PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 ottobre 2000
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20-10-2000
IL MINISTERO DELL'INTERNO
Delegato per il coordinamento della protezione civile
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Art. 5.
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5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.
Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.
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