diversi soggetti che compongono l'Amministrazione finanziaria in senso lato (Agenzie fiscali, regioni, comuni, ecc.), la trattazione delle istanze di interpello e' ripartita in ragione della competenza a gestire il tributo di riferimento.
Rientrano pertanto nella competenza dell'Agenzia delle Entrate le istanze concernenti i tributi gestiti dalla medesima e, in particolare:
. le imposte sui redditi
. l'imposta sul valore aggiunto
. la Dual Income Tax (DIT)
. l'imposta di registro
. l'imposta sulle successioni e donazioni
. l'imposta di bollo
. le tasse sulle concessioni governative
. l'imposta sugli intrattenimenti
. altri tributi minori.
Per quanto riguarda l'IRAP la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento. Ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 446 del 1997, la potesta' di accertamento in materia di IRAP e' attribuita all'Agenzia delle Entrate salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.
I presupposti fondamentali dell'interpello sono individuati all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento, da cui si desume che l'istanza può essere presentata:
a) dal contribuente interessato personalmente a conoscere la regolamentazione fiscale di una
particolare fattispecie concreta;
b) prima di porre in essere il comportamento giuridicamente
rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello;
c) purché sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della norma indicata.
La ricorrenza congiunta delle suesposte condizioni rileva ai fini dell'ammissibilità dell'interpello e, più precisamente, della esplicazione degli effetti tipici previsti all'articolo 5 del regolamento.
2.1 Riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali
Tale condizione esige che l'interpello sia finalizzato a conoscere il trattamento tributario di determinati atti, operazioni o iniziative riconducibili direttamente alla sfera di interessi del soggetto istante.
Ne deriva che eventuali esigenze, proprie - ad esempio - di associazioni di categoria o di enti rappresentativi di interessi diffusi che intendano conoscere l'interpretazione di norme applicabili da parte dei propri associati o rappresentati, potranno essere soddisfatte nell'ambito della più generale attività di consulenza giuridica o assistenza dei contribuenti nell'applicazione delle norme tributarie, attraverso la presentazione di istanze che non produrranno gli effetti propri dell'interpello previsto dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Il trattamento di dette istanze e' rinvenibile nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
2.2 Carattere preventivo dell'interpello
In conformità alla ratio dell'istituto, concepito in funzione dell'interesse dei contribuenti a conoscere l'indirizzo interpretativo dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo evidente di porsi al riparo o, comunque, conoscere preventivamente gli esiti dell'attività di controllo, il comma 2 dell'articolo 1 richiede che l'istanza possa essere presentata soltanto prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari (ad esempio, prima di presentare la dichiarazione dei redditi, prima di assolvere l'imposta di registro connessa con la registrazione dell'atto, prima di emettere la fattura IVA ecc.).
Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilita' di acquisire comunque il parere dell'Agenzia, ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come "interpello del contribuente" sul piano degli effetti.
2.3 Obiettive condizioni di incertezza
L'istanza e' da ritenere inammissibile qualora concerna questioni sulle quali non sussistono obiettive condizioni di incertezza. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sussistono le condizioni d'incertezza qualora sia stata fornita dall'Amministrazione finanziaria la soluzione interpretativa a casi analoghi a quello prospettato dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nella banca dati "Documentazione Tributaria" consultabile attraverso i siti internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) e del Ministero delle Finanze (www.finanze.it).
Quando manchi una interpretazione ufficiale dell'Amministrazione, le condizioni di obiettiva incertezza ricorrono in presenza di previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire in un determinato momento, l'individuazione certa di un significato della norma. Una tale situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie, spesso complesse e non univoche, si puo' verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori. La previsione va estesa ovviamente anche alle disposizioni normative di non recente emanazione, qualora ricorrano i presupposti appena richiamati.