DECRETO 11 aprile 2001
MINISTERO DELLE FINANZE
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 07-05-2001
IL DIRETTORE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE
Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti
dell'imposta comunale sugli immobili;
Visto l'art. 59, comma 1, lett. l) , n.1) , del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n.446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il
comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;
Visto il successivo comma 5, primo periodo, relativo all'approvazione del
modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati
nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;
Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli
immobili acquistati nel corso dell'anno 2000 e per quelli per i quali, durante
lo stesso anno 2000, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della
titolarita' del possesso che sotto quello della struttura o destinazione,
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto
obbligato al pagamento;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli
da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
Considerata l'opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
DECRETA:
Art. 1.
1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione,
agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) , degli immobili
acquistati nel corso dell'anno 2000 e di quelli per i quali, durante lo stesso
anno 2000, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
Art. 2.
1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per
l'anno 2000 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art.
1.
Art. 3.
1. II modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due
facciate. La prima facciata e' riservata all'indicazione, oltre che del comune
destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e
degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili
dichiarati.
2. II modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione
della dicitura "ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per
l'anno 2000" che e' in colore PANTONE 238 U. Esso si compone di tre
esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura:
"originale per il comune"; "copia per l'elaborazione
meccanografica"; "copia per il contribuente".
Art. 4.
1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli,
con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero delle
finanze e possono essere utilizzati purche' vengano rispettate in fase di stampa
le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5.
3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti
Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche
richiamate nel citato articolo 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono
stati prelevati nonche' gli estremi del presente decreto.
Art. 5.
1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1 , da utilizzare per la
compilazione meccanografica.
2. II modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di
formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni
modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE NON
STACCARE". Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura:
"All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande
laterali di trascinamento".
3. II modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti: stampa
realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui
all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente
decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei
dati richiesti.
4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati
dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti
limiti: larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia
ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono
rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine: nella pagina doppia:
seconda facciata - prima facciata.
7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono
essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del
presente decreto.
Art. 6.
1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la
riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato
nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti
che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel
tempo.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli
nel rispetto delle seguenti condizioni: colore, dimensioni, conformita' di
struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente; bloccaggio dei
fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza
nel tempo. II bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro
del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio
possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo
meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere
indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle
immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei
modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
Art. 7
1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna
al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie
degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare
ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura
"Dichiarazione ICI 2000", a mezzo posta mediante raccomandata senza
ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.
2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera
raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di
spedizione.
3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione.
II presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2001
Il direttore centrale: IGNIZIO
ICI Imposta comunale sugli immobili
DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2000
Istruzioni per la compilazione
ISTRUZIONI GENERALI
1. PREMESSA
2. IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
3. CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
4. COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
5. A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
6. PAGAMENTO DELL'ICI MODALITA' DI COMPILAZIONE
7. GENERALITA'
8. FRONTESPIZIO
9. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile
9.2. Come compilare i singoli campi
9.3. Modelli aggiuntivi
9.4. Firma
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE APPENDICE ISTRUZIONI
GENERALI
1
PREMESSA
La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art.10, comma 4, del
D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, limitatamente agli immobili, siti nel territorio
dello Stato, per i quali, nel corso dell'anno 2000, si sono verificate
modificazioni nella soggettivita' passiva oppure nella struttura o destinazione
dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.
ATTENZIONE
Il Comune, in applicazione dell'art.59, comma 1, lett.l) , numero 1) del
D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, puo' stabilire nel proprio regolamento,
l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e
l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente,
degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettivita' passiva, con la
sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata.
Pertanto, in tal caso, non e' necessario presentare la dichiarazione e sara'
cura del contribuente informarsi se nel Comune ove e' ubicato l'immobile sia
stata introdotta tale norma regolamentare.
Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art.30, commi 12 e 13
della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato dall'art.18, comma 2 della
legge 23 dicembre 2000, n.388, fino a tutto il 2000, salvo che il Comune non
abbia deliberato il contrario, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione
principale non si applica alle pertinenze.
2
IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
Vi e' l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2000 si e' verificata una
delle seguenti circostanze:
-gli immobili sono stati trasferiti o su di essi e' stato costituito (o estinto)
un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero
sono stati oggetto di locazione finanziaria.Si ricorda che e' un diritto reale
di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art.540 del
codice civile ed al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o
giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento
del tribunale, nonche' quello del socio della cooperativa edilizia (non a
proprieta' indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria, e
quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo
riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari ") ;
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o
all'esclusione dall'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: : es., terreno agricolo divenuto
area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui e' stata ultimata la
costruzione del fabbricato; area divenuta edificabile in seguito alla
demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere
cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unita' immobiliari che hanno
smesso di essere adibite ad abitazione principale (o che, viceversa, sono state
destinate ad abitazione principale nel corso del 2000) ; costruzione che ha
perso la caratteristica della ruralita';
- il valore dell'area fabbricabile e' variato;
- e' avvenuta nel corso dell'anno 1999 la stipulazione di un contratto di
locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere
calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art.5
del D.Lgs.n.504/1992, poiche', in tal caso, dal 1 ogennaio 2000 si e' avuta la
variazione della
soggettivita' passiva.
NOTA
Si precisa che non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2000, anche
se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di
godimento.Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i
terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area
fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo -definizione") per cui restano
esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono
siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci
"Terreni agricoli -casi di esenzione ") .Per informazioni sulle
esenzioni vedasi le voci "Esenzioni "; "Terreni
agricoli - casi di esenzione ";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione e' rappresentata dall'attribuzione
o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni
strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione e' rappresentata dal
cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da impre-se e distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i
quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2000 e' data dall'attribuzione
della rendita, oppure dalla annotazione negli atti catastali della "rendita
proposta "a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel
regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19
aprile 1994, (DOC -FA) oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a
quello di acquisizione, poiche' tale rendita o i costi incrementativi
influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2001
(ovviamente devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati
in discorso per i quali, nel corso dell'anno 1999, sia stata attribuita la
rendita catastale oppure sia stata annotata negli atti catastali la
"rendita proposta ", oppure per i quali, durante l'anno medesimo,
siano stati contabilizzati costi incrementativi) .
ATTENZIONE
Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per se',
l'obbligo di presentazione della dichiarazione:
- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a
quella applicata per il 1999;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura
annua superiore alle lire 200.000, oppure della riduzione dell'imposta fino alla
meta', a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
-l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi
regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei
fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
-l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti
di attualizzazione (v.decreto Direttoriale del 21 marzo 2000, sulla G.U. n.94
del 21 aprile 2000) , dei fabbricati interamente posseduti da imprese,
distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti
di rendita catastale;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno
2000, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base
delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art.5 del D.Lgs.n. 504/1992,
poiche' in tal caso soltanto dal 2001 si avra' la variazione della soggettivita'
passiva.
3
CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
I mutamenti di soggettivita' passiva nel corso dell'anno 2000, qualunque ne sia
la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione,
successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di
godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di
essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.Le modificazioni
strutturali o di destinazione dell'immobile determinanti un diverso debito di
imposta, intervenute nel corso dell'anno 2000, devono essere dichiarate dal
soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprieta' piena oppure,
qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di
locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario
finanziario.
Nota bene:
- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della
dichiarazione ICI e' un diritto reale di godimento che non va confuso col
diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione,
affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun
obbligo per
quanto riguarda l'ICI;
- Nel caso che piu' persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.:
piu' proprietari; proprieta' piena per una quota e usufrutto per la restante
quota) ciascun contitolare e' tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante.
Tuttavia, e' consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare
dichiarazione congiunta, purche' comprensiva di tutti i contitolari;
- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che
posseggono immobili in Italia.
4
COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art.1117, n.2 del codice civile
accatastate in via autonoma (o di cui e' stato chiesto l'accatastamento in via
autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del
condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi
più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione,
escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.
5
A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalita' che saranno di
seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili
denunciati.Se gli immobili sono ubicati in piu' Comuni, devono essere compilate
tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente,
verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la
dichiarazione viene inviata) .
Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' Comuni, lo si considera
interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua
superficie.
6
PAGAMENTO DELL'ICI
A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza
il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2000 doveva essere effettuato
il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.
La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello
in cui il pagamento è stato effettuato.
MODALITA' DI COMPILAZIONE
7
GENERALITA'
La prima delle due facciate del modello ICI e' dedicata all'indicazione del
Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei
contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonche' dell'eventuale
"denunciante ", qualora diverso dal contribuente; la seconda e'
destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della
denuncia (e cioe' non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno
subi'to variazioni nel corso del 2000) .
Se il modello non e' sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in
questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda
facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione e' composto di tre esemplari, di cui uno per il
Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo
riservato al contribuente. La compilazione va effettuata con la massima
chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve
contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere
assicurata la leggibilita' nonche' l'esatto allineamento dei dati alle singole
voci.
Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente ",
che risultera' necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per
la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni
successivi. I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici
comunali.
8
FRONTESPIZIO
Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione
(e, cioe', quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la
superficie degli immobili dichiarati) .
Nel quadro dedicato al "contribuente "(da compilare sempre) devono
essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di
proprieta' piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie,
enfiteusi, locazione finanziaria) nel corso dell'anno 2000, gli immobili
denunciati.
Il quadro e' unico e serve sia per le persone fisiche che per le societa', gli
enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al
domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della
relativa localita' ed indirizzo. In caso di presentazione della dichiarazione da
parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va
indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonche', in
luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.
Il quadro intestato al "denunciante "(diverso dal contribuente) deve
essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato
privato della disponibilita' dei suoi beni; in particolare il quadro va
compilato: dall'erede (in caso di piu' eredi, saranno indicati i dati di uno
soltanto di essi) ; dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in
caso di liquidazione coatta amministrativa.
Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia
rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in
particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio
amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di
liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della
carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre
compilato il quadro intestato al "contribuente ".
Il quadro dei "contitolari "deve essere compilato solo per gli
immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.
Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le
corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente
".
Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione
presentata dall'erede di persona fisica per conto del "de cuius "
valgono nel caso di presenta-zione della dichiarazione in presenza di fusione o
scissione. In particolare, in caso di fusione, la societa' incorporante (o
risultante) dovra' provvedere a presentare la propria dichiarazione per
denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento
di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art.2504-bis del
codice civile e dovra' inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per
conto delle societa' incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del
possesso.A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al denunciante andranno
indicati i dati relativi al rappresentante della stessa societa' incorporante (o
risultante) ;
nel quadro relativo al contribuente andranno indicati i dati della societa'
incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni dovranno essere
fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della societa'
incorporante (o risultante) .
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle societa' beneficiarie procedera'
alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far
data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi
dell'art.2504-decies del codice civile.
Una delle societa' beneficiarie dovra' provvedere a presentare la dichiarazione
per conto della societa' scissa con le stesse regole di compilazione
sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della societa' incorporante
(o risultante) per conto della societa' incorporata (o fusa) .
9
COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo
(che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si e' andata
modificando la titolarita' di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso
dell'anno 2000; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare
la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2000; il terzo serve per
indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre
2000 ") , pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta
relativa all'anno 2000, e' essenziale in quanto la sussistenza o meno di
variazioni nel corso dell'anno 2001, con eventuale obbligo di presentazione
della relativa dichiarazione nel 2002, va verificata con riferimento alla
situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2000.
Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2000 ad
una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte
dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indichera' 4 mesi di possesso, nel
secondo specifichera' che il fabbricato non e' piu' in suo possesso al 31
dicembre 2000.
Il compratore, nella sua dichiarazione, indichera', nel primo settore, 8 mesi di
possesso, mentre nel secondo settore specifichera' che il fabbricato e'
destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2000.
In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione) "sono
riportati altri esempi che chiariscono le modalita' di compilazione di questi
settori.
9.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile.
Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare piu' quadri
descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le piu' frequenti, le seguenti ipotesi:
a) terreno agricolo al 1 ogennaio 2000, diventato area edificabile dal 20
settembre 2000.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno
agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà
l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla
"situazione al 31 dicembre 2000 "deve essere compilato limitatamente
all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta
dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello
descrittivo del terreno agricolo) .Per evidenziare che si tratta dello stesso
immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d 'ordine, con
l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro
sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero
d'ordine 1/2) ;
b) area edificabile al 1 gennaio 2000, diventata terreno agricolo dal 10 giugno
2000.
Il contribuente seguira' gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel
primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel
secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando
il settore della "situazione al 31 dicembre 2000 " solo
corrispondentemente al terreno agricolo;
c) area edificabile al 1 o gennaio 1999, sulla quale sono stati ultimati i
lavori di costruzione il 25 ottobre 2000. Il contribuente, analogamente,
compilerà due o piu' quadri; nel primo descriverà l'area edificabile,
indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli
fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla
"situazione al 31 dicembre 2000 "vanno compilati limitatamente ai
fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato
tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi
(ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.) .Ovviamente, se l'area interessata alla
costruzione e' stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue,
con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere
dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;
d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione
il 18 dicembre 2000.
Saranno compilati due o piu' quadri; i primi dedicati alla descrizione dei
fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i
lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo
dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di
0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2000 "va
compilato limitatamente a quest 'ultimo quadro descrittivo dell'area;
e) fabbricato la cui quota di proprieta' del 100 per cento al 1° gennaio 2000
e' diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2000.
Il contribuente compilera' due quadri; nel primo descrivera' il fabbricato,
indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel
secondo descrivera' lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50
per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31
dicembre 2000 "deve essere compilato soltanto relativamente al secondo
quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarita'.
9.2. Come compilare i singoli campi
Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si
tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un 'area
fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore e'
determinato, come sara' chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita
catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria
catastale di appartenenza del fabbricato;
va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e
distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito
di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva
o "proposta ", nel corso dell'anno 1999.
Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta
l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate
caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei
casi per i quali e' necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito,
i casi illustrati al punto 9.1) .
Nel campo 2 (indirizzo) , va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile
descritto (localita', via o piazza, numero civico, ecc.) .Si raccomanda, in caso
di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve
ne sono piu') e l'interno. Non deve essere indicato il comune ove e' sito
l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio
ed al quale e' destinata la dichiarazione.
Nel campo 3 deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni,
siano essi agricoli od aree fabbricabili.
Nei campi da 4 a 7 vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati
consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente) , foglio, numero e
subalterno. Questi dati sono ricavabili dai certificati catastali. Nei campi 8 e
9 , in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di
protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il
contribuente non sia in possesso degli estremi catastali ne' del numero di
protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati
in bianco.
ATTENZIONE
Per i comuni nei quali e' in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalita' di seguito specificate:
a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale
qualora frazionata;
c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata
ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno " della particella.
I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita' immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.
Nei campi 10 e 11 va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch 'esse desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non e' piu' adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.
Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.
NOTA
I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.
Nel campo 12 deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Nel campo 13 deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel
quadro. Il valore deve essere indicato per intero , indipendentemente dalla
quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. E' sull'intero valore,
infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in
rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato
da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal
caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile e'
esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione,
superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario, restando il nudo
proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di
imposta. Si avverte che il valore deve continuare ad essere espresso in lire (e
non puo', quindi essere indicato in euro) , come precisato nella circolare
ministeriale n.291/E del 23 dicembre 1998 (su supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1999) . Nel campo sono stati gia' stampati
3 zeri finali, per cui il contribuente dovra' esprimere il valore in migliaia di
lire (ad esempio: se il valore e' di 250 milioni, scrivera' 250.000) .
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in
Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI ".
Nel campo 14 va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di
rendita catastale o con rendita non piu' adeguata, il valore e' stato
determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari gia'
iscritti in catasto.
Va ugualmente barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta
" non ancora divenuta definitiva.
Nel campo 15 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro
descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante
al contribuente dichiarante. Poiche' l'immobile
puo' essere dichiarato congiuntamente, purche' interamente, la somma delle quote
del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.
Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del
condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro
dei contitolari.
Nel campo 16 vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2000. Il mese
nel quale la titolarita' si e' protratta solo in parte e' computato per intero
in capo al soggetto che ha posseduto per piu' di 14 giorni, mentre non e'
computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.
ATTENZIONE
I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0.Si consideri, ad esempio, un
immobile posseduto dal 1 ogennaio 2000 che sia stato venduto il 20 dicembre
2000. In tal caso il venditore dichiarera' 12 mesi di possesso, mentre il
compratore, anch 'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indichera' 0 mesi di
possesso.
Nei campi 17 e 18 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per
l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione
od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.Per
le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle
voci "Esenzioni "e "Terreni agricoli ".Per le riduzioni di
imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'art.8 del D.Lgs.
n.504/1992, e nel successivo art.9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo
principale e dai medesimi condotti. Si richiama l'attenzione sul fatto che per
l'applicabilita' della riduzione di imposta per i fabbricati e' necessario che
sussistano congiuntamente l'inagibilita' o l'inabitabilita' e l'assenza di
utilizzo. Si precisa, infine, che l'inagibilita' od inabitabilita' deve
consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria.
Nel campo 19 va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione
principale descritta nel quadro. Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa
edilizia a proprieta' indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonche' dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati
in locazione.
Per chiarire come compilare questo campo puo' essere utile considerare il
seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di lire 200.000:
- abitazione di proprieta', , per l'intero anno 2000, di 3 fratelli (il fratello
A e' proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il
20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2000
fino al successivo 20 giugno.
Il fratello A non dichiarera' l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza
di altri tipi di modificazioni, non c 'e' stata alcuna variazione nell'anno
2000.I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote
di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione
indichera' 12 mesi di possesso, 30%di quota di possesso e 50.000 lire di
detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione
indichera' 12 mesi di possesso, 20%di quota di possesso e 50.000 lire di
detrazione per abitazione principale.
Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli
indichera', nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30%di quota di
possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.Compilera',
quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d 'ordine utilizzato
per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice
fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresi' del fratello A, pur
non essendosi verificata per la quota di quest 'ultimo alcuna variazione
nell'anno 2000.Per il fratello C dovra' essere indicato, oltre a 12 mesi di
possesso, la quota del 20%e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale;
per il fratello A dovra' essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota
del 50%e 0 lire di detrazione per abitazione principale.
Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2000: nel richiamare quanto gia' detto
in precedenza, si aggiunge: nel campo 20 va indicato [SI ]o [NO ]a seconda che
l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2000.Se non e'
posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi.Se e' posseduto, va
indicato, nel campo 21 , [SI ]o [NO ]a seconda che l'immobile, sempre alla
suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile e'
escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi.Se non e' escluso
ne' esente, va indicato, nel campo 22 , [SI ]o [NO ]a seconda che competa o non
la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai
medesimi condotti.
Nel campo 23 , va indicato [SI ]o [NO ]a seconda che si tratti o non di
abitazione principale.
Settore degli estremi del titolo: in questo settore e' sufficiente indicare
soltanto l'Ufficio delle entrate presso il quale e' stato registrato o
dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o
la perdita della soggettivita' passiva ICI nel corso dell'anno 2000.
In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.
Va barrata la casella 24 se il contribuente ha acquistato.Va, invece, barrata la
casella 25 se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.
9.3. Modelli aggiuntivi
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono
essere utilizzati piu' modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va
indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli
utilizzati. Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi e' sufficiente l'indicazione
del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del
contribuente.
9.4. Firma
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona
indicata come "contribuente "sul frontespizio della dichiarazione
stessa oppure dal "denunciante " diverso dal contribuente se e' stato
compi-lato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se e' stato indicato come
denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata
dal relativo rappresentante) .
Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la
firma del contitolare o del suo rappresentante.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere
consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, deve
rilasciare ricevuta.
La dichiarazione puo' anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta,
mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune,
riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2000 ";
in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata all'ufficio postale.
La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera
raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di
spedizione.
Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia
per l'elaborazione meccanografica. La dichiarazione deve essere presentata entro
il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare,
la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2000, con conseguente estensione
delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art.2 del D.P.R.22 luglio
1998, n.322.
Per le societa' di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con
l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31
dicembre 2000.
APPENDICE
Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)
Agli effetti dell'ICI, si intende:
-per area fabbricabile , l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita'
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell'indennita' di espropriazione per pubblica utilita'.Si considerano tuttavia
non fabbricabili i terreni, di proprieta' di coltivatori diretti o di
imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi
proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,
alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
-Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono
intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446,
le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11
della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo
dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo) .Detta
definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche
per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle
agevolazioni recate dall'art.9 del D.Lgs.n.504/1992, ma altresi' agli effetti
della non edificabilità dei suoli, di cui e' sopra detto;
-per fabbricato , la singola unita' immobiliare iscritta o che deve essere
iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente,
l'"abitazione "; la "cantina "; il "garage ") cui
sia stata attribuita o sia attribuibile un 'autonoma rendita catastale;
-per terreno agricolo , il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato
per l'esercizio delle attivita' agricole (vedasi in proposito anche le voci
"Esenzioni " e "Terreni agricoli") .
Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)
In caso di edificazione su un 'area dalla data di inizio dei lavori di
costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento
in cui il fabbricato e' comunque utilizzato, qualora siffatto momento di
utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione)
la base imponibile ICI e' data solo dal valore dell'area, da qualificare agli
effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla
sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi,
il valore del fabbricato in corso d 'opera; similmente, in caso di demolizione
di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero
edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto
1978, n.457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero
fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero
(ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI
e' data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del
fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito,
ricostruito o recuperato e' comunque utilizzato) la base imponibile ICI e' data
dal valore del fabbricato.
Assegnatari
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con
patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli
immobili e' l'assegnatario. Soggetto passivo dell'ICI e' anche l'assegnatario
delle abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della
Legge n.1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate con patto di riscatto.
Diversa e' l'ipotesi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in
locazione, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto
ICI.
Esenzioni
Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art.7 del D.L.gs n.504/1992 per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche'
dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1
dell'art.4, dalle comunita' montane,
dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni
sanitarie pubbliche autonome di cui all'art.41 della Legge 23 dicembre 1978,
n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art.5-bis del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche'
compatibile con le disposizioni degli artt.8 e 19 della Costituzione, e le loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli artt.13, 14, 15 e
16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo
con Legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati
al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla Legge 5
febbraio 1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente
allo svolgimento delle attivita' predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984.
(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli,
vedasi la voce "Terreni agricoli ") ; i) gli immobili utilizzati dai
soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c) , del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attivita'
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui
all'art.16, lettera a) , della Legge 20 maggio 1985, n.222.
Piccoli appezzamenti o "orticelli "
Detti terreni se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di
applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)
") , in quanto su di essi le attivita' agricole vengono esercitate
occasionalmente in forma non imprenditoriale.
Quadri descrittivi (compilazione) Per la compilazione dei quadri descrittivi
degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.
Esempio 1
Fabbricato che il 10 ottobre 2000 ha perso le caratteristiche richieste dalla
legge per essere escluso od esentato dall'imposta.
Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2000, indicherà, nel
primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre,
nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31
dicembre 2000, non e' escluso od esente da tassazione alla data medesima per
cui, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2001, non sarà dichiarato nel
2002 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.
Esempio 2
Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 2000.
Il proprietario indichera', nel primo settore, 12 mesi di possesso e la
detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal
comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non e' piu'
abitazione principale al 31 dicembre 2000 per cui, in assenza di successive
variazioni, nell'anno 2001 sara' versata l'imposta senza detrazione e non verrà
presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2002.
Esempio 3
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere
dal 10 novembre 2000.
Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di
riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha,
alla data del 31 dicembre 2000, le caratteristiche per godere della riduzione
per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2001 sarà versata
l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2002.
Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono
sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2001.Cosi', ad esempio,
per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2000 si sono
verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che
l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di
esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che
l'immobile e' escluso, od esente al 31 dicembre 2000, evidenziando in tal modo
che, permanendo tale situazione nell'anno 2001, non sarà presentata la
dichiarazione nel 2002.
Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2000 ha perso le
caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel
primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo,
specifichera' che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31
dicembre 2000, preannunciando cosi', in mancanza di variazioni, il pagamento
dell'imposta per l'anno 2001 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel
2002.
Terreni agricoli (casi di esenzione)
Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14
giugno 1993, (pubblicata sul S.O.n.53 alla G.U.n.141 del 18 giugno 1993)
predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul
cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli
immobili ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) , del D.Lgs.n.504/1992.
Se accanto all'indicazione del comune non e' riportata alcuna annotazione,
significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.
Se, invece, e' riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con
la sigla "PD ", significa che l'esenzione opera limitatamente ad una
parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle
zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.
Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano
e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette
province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso
da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.
All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di
area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e
dalle modalita' con cui e' effettuato, devono essere assoggettati a tributo non
come terreni agricoli bensi' come aree edificabili.L'unica eccezione e' data dai
terreni di proprieta' di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo
principale che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali.Questi terreni, non potendo essere considerati aree
fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le
condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi puo'
operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi
nell'elenco allegato.
Non sono, altresi', interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree
fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attivita' agricole intese nel
senso civilistico (art.2135 del Codice Civile) di attivita' dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle
connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli
rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo
gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti
") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attivita'
diverse da quelle agricole.
Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree
fabbricabili, sui quali le attivita' agricole sono esercitate in forma non
imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti
(cosiddetti "orticelli ") coltivati occasionalmente senza struttura
organizzativa.
I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area
fabbricabile ne' quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge,
restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.
N.B.Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo
principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile,
fabbricato e terreno agricolo (definizione) ".
Terreni incolti
Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI:
vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione) ".
Valore degli immobili agli effetti dell'ICI 1.Valore dei fabbricati
Per i fabbricati il valore e' costituito dall'intera rendita catastale
moltiplicata:
-per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A
(abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori,
ecc.) , con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D
(opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi
privati) ;
-per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e
botteghe) .
Se il fabbricato e' sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo
attribuita non e' piu' adeguata in quanto sono intervenute variazioni
strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di
piu' unita' immobiliari, il contribuente dovra' far riferimento alla categoria
ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. Le rendite da assumere per
l'anno 2000 sono quelle risultanti in catasto al 1 gennaio 2000, aumentate del 5
per cento.Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali,
anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.
Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata
negli atti catastali, nel corso dell'anno 1999, una modificazione della rendita)
il valore dell'immobile per l'anno 2000 sara' pari al valore del 1999.
NOTA
Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita
catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza ne' gli aumenti
o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione
sul reddito, ne' il reddito effettivo. Cosi', ad esempio, se la rendita
catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, e' di 2.100.000, il
valore sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del
contribuente, sia che si tratti di unita' immobiliare tenuta a disposizione, sia
che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si
ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno) .
1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico Per i fabbricati di interesse
storico o artistico ai sensi dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.29 ottobre 1999,
n.490, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento) ,
determinata mediante l'applicazione della tariffa d 'estimo di minore ammontare
tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale e' sito
il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche
se il fabbricato catastalmente e' classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure
nel gruppo D.Cio', in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della
rendita, il fabbricato e' stato assimilato ad una abitazione; ove poi si tratti
di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, il valore
e' determinato in base alle modalita' indicate nel successivo paragrafo 1.2.
1.2 Fabbricati delle imprese Fanno eccezione agli illustrati criteri di
determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati
interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili
nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata
attribuita la rendita, effettiva o "proposta ", nel corso dell'anno
2000.
Per tali fabbricati il valore e' determinato sulla base dei costi di
acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante
l'applicazione di determinati coefficienti.
Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi
contabilizzati si applica anche nel caso in cui detti fabbricati siano di
interesse storico o artistico ai sensi
dell'art.6, comma 1, del D.Lgs.29 ottobre 1999, n.490.
2. Valore delle aree fabbricabili Per le aree fabbricabili il valore e'
costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla
zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita', alla destinazione
d 'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Valore dei terreni agricoli Per i terreni agricoli il valore e' costituito
dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere
per l'anno 2000 e' quello risultante in catasto al 1 gennaio 2000, aumentato del
25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti
catastali non comprendono detto aumento.