Risoluzione n.160 del 29.11.1999

Entrate Imposte comunali sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Termini di adozione delle tariffe

Con nota del 28 ottobre u.s. codesta Associazione ha chiesto chiarimenti in ordine al termine entro il quale gli enti locali possono deliberare eventuali modificazioni tariffarie in materia di imposta comunale sulla pubblicità, ed in particolare se detto termine sia il 31 ottobre - come si legge nell'art. 3, comma 5, del 15 novembre 1997 del D.Lgs. n. 507 - oppure il 31 dicembre, come invece stabilisce l'art. 31, comma 1, della legge23 dicembre 1998, n. 488. I dubbi sono sorti dal fatto che il recente intervento normativo effettuato dall'art. 10, comma 18, della L. 13 maggio 1999, n. 133, sul citato art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 507, pur avendo soppresso il meccanismo che prevedeva l'automatico rinnovo delle tariffe qualora queste non venissero modificate, non ha invece provveduto ad armonizzare il termine del 31 ottobre con quello del 31 dicembre, per cui la contraddittorietà delle varie disposizioni legislative comporta incertezza sull'effettivo termine da prendere in considerazione. Al riguardo si precisa che le perplessità manifestate possono essere agevolmente risolte in base alla considerazione che il termine del 31 ottobre, tuttora presente in molti provvedimenti legislativi che disciplinano i tributi locali, ha subito uno slittamento al 31 dicembre ad opera dell'art. 31, comma1, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, che ha rinviato in via generale a tale data, sia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, che il termine previsto per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta. L'assunto che alla disposizione in esame debba riconoscersi valenza generale è giustificato anche dall'art. 52, comma 2, e dall'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabiliscono rispettivamente che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo e che le province ed i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio. A conferma di quanto esposto vi è inoltre l'art. 13, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265, che, nel modificare l'art. 55 della Legge 8giugno 1990, n. 142, ha stabilito che "i comuni e le province deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo". E' stato perciò realizzato, grazie alla circostanza che la determinazione della misura delle aliquote e delle tariffe costituisce fondamentale elemento della manovra di bilancio, il necessario coordinamento legislativo fra i due termini in esame e pertanto le norme dove ancora appare la data del 31 ottobre, devono ritenersi ormai superate ed abrogate, in quanto incompatibili, da quelle successive recate dai suddetti articoli. Conseguentemente per tributi disciplinati dal D.Lgs. n. 507 del 1997 (l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, la Tosap e la tassa rifiuti), per l'Ici - disciplinata dal D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 - nonchè per le addizionali comunale e provinciale all'Irpef, istituite rispettivamente dal D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e dall'art. 12 della citata legge n. 133 del 1999, deve ritenersi valido il termine del 31 dicembre, ancorchè le norme contenute nei citati provvedimenti indichino la data del 31 ottobre.