Circolare 16 del 27.01.00
MATERIA FISCALE: Riscossione
OGGETTO Accertamento Modalità di comunicazione di atti tributari diretti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
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Come e' noto, ai sensi dell'art. 60 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, la notifica degli atti tributari relativi alle imposte dirette e' eseguita in conformità agli artt. 137 ss. del codice di procedura civile, con alcuni adattamenti resi necessari dalla specificità della materia tributaria.
Tale disciplina, dettata in origine per le sole imposte sui redditi, è stata in seguito estesa anche alle tasse ed alle imposte indirette, le cui norme di settore (ad es., l'art. 52 del Testo Unico DPR 26 aprile 1996, n. 131, per l'imposta di registro, l'art. 56 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per l'imposta sul valore aggiunto e l'art. 49 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, per l'imposta sulle successioni e donazioni), rinviano al citato art. 60 del DPR n. 600/1973.
In proposito, si ricorda che, per effetto dello stesso art. 60 del DPR n. 600, gli atti tributari, se non consegnati in mani proprie dell'interessato, devono essere notificati nel domicilio fiscale dello stesso, ed e' esclusa l'applicabilità degli artt. 142 e 143 del c.p.c., riguardanti la notifica a persona residente all'estero, o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti (cfr. art. 60, comma 1, lett. f).
Cio' premesso, si evidenzia che i criteri da seguire per l'individuazione del domicilio fiscale del contribuente sono contenuti nell'art. 58 del citato DPR n. 600/1973, per il quale ogni soggetto passivo d'imposta si intende domiciliato in un comune dello Stato e il comune di domicilio fiscale coincide:
a) per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, con il comune nella cui anagrafe sono iscritte;
b) per quelle non residenti, con il comune in cui e' stato prodotto il reddito o, se il reddito e' stato prodotto in piu' comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito piu' elevato;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con il comune in cui si trova la sede legale, quella amministrativa, ovvero una sede secondaria.
In virtù di quanto disposto dal successivo art. 59, l'Amministrazione finanziaria può, comunque, stabilire, anche su istanza dell'interessato, il domicilio fiscale del soggetto in un comune diverso da quello in cui il soggetto medesimo dovrebbe averlo sulla base dei criteri sopra esposti.
Qualora, poi, l'applicazione degli artt. 58 e 59 del DPR n. 600/1973 porti all'identificazione, come domicilio fiscale del debitore, di un comune in cui non vi sia ne' abitazione, ne' ufficio o azienda del contribuente, si deve fare riferimento alla lett. e) dell'art. 60, primo comma; in tal caso, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la notifica si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale dell'avviso prescritto dall'art. 140 del c.p.c.
Ne consegue che la notifica degli atti tributari a soggetti non residenti in Italia deve essere sempre effettuata all'interno dei confini nazionali e che, nei loro confronti, lo svolgimento degli adempimenti di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973 garantisce pienamente, sotto il profilo giuridico, il perfezionamento della notifica.
Peraltro da tempo il Dipartimento delle Entrate, allo scopo di assicurare la effettiva conoscenza dei propri atti da parte dei destinatari, anticipando la previsione recata dal disegno di legge concernente lo Statuto del Contribuente tuttora all'esame del Parlamento (A.C. 4818), ha instaurato la prassi di portare a conoscenza dei contribuenti residenti all'estero gli
atti di natura fiscale contestualmente alla loro rituale notificazione in Italia (cfr nota prot. 3955 del 10 marzo 1995 della Direzione Centrale per la Riscossione e risoluzione n. 259/E del 30 ottobre 1995 della Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario).
Considerata, ora, l'esigenza di assicurare in modo più tempestivo ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato una conoscenza effettiva, e non solo legale, degli atti tributari ad essi diretti, si emanano le seguenti disposizioni.
Nei casi in cui destinatario dell'atto (avviso di accertamento, richiesta istruttoria, ecc.) sia un soggetto non residente nel territorio dello Stato, l'ufficio operativo che ha emanato l'atto stesso deve contestualmente darne comunicazione al destinatario medesimo all'indirizzo del paese estero di residenza, con avviso da inoltrare per posta ordinaria.
Ovviamente la comunicazione potrà essere data in quanto l'indirizzo estero del contribuente sia reperibile attraverso l'AIRE o sulla base di altre informazioni in possesso dell'ufficio.
Resta fermo, naturalmente, che tale comunicazione ha soltanto finalità informative ed e', quindi, assolutamente priva degli effetti legali che discendono, invece, esclusivamente dal compimento delle formalità di cui al citato art. 60 del DPR n. 600/1973.
Pertanto, a modifica di quanto stabilito nella nota prot.3955 e nella risoluzione n. 259/E sopra citate, nessuna comunicazione sarà più inviata agli uffici centrali del Dipartimento.
Quanto, infine, alla procedura di notifica delle cartelle di pagamento, essa coincide con quella prevista per gli atti emessi dagli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, poichè l'art. 26 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, richiama il piu' volte citato art. 60 del DPR n. 600/1973.
Al riguardo, occorre precisare che l'ambito di applicazione dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, dettato in origine per la riscossione delle sole imposte sui redditi, e' stato progressivamente allargato e, secondo l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, le disposizioni contenute nel capo II del titolo I dello stesso DPR n. 602 - nel quale rientrano anche quelle relative alla notifica delle cartelle di pagamento- si applicano anche agli altri tributi gestiti dagli uffici del Dipartimento delle Entrate.
Ne deriva che, anche per le cartelle di pagamento, di qualunque natura sia il credito iscritto a ruolo, la notifica a soggetti residenti all'estero va eseguita in Italia presso il domicilio fiscale del contribuente, come individuato dagli artt. 58 e 59 del DPR n. 600/1973.
Relativamente ai soggetti residenti all'estero, perciò, il competente concessionario della riscossione, se conosce l'indirizzo del debitore, provvederà, subito dopo aver eseguito la notifica ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, ad inviargli la relativa comunicazione, con le modalità sopra illustrate a proposito degli atti tributari emanati dagli uffici del Dipartimento.
L'Associazione Nazionale dei Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi è pregata di informare i Concessionari del servizio nazionale della riscossione delle istruzioni impartite con la presente circolare.