MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO INTERMINISTERIALE 5 luglio 1993.
Disposizioni per il riparto tra Stato e comuni delle somme riscosse dai concessionari per imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993.
(in G.U. n.162 del 13.07.1993)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO,
E
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Decreta:
Art. 1.
1. Le somme riscosse dai concessionari per imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993, diverse da quelle di cui al comma 3 del successivo art. 3, devono essere dagli stessi versate, al lordo delle commissioni spettanti, nel termine e secondo le modalità previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e comunque non prima dell'1 luglio 1993, alle apposite contabilità speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato al sensi degli articoli 1280 e seguenti delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, intestato alle intendenze di Finanza territorialmente competenti.
Art. 2
1. Sulla base della misura di aliquota comunicata ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del successivo 7 aprile, i concessionari devono quantificare la parte delle somme di cui all'art. 1 di spettanza dello Stato e quella di spettanza del comune. Se per il comune di ubicazione degli immobili indicato dal contribuente sul modulo di versamento è stata comunicata l'aliquota del 4 per mille oppure non è stata comunicata l'aliquota, l'intero importo versato é di spettanza dello Stato. Se, invece, per il detto comune è stata comunicata un'aliquota superiore al 4 per mille, il concessionario deve:
a) sommare gli importi versati dai contribuenti per quel determinato comune;
b) sottrarre dal totale così ottenuto la somma degli importi che i suddetti contribuenti hanno indicato come riferiti all'abitazione principale;
c) ripartire tale differenza fra lo Stato e quel determinato comune, secondo il seguente rapporto: aliquota comunicata sta al detto importo differenziale come aliquota del 4 per mille sta ad X (X rappresenta la parte di spettanza dello Stato); per cui, ad esempio, se i totali di cui alle lettere a) e b) sono rispettivamente di 140 miliardi e 20 miliardi, e quindi l'importo differenziale è di 120 miliardi, e l'aliquota comunicata dal comune cui si riferiscono i versamenti è del 6 per mille, si ha, applicando il predetto rapporto, che 80 miliardi spettano allo Stato e 40 miliardi al comune;
d) ripartire gli importi di cui alla lettera b) distintamente per ogni singolo versamento, operando il rapporto con riferimento all'importo indicato quale somma versata per l'abitazione principale maggiorato dell'importo indicato come detrazione per l'abitazione medesima e sottraendo tale maggiorazione dalla parte di spettanza dello Stato. Così ad esempio, se l'importo versato per abitazione principale è di 540.000 lire e la detrazione calcolata è di 60.000 lire, con aliquota comunicata del 6 per mille, si ha: 6 sta a 600.000 lire come 4 sta a X: per cui X è uguale a 400.000; 400.000 meno 60.000 = 340.000. Pertanto per quel singolo versamento, 340.000 lire spettano allo Stato e 200.000 lire al comune. Parimenti, se l'importo versato per abitazione principale è di 29.000 lire e la detrazione calcolata è di 81.000 lire, con l'aliquota del 6 per mille, si ha che allo Stato non spetta alcun importo ed al comune spettano 29.000 lire.
2. Il totale degli importi risultanti dalle operazioni di cui alle lettere c) e d) del comma precedente rappresentata la parte di spettanza dello Stato e del comune.
Art. 3
1. I concessionari devono determinare, ai sensi dell'art. 2, la parte dell'ICI di spettanza dello Stato e quella di spettanza dei comuni:
a) entro il 20 settembre 1993 per le somme versate in contabilità speciale, ai sensi dell'art. 1, fino al precedente 31 agosto;
b) entro il 18 febbraio 1994, per quelle versate nella predetta contabilità successivamente al 31 agosto e fino il 31 gennaio 1994;
c) entro il mese successivo ad ogni semestre solare, per le somme, sempre a titolo di imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993, versate in contabilità speciale successivamente al 31 gennaio 1994.
2. Qualora sul modulo non sia indicato il comune, il concessionario invita il contribuente a fornire l'indicazione richiesta e procede al riparto alla prima scadenza utile. Se l'importo versato non corrisponde a quello riferito all'abitazione principale ovvero alla somma degli importi riferiti ai diversi gruppi di immobili, ivi compresa l'abitazione principale ma vi è corrispondenza sottraendo dall'importo riferito all'abitazione principale quello indicato come detrazione per l'abitazione medesima, il concessionario procede alla ripartizione assumendo quale importo riferito all'abitazione principale quello indicato sul modulo diminuito dell'ammontare della detrazione indicato sul modulo stesso. Se sul modulo è indicata una detrazione per l'abitazione principale eccedente l'importo massimo consentito oppure se è indicato l'importo riferito all'abitazione principale e noti anche quello della detrazione, il concessionario procede alla ripartizione sulla base dei dati indicati, salvo successive operazioni di conguaglio.
3. Con successivo decreto, di emanare ai sensi dei comma 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, saranno stabiliti i termini e le modalità per il riparto delle somme riscosse, a titolo di imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1993 e conseguenti sanzioni ed interessi, a seguito dell'attività di liquidazione ed accertamento da parte degli uffici dellAmministrazione finanziaria dello Stato.
4. Sulle somme spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 i concessionari calcolano, con riferimento ad ogni versamento effettuato dal contribuente, la commissione nella misura indicata nel comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992; se l'aliquota del comune è superiore al 4 per mille, gli importi minimo e massimo indicati nel comma 3 del predetto art. 10 sono ripartiti con arrotondamento per eccesso o per difetto alla lira, tra Stato e comune sulla base del rapporto tra l'aliquota del comune e quella del 4 per mille.
5. Dall'importo di spettanza dello Stato riferito al singolo comune al netto della commissione sullo Stato medesimo gravante, deve essere detratto l'ammontare, pari alla media delle riscossioni nel triennio 1990-1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, comunicato dal comune ai sensi del decreto interministeriale del 26 marzo 1993. Detto ammontare deve essere detratto: per metà, dalle somme di cui alla lettera a) del comma 1 e, comunque, fino a concorrenza delle somme stesse; per la restante parte, dalle somme di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 versate in contabilità speciale fino al 30 giugno 1994. Se, con riferimento al singolo comune, l'ammontare complessivo da detrarre non trova capienza nelle predette somme, l'importo eccedente deve essere corrisposto al comune nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti con successivo decreto.
6. L'ammontare detratto, di cui al comma 5, deve essere computato in favore del comune anche in caso di applicazione sul suo territorio dell'aliquota al 4 per mille, se l'aliquota eccede tale misura, il predetto ammontare deve essere aggiunto all'importo per ICI, al netto della commissione gravante sul comune, di spettanza del comune stesso.
Art. 4.
1. Entro gli stessi termini indicati nel comma 1 dell'articolo 3 i concessionari devono presentare direttamente alle competenti intendenze di Finanza prospetti riepilogativi, distintamente per ogni comune, delle operazioni effettuate al sensi degli articoli 2 e 3, indicandovi separatamente la ripartizione riguardante le abitazioni principali e quella relativa agli altri immobili nonché specificandovi la misura dellammontare complessivo della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992 comunicato dal comune e le modalità di determinazione delle commissioni spettanti. Ai prospetti devono essere allegate, in copia, le quietanze di contabilità speciale mod. 80T.
2. Entro i cinque giorni successivi alla presentazione di cui al comma 1 gli intendenti di finanza dispongono mediante emissione di ordinativo di contabilità speciale estinguibile con commutazione in quietanza di entrata, mod. 121T, il versamento dell'importo di spettanza dello Stato al capo X, cap. 3758, al netto delle commissioni spettanti ai concessionari. Contestualmente gli intendenti di finanza:
a) emettono ordinativi collettivi di contabilità speciale per il versamento degli importi di spettanza dei singoli comuni, al netto delle commissioni da loro dovute a favore dei concessionari; gli ordinativi sono estinguibili mediante accreditamento alla contabilità speciale fruttifera di cui alla legge 29 ottobre 1984. n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, per i comuni soggetti alle norme sulla tesoreria unica e, per gli altri comuni non contemplati dalla predetta normativa, mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato al comune interessato.
b) emettono ordinativi di contabilità speciale a favore dei concessionari per l'importo delle commissioni ad essi spettante.
3. Entro il termine di cui al comma 2 i concessionari trasmettono alla competente ragioneria provinciale dello Stato la distinta riepilogativa di cui al comma 4 dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988.
Art. 5.
1.Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano per i versamenti relativi ad immobili ubicati nei comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano. Le somme riscosse dai concessionari delle anzidette province per detti immobili devono essere dagli stessi versate, al netto delle commissioni ad essi spettanti, alle casse dei comuni interessati nei termini e secondo le modalità previsti dall'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988. Per i versamenti effettuati irregolarmente a concessionari diversi da quelli operanti nelle dette province valgono le disposizioni di cui all'art. 6, salvo l'obbligo dell'intendente di finanza di effettuare il trasferimento delle somme sul conto corrente postale intestato al competente concessionario di Trento e Bolzano.
2. Qualora i concessionari di Trento o Bolzano ricevano pagamenti relativi ad immobili ubicati fuori del territorio delle suddette province, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 6, salvo del concessionario di effettuare, in luogo dell'intendente dì finanza, il versamento alla contabilità speciale sulla quale opera il concessionario competente.
Art. 6.
1. Ove il pagamento dell'imposta venga effettuato a concessionario incompetente, questi, fermo restando il versamento alla contabilità speciale nei termini di cui all'art. 1, deve:
a) inviare comunicazione al competente concessionario con allegato l'originale certificato di accreditamento di cui sarà trattenuta copia.
b) trasmettere all'intendenza di finanza del proprio ambito territoriale, nonché alle altre intendenze interessate, un elenco dei pagamenti irregolari con indicazione dell'importo che va accreditato alle contabilità speciali del concessionari competenti.
c) inviare comunicazione degli irregolari versamenti all'ufficio tributario competente.
2. L'intendente di finanza per le comunicazioni ricevute fino al trentesimo giorno precedente la scadenza del termine utile per la presentazione dei prospetti riepilogativi di cui all'art. 4, deve operare il trasferimento alle contabilità speciali sulle quali operano i concessionari competenti per territorio in relazione al comune di ubicazione degli immobili, dandone comunicazione sia all'intendenza di finanza competente che ai concessionari interessati.
3. Nel prospetto riepilogativo vanno evidenziati, oltre ai dati indicati nell'art. 4, comma 1, sia le somme per le quali il concessionario è risultato incompetente, sia quelle per le quali lo stesso concessionario ha ricevuto le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a).
Art. 7.
1.I concessionari della riscossione, ivi compresi quelli di Trento e Bolzano, devono registrare su supporti magnetici i dati, risultanti da ciascun modulo di versamento, relativi:
al comune di ubicazione degli immobili e al suo del codice di avviamento postale;
al codice fiscale del contribuente;
allimporto dellICI complessivamente versato ed alla sua suddivisione per terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazione principale ed altri fabbricati;
allimporto indicato in detrazione come abitazione principale;
al numero dei fabbricati;
al riferimento se trattasi in acconto od a saldo.
Analoga registrazione deve essere effettuata per lindicazione della data di ogni versamento, sia presso gli sportelli del concessionario che presso gli uffici postali, con la specificazione, in questultimo caso, della data in cui è pervenuta al concessionario la comunicazione dellaccreditamento.
2. Per Ianno 1993 i concessionari della riscossione oltre i dati di cui al comma 1 devono trasmettere:
a) gli estremi del versamento alla tesoreria provinciale dello Stato e ai comuni;
b) gli estremi della ripartizione, effettuata per ciascun versamento in tesoreria, della quota spettante allo Stato e ai comuni distintamente per abitazioni principali ed altri immobili con indicazione dei compensi a carico degli enti destinatari.
3. Con successivo decreto saranno stabiliti i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati registrati ai sensi dei commi 1 e 2, distinti, nell'ambito di ogni singolo comune di ubicazione degli immobili, per ciascun codice fiscale del contribuente e separati, per ogni anno di imposta, per i versamenti in acconto ed a saldo. Col medesimo decreto saranno impartite le disposizioni relative all'esecuzione dei controlli.
Art. 8.
1.I concessionari del servizio della riscossione, gli uffici postali e le aziende di credito convenzionate con i concessionari non devono accettare versamenti a titolo di acconto dell'imposta comunale sugli immobili, se l'importo da versare é inferiore a lire quattromila.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma 5 luglio 1993
Il Ministro delle GALLO
Il Ministro del tesoro COLONI
Il Ministro dell'interno MANCINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1993
Registro n.23 Finanze, foglio n.291.