Decreto del Ministero delle Finanze 27 settembre 1999
( G.U. n.239 del 11.10.1999)

Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504

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Art. 1.

  1. I dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo d'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1998, ai sensi del comma 2, dell'art. 10, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, devono essere trasmessi dai concessionari, anche tramite il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, ai comuni destinatari dei versamenti stessi, nonché al Centro informativo del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ed al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità' locale".
  2. La prima trasmissione ai comuni ed al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità' locale" deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1999 e deve contenere i dati, distinti per contribuente, dei versamenti effettuati direttamente al concessionario entro il 30 giugno 1999 o per i quali, entro la stessa data, sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento sul conto corrente postale. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 30 giugno 1999, ed entro ogni trimestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al trimestre interessato. I dati da registrare su supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 al presente decreto.
  3. La fornitura dei dati al Centro informativo del Dipartimento delle entrate viene effettuata dai concessionari per il tramite del Consorzio nazionale obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione, mediante collegamento telematico. I dati, distinti per comune, relativi ai versamenti di cui al primo periodo del comma 2, devono essere trasmessi entro il 31 ottobre 1999. I dati relativi ai versamenti effettuati direttamente al concessionario o per i quali sia pervenuta comunicazione di accreditamento dopo il 30 giugno1999, ed entro ogni semestre solare, devono essere trasmessi alla fine del mese successivo al semestre interessato. I dati da inviare e le caratteristiche tecniche dell'invio sono stabiliti nell'allegato 2 al presente decreto.
  4. Ai comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati di cui al comma 1 devono essere forniti su nastri magnetici a cartuccia; ai restanti comuni, su dischetti magnetici. In alternativa, il comune, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, può richiedere al concessionario l'invio dei dati su nastro magnetico a bobina oppure su supporto cartaceo.
  5. I concessionari devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato un duplicato dei supporti magnetici per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di trasmissione dell'originale al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale".

Art. 2.

  1. I dati acquisiti dal Centro informativo sono utilizzati dal Ministero delle finanze per finalità di politica

tributaria e finanziaria. Il "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale" utilizza i dati ricevuti al fine dell'espletamento dei servizi previsti dal decreto 11 ottobre 1993 citato nelle premesse; esso e' obbligato all'osservanza del segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio riscossione.

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