Estratto della Sentenza n.6809 del 2 luglio 1999, Corte di Cassazione, Sez. I civ.
ICI Versamenti eseguiti anteriormente al 1° gennaio 1998 da assegnatari di unità
immobiliari facenti parte di edifici
cooperativi costruiti su terreni comunali concessi in superficie - Rimborso - Esclusione
Non si può considerare indebita e non dev'essere perciò rimborsata l'ICI pagata, per gli anni anteriori al 1998, dagli assegnatari di appartamenti economici o popolari, facenti parte di edifici cooperativi costruiti su terreni comunali concessi in superficie.
Gli immobili in questione, con effetto dal 1° gennaio 1998, sono stati espressamente assoggettati all'imposta comunale dall'articolo 58, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che ha sostituito l'articolo 3 del decreto istitutivo del tributo (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504).
Va, peraltro, escluso che prima del 1998 si potessero considerare esenti a motivo della coincidenza del proprietario concedente dei terreno con l'ente impositore, nei cui confronti il tributo è inapplicabile (art. 3, DIgs. 504/92).
Ciò perché l'articolo 952 del codice civile, contemplando la costituzione dei diritto di superficie, stabilisce che il proprietario di un fondo può concedere ad altri il diritto di fare e di mantenere sopra il suolo una costruzione, acquistandone la proprietà, ovvero può alienare, separatamente dalla proprietà del suolo, la proprietà della costruzione già esistente.
Il titolare di diritto di superficie sul terreno è quindi, per espressa definizione normativa, proprietario del fabbricato che abbia realizzato, in attuazione della facoltà conferitagli o che sia stato in precedenza edificato; in entrambe le situazioni si determina così scissione orizzontale dell'assetto dominicale, nel senso che il concedente mantiene la proprietà del suolo e il superficiario acquista la proprietà dell'opera sovrastante.
Orbene, tale scissione si avvera anche se la superficie è a tempo determinato. E questo perché l'articolo 953 dello stesso codice considera compatibile con la costituzione dei diritto l'apposizione di una scadenza, e stabilisce che il sopraggiungere di essa segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo, muovendo dunque dall'implicita premessa della titolarità dei diritto in capo al superficiario fino alla scadenza medesima.