Disposizioni per la formazione e la gestione di anagrafi dei contribuenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Istituzione del Consorzio tra ANCI e CNC per la fiscalità locale.
(in G.U. n. 247 del 14 ottobre 1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
1. Il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (C.N.C.) è tenuto ad organizzare, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), un complesso di servizi finalizzati alla formazione e gestione di anagrafi dei contribuenti tenuti al versamento dell'imposta comunale sugli immobili, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti e con altri dati in possesso del Consorzio.
Art. 2.
1. L'organizzazione dei servizi di cui al precedente articolo verrà assicurata nelle forme e con le modalità ritenute più idonee dal Consorzio obbligatorio tra i concessionari della riscossione e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani per il raggiungimento delle finalità previste dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fermo restando che la realizzazione dei suddetti servizi, anche se attuata con separata struttura operativa non deve comportare alcuno scopo di lucro.
Art. 3.
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, il Consorzio comunicherà al Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale, cui sono riservate le funzioni di vigilanza in ordine alla corretta gestione dei servizi, l'avvenuto raggiungimento delle intese tra il Consorzio medesimo e l'ANCI.
Art. 4.
1. Nella gestione dei servizi di cui al precedente art.1, che dovrà essere tenuta comunque distinta, anche contabilmente, da quella relativa ai servizi istituzionali del Consorzio, sarà assicurata un'adeguata e sistematica informazione al Ministero delle finanze, informativo del dipartimento delle entrate, in termini di dati, elaborazioni ed ogni elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Tali informazioni sono dirette, in particolare a fornire strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni.
2. Nella gestione di cui al comma 1 dovrà essere garantita, nelle forme più idonee, l'informazione ai contribuenti per facilitare l'assolvimento dei loro obblighi tributari relativi all'imposta comunale sugli immobili.
Art. 5.
1. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza della singola rata di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, ciascun concessionario della riscossione è tenuto a comunicare al Consorzio l'ammontare complessivo delle commissioni riscosse ed a versare contestualmente al Consorzio medesimo, a fronte della gestione dei servizi di cui al precedente art. 1, il contributo percentuale previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Le modalità di versamento del contributo comma precedente saranno indicate nelle intese previste dall'art. 2 e comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 3.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 1993
II Ministro GALLO