MINISTERO DELLE FINANZE
Decreto Ministeriale 21 dicembre 1993
Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili dovuta per l'anno 1993.
(in G.U. n. 3 del 05.01.1994)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO E
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:
Art. 1.
1.I concessionari devono registrare su supporti magnetici i dati concernenti le riscossioni a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1993. I supporti contenenti i dati relativi alle somme versate in contabilità speciale fino al 31 agosto 1993 devono essere trasmessi al Centro informativo del dipartimento delle entrate entro il 28 febbraio 1994; quelli contenenti i dati relativi alle somme versate in contabilità speciale oltre il 31 agosto e fino al 31 gennaio 1994 devono essere trasmessi al predetto Centro entro il 30 aprile 1994; quelli contenenti i dati relativi alle somme versate in contabilità speciale, sempre a titolo di ICI dovuta l'anno 1993, successivamente al 31 gennaio 1994 devono essere trasmessi al ripetuto Centro entro il mese successivo ad ogni semestre solare. Per le somme versate dai concessionari di Trento e Bolzano nelle casse dei comuni interessati si ha riguardo, agli effetti del rispetto dei predetti termini di trasmissione al Centro informativo, alle date di versamento al comune. I dati da registrare sul supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto.
2. I concessionari, esclusi quelli di Trento e di Bolzano, devono altreś registrare su supporti magnetici i dati concernenti la ripartizione tra Stato e comune delle somme versate in contabilità speciale a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993. I supporti contenenti i dati relativi alle ripartizioni da determinare, ai sensi del decreto interministeriale 5 luglio 1993 citato nelle premesse, entro il 20 settembre 1993 devono essere trasmessi al Centro informativo del dipartimento delle entrate entro il 28 febbraio 1994; quelli contenenti i dati relativi alle ripartizioni da determinare oltre il 20 settembre ed entro il 18 febbraio 1994 devono essere trasmessi al predetto Centro entro il 30 aprile 1994; quelli contenenti i dati relativi alle ripartizioni da determinare successivamente al 18 febbraio 1994 devono essere trasmessi al ripetuto Centro entro il mese successivo ad ogni semestre solare. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto. I concessionari di Trento e Bolzano devono registrare su supporti magnetici i dati relativi alla rendicontazione delle riscossioni ICI 1993 indicati nello stesso allegato 2 al presente decreto; agli effetti del rispetto dei predetti termini di trasmissione al Centro informativo si ha riguardo ai versamenti eseguiti dal concessionario, rispettivamente: fino al 31 agosto 1993; oltre il 31 agosto e fino al 31 gennaio 1994; nel restante periodo del primo semestre 1994 od in ogni semestre successivo.
3.La trasmissione dei supporti magnetici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dai concessionari tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.
4. I concessionari devono tenere a disposizione della Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato di ogni supporto per un periodo di due anni decorrente dalla data di trasmissione dell'originale al Centro informativo del dipartimento delle entrate.
Art. 2.
1. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate esegue sui supporti magnetici di cui al precedente articolo controlli intesi a verificare la completezza dei dati nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 3.
1. Il sistema informativo della Banca d'Italia, avvalendosi anche di collegamenti telematici, trasmette al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati delle quietanze emesse a fronte delle somme versate dai concessionari alle apposite contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
2. Le modalità, il contenuto e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati saranno stabilite d'intesa tra il Ministero delle finanze e la Banca d'Italia.
3. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate, utilizzando i dati di cui al comma 1 e all'art. 1, esegue controlli intesi a verificare che:
a) i dati forniti dal concessionario relativamente ai versamenti effettuati in contabilità speciale risultino corrispondenti ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo della Banca d'Italia;
b) i versamenti in contabilità speciale siano stati effettuati tempestivamente entro i termini di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
c) la commissione sia stata calcolata dal concessionario nei limiti previsti dall'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992;
d) la ripartizione tra gli enti destinatari delle somme riscosse e delle commissioni trattenute sia stata effettuata correttamente.
Art. 4.
1.I dati di cui al comma 1 dell'art. 1 sono utilizzati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per gli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.
2.Il Centro informativo del dipartimento delle entrate provvede ad inviare, su supporto cartaceo o, a richiesta, su supporto magnetico, a ciascun comune i dati di cui ai commi 1 e 2 dellart.1, che interessano il comune stesso, e al Ministero dellinterno i dati di cui al comma 2 dello stesso art.1, ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta della Repubblica Italiana.
Roma, 21 dicembre 1993.
Il Ministro delle finanze
GALLO
Il Ministro del tesoro
BARUCCI
Il Ministro dellinterno
MANCINO
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1993
Registro n.24 Finanze, foglio n.134.