RISOLUZIONE N.139 del 25.08.1999

Entrate - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Coltivatori diretti - Nozione - Efficacia retroattiva

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato posto quesito diretto, sostanzialmente, a conoscere quale sia l'efficacia nel tempo della disposizione, di cui al secondo comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, secondo la quale:
" Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo".
Al riguardo, si fa presente che già nella relazione di accompagnamento del decreto legislativo n. 446/1997 venne precisato che: "Con il successivo comma 2 sono individuati i soggetti coltivatori diretti od imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni agevolative recate dall'articolo 9 e, di riflesso, dalla lettera b), comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992. La disposizione ha carattere interpretativo, ricavandosi già dall'attuale formulazione del primo comma del predetto articolo 9 la necessità, per il riconoscimento della particolare qualifica, della iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale (articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9) e dell'assoggettamento al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia".
Siffatta natura interpretativa del secondo comma dell'articolo 58 in esame è stata, poi, ribadita da questo Ministero, il quale già nella Appendice/5 alle istruzioni per il versamento dell'ICI 1998, ha espresso l'avviso che"......
La predetta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 504/1992, ma altresì agli effetti della "finzione giuridica" di non edificabilità dei suoli" (vedasi precitato articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992).
Per quanto concerne le sanzioni per le annualità di imposta antecedenti al 1998, è invocabile, ad avviso della Scrivente, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 18.12.1997, con conseguente disapplicazione delle sanzioni, potendosi ravvisare nella fattispecie in commento la sussistenza di condizioni di incertezza sulla esatta portata dell'originario primo comma dell'articolo 9 in discorso.