Circolare n.83/E del 09.04.1999
Come è noto le disposizioni contenute nellart. 10 - commi 20, 21 e 22 - del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425, identificano incisivi provvedimenti di semplificazione nei procedimenti amministrativi mirati allaccertamento dei valori immobiliari a fini fiscali.
Poichè le semplificazioni comportano significative modifiche nelle attività istituzionali degli uffici finanziari periferici competenti, in tema catastale e di imposte dirette e indirette, al fine di una coordinata attuazione delle innovate procedure, vengono emanate le presenti direttive, oggetto di concertazione fra i dipartimenti del territorio e delle entrate.
1. PREMESSA.
Il provvedimento sopra richiamato incide sulle procedure daccertamento della congruità dei valori dichiarati, per la determinazione delle basi imponibili, ai fini dellIVA, dellINVIM, dellimposta di registro, ipotecaria e catastale, di successione e donazione, nelle transazioni di "immobili (1)"; più precisamente sulla disciplina che delimita lintervento dellAmministrazione finanziaria (A.F.) nella rettifica degli imponibili, dichiarati negli atti traslativi o costitutivi dei diritti reali e soggetti alle imposte sopra menzionate.
Come è noto le disposizioni in questione limitano, in via generale e salve restando le deroghe stabilite dalla legge, il potere di rettifica dellimponibile dichiarato dalle parti, allorchè lo stesso risulta non inferiore al valore derivante dalle risultanze catastali. In particolare per quanto concerne lIVA si rileva che non è precluso il potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati, allorchè venga acclarato che questo risulti di ammontare superiore al valore determinato con il criterio di cui allart. 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le prove richieste per leffettuazione dellanzidetta rettifica devono essere comunque tutte di natura "documentale" (cioè diverse da una mera valutazione estimativa) per espressa statuizione dellart. 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Detto valore peraltro costituisce la base imponibile anche ai fini dellimposta comunale sugli immobili (ICI).
Tranne qualche marginale norma vigente a cavallo degli anni cinquanta, il primo rilevante intervento del legislatore, tendente ad individuare un multiplo del reddito iscritto in catasto oltre il quale inibire lazione di rettifica dellA.F., si realizza col n. 131 del 1986, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro". Testualmente lart. 52, comma 4, di tale provvedimento recita: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore ... (omissis)".
La norma di per sè non poteva considerarsi esaustiva, in quanto non tutti i beni immobili, se pur correttamente dichiarati in catasto, risultano iscritti negli atti catastali ed invero - quandanche ivi correttamente identificati ai sensi della circolare 20 gennaio 1984, n. 2 - a volte si riscontrano privi della rendita. In sostanza si registrava uno stato di fatto non perfettamente rispondente ai principi di uguaglianza e del buon andamento della P.A. su cui si fonda lattività amministrativa, tantè che il legislatore ha ritenuto di dover emanare il decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che di fatto allart. 12, comma 1, estende la facoltà di avvalersi della disposizione di cui allart. 52, comma 4, del n. 131 del 1986, anche agli immobili ancora privi di rendita, purchè regolarmente dichiarati in catasto.
Il principio in argomento è stato esteso dapprima allimposta sulle successioni e donazioni con lart. 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 880 (2), e successivamente anche al valore iniziale dellINVIM con il comma 3-bis del citato art. 12 della legge n. 154/88, ed allIVA con lart. 15 del D.L. n.41/95. Il suddetto criterio automatico si applica altresì allimposta ipotecaria e catastale (3), nonchè al valore finale INVIM (4).E da rilevare che lart. 12 della legge n. 154 del 1988, ed in particolare il comma 1, detta anche gli obblighi a carico di quei contribuenti che vogliono avvalersi, per la determinazione dellimponibile dellautomatismo citato, qualora il reddito di riferimento non risulti ancora iscritto negli atti catastali. Detti obblighi consistono:
nel dichiarare espressamente nellatto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni portate dallart. 12 in esame;
nellallegare alla domanda di voltura una specifica istanza per lattribuzione della rendita catastale, riportante gli estremi dellatto o della dichiarazione di successione, nonchè gli identificativi degli immobili oggetto di trasferimento;
nel produrre allufficio del registro, o comunque competente, la ricevuta di detta istanza rilasciata in duplice copia dallufficio catastale nella cui circoscrizione è sito limmobile.
Lo stesso art. 12 prevede i termini entro cui ciascun ufficio tecnico erariale deve inviare allufficio del registro il certificato catastale attestante lavvenuta iscrizione con attribuzione della rendita.
Detta prassi, come si può riscontrare, pone a carico dei soggetti interessati diversi adempimenti amministrativi, che del resto si ripercuotono in modo gravoso anche nelle attività degli uffici (comunicazioni fra gli uffici, notifiche, ecc.).
Come già rilevato una notevole semplificazione della suddetta procedura è stata introdotta con il decreto-legge n. 323 del 1996 sopra richiamato. La stessa peraltro è stata resa possibile dal regolamento di attuazione dellart. 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (5).
In materia sono state emanate dal Dipartimento del territorio apposite direttive, con le circolari del 19 luglio 1996, n. 189/T e del 3 gennaio 1997, n. 2/T.
Note:
(1) Detti immobili sono da individuare con riferimento alle disposizioni che regolano lattività del catasto, ai sensi dellart. 40 del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142. Detto art. 40 recita: "Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo luso locale, un cespite indipendente". La definizione di unità immobiliare è stata riproposta dal decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, allart. 2, comma 1, che testualmente detta: "Lunità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da unarea, che, nello stato in cui si trova e secondo luso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale".
(2) Detta norma ha introdotto il quinto comma dellart. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, ora trasfuso nellart. 34, comma 5, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
(3) Per il rinvio alle disposizioni relative allimposta di registro e allimposta delle successioni e donazioni, contenuto dapprima nellart. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 e successivamente nellart. 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti limposta ipotecaria e catastale".
(4) In base a quanto rappresentato allart. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, recante listituzione dellimposta comunale sullincremento di valore degli immobili.
(5) Detto regolamento si è concretizzato nel decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300.
2. LE NORME DI SEMPLIFICAZIONE.
Prima di individuare quali siano gli adempimenti essenziali connessi con le norme di semplificazione è opportuno procedere allanalisi puntuale delle disposizioni dettate dal più volte citato art. 10, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323. Si rileva preliminarmente che i tre commi presentano una struttura fortemente omogenea ad eccezione del comma 22, che richiama alcune deroghe al principio della valutazione su base catastale e riporta un ulteriore periodo finale di natura squisitamente tecnica, concernente la possibilità di fatturare i maggiori importi connessi alla modifica dei corrispettivi dichiarati in atto.
Essenzialmente ciascun dispositivo citato prevede che per ogni unità immobiliare urbana priva di rendita definitiva, possa applicarsi la disposizione di cui al comma 2-bis, dellart. 12, della legge n. 154 del 1988, qualora sussistano i seguenti requisiti:
lunità stessa sia stata dichiarata o variata in catasto con le modalità previste dal regolamento emanato col decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701;
la presenza, nellatto, della dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni previste dallart. 12 della legge n. 154 del 1988.
Come si evince dalla lettura lessicale del dispositivo legislativo in argomento, il primo requisito risulta autonomamente soddisfatto per tutte le dichiarazioni di immobili presentate in catasto mediante la procedura denominata Docfa, il cui utilizzo è obbligatorio dal 1997 in tutto il territorio nazionale con la sola eccezione delle province di Trento e Bolzano - allorchè si debbano dichiarare in catasto nuove unità immobiliari urbane o variazioni delle stesse. Il secondo requisito, definito nella norma come "sola condizione", comporta un adempimento dichiarativo, in relazione allopzione del contribuente di avvalersi delle disposizioni indicate in oggetto. Il legislatore, quindi, ha implicitamente abolito, in presenza di unità dichiarate con la procedura Docfa, gli ulteriori adempimenti a carico dei soggetti interessati, ivi compresi quelli intercorrenti fra gli uffici finanziari.
Conseguentemente, alla luce della richiamata lettura, è da ritenersi senzaltro superata lattività prevista dal comma 2 dellart. 12, della legge n. 154 del 1988, che prevede la specifica trasmissione del certificato concernente liscrizione in catasto con rendita dellunità individuata nellistanza, in quanto le unità immobiliari sono iscritte in atti fin dalla dichiarazione o denuncia in catasto con rendita, anche se la stessa è qualificata come "proposta".
Si sottolinea altresì che la nuova disciplina riguarda anche gli immobili che pur essendo stati dichiarati antecedentemente allattivazione della procedura Docfa, vengono ripresentati in catasto in conformità alla suddetta procedura ed in osservanza dellart. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 701 del 1994 (6).
E del tutto ovvio che la cosiddetta "valutazione automatica" si applica solo agli immobili, ai quali secondo lordinamento catastale è da attribuire una rendita. In sostanza occorre che il bene iscritto negli atti catastali si identifichi in una unità immobiliare così come definita dapprima dallart. 40 del regolamento di conservazione del catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 e successivamente dallart. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (7).
Di contro la suddetta disciplina non risulta applicabile per tutti quegli immobili che sono stati iscritti negli atti catastali ai soli fini inventariali (8).
Note:
(6) Le modalità di ripresentazione sono state disciplinate, dapprima con la circolare 2T/1997, poi con le opzioni presenti nella procedura Docfa 2 con cui è stato reso possibile provvedere alla registrazione in atti dei documenti costituenti arretrato. Entrambe le modalità richiamate sono state previste e rese operative dal Dipartimento del territorio, in coerenza con lart. 4 del DM n. 701 del 1994, che prende specificatamente in esame la possibilità da parte del contribuente di ripresentare i documenti in catasto mediante dichiarazioni "sostitutive". Le dichiarazioni di parte per le quali è consentita la ripresentazione mediante la procedura Docfa 2 sono costituite da: dichiarazione di nuova costruzione e di unità afferenti, denunce di variazione, domande di voltura.
(7) Cfr. nota 1.
(8) A tutti questi immobili iscritti in catasto per completezza dellinventario immobiliare, ai soli fini gestionali, con modalità informatizzata è stata attribuita una categoria fittizia "F". Rientrano in tale casistica le unità in corso di costruzione o di definizione, i lastrici solari ed in generale tutti i beni comuni non censibili, nonchè gli immobili non idonei a produrre ordinariamente un reddito, denominati "collabenti".
3. IL DECRETO MINISTERIALE 19 APRILE 1994, N. 701.
Con le presenti istruzioni si intende dare completa attuazione alle disposizioni innovative e semplificative contenute nel decreto-legge n. 323 del 1996, i cui presupposti di fattibilità hanno come riferimento il regolamento recante norme per lautomazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
La procedura informatica Docfa, realizzata in applicazione ed in conformità alle disposizioni contenute nel decreto sopra specificato, è stata già oggetto di diverse circolari esplicative e chiarificatrici da parte del Dipartimento del territorio; nondimeno in questa sede si ritiene opportuno sottolineare ulteriori profili essenziali che interagiscono con i provvedimenti di semplificazione in esame.
In primo luogo si evidenzia che ciascun oggetto immobiliare dichiarato in catasto viene, con lutilizzo dello specifico programma informatico, iscritto in atti, dopo essere stato individuato con gli appositi identificativi comune, sezione (se presente), foglio, numero ed eventuale subalterno. Inoltre per i beni che costituiscono unità immobiliari, è fatto altresì obbligo ai dichiaranti di individuare una rendita, definita dallart. 1, comma 3, del regolamento in esame come "proposta", sulla base delle unità similari, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, presenti nella zona ove risulta ubicata lunità stessa.
Pertanto dopo lattivazione del programma informatico Docfa ogni unità immobiliare, può risultare iscritta in atti:
a) con una rendita catastale definitiva (R.C.);
b) ovvero, con una rendita catastale semplicemente proposta (R.C.P.).
A norma del decreto DM n. 701 del 1994 lufficio periferico del dipartimento del territorio competente ha facoltà di modificare la rendita proposta, entro un anno dalla data di registrazione in atti dellunità immobiliare, ovvero entro due anni per il primo biennio di vigenza della procedura. Qualora decorrano i termini citati, senza che lazione della A.F. abbia prodotto modifiche della rendita proposta iscritta in atti, la stessa è da ritenersi definitiva.
Per la corretta individuazione dei suddetti termini è comunque necessario considerare, oltrechè le fasi transitoria e di regime, anche un intervallo di tempo sperimentale, preliminare a quello in cui la procedura è stata resa operativa, e assolutamente necessario per verificare sul campo le nuove procedure nonchè limpatto delle stesse sul mondo professionale.
Nel periodo sperimentale, che ha interessato ciascun ufficio periferico del Dipartimento del territorio secondo diversi intervalli temporali, è stata sviluppata una indispensabile e meritevole azione di sensibilizzazione dei professionisti abilitati alle dichiarazioni ed accertamento tecnico in catasto, da parte dei relativi Consigli nazionali, nonchè degli Ordini e dei Collegi provinciali, con lausilio di funzionari esperti in materia catastale. Grazie allazione collaborativa di queste categorie si è formato presso ciascuna realtà provinciale un gruppo di professionisti, nel tempo sempre più numeroso, che senza alcun obbligo normativo ha iniziato la sperimentazione della procedura informatica provvedendo a redigere le dichiarazioni in catasto, unitamente alla predisposizione dei supporti informatici. La sperimentazione cennata ha costituito un efficace test dei programmi realizzati ed ha consentito di procedere allestensione obbligatoria della procedura.
La seconda fase temporale, di fatto, ha avuto inizio con lemanazione di un atto ufficiale, costituito da una comunicazione indirizzata a ciascun Ordine e Collegio professionale, avente sede nella circoscrizione provinciale da parte del competente ufficio periferico del Dipartimento del territorio.
Con tale comunicazione emanata ai sensi del decreto dirigenziale 1 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1995, n. 289, è stata stabilita la data di adozione obbligatoria della procedura Docfa. A partire da tale data di attivazione della procedura ha inizio il biennio transitorio, in cui gli uffici del Dipartimento del territorio possono, per tutte le dichiarazioni di accatastamento e denunce di variazione di unità immobiliare, modificare la rendita proposta entro due anni dalla registrazione.
Per le unità immobiliari registrate in atti nel terzo ed ultimo periodo, la facoltà di rettifica della rendita catastale da parte degli uffici è limitata ad un anno. La data in cui ha avuto inizio lultima fase temporale, che è quella a regime, è riportata nellallegato A alla presente circolare.
In definitiva, per la decadenza dei termini utili per lazione di accertamento catastale possono individuarsi tre periodi di riferimento e precisamente:
. periodo sperimentale;
. primo biennio di vigenza della procedura;
. periodo a regime.
Come già rilevato, nei primi due intervalli temporali la facoltà da parte dellufficio di modificare la rendita proposta si estende ai 24 mesi successivi alla presentazione; nellultimo tale facoltà è limitata a 12 mesi.
Decorsi i limiti temporali sopra richiamati, la rendita proposta assume carattere definitivo e non può essere modificata, se non nellambito degli adempimenti previsti dal particolare istituto dellautotutela.
4. LE VERIFICHE SUGLI ATTI CATASTALI.
Ai fini dei controlli e delle verifiche sugli atti di propria competenza, gli uffici del Dipartimento delle entrate, utilizzando appositi collegamenti telematici, procederanno ad effettuare visure degli atti catastali con le modalità consentite dalle specifiche procedure.
Più precisamente mediante la consultazione ampliata (All. B), delle scritture conservate in catasto, potranno essere immediatamente verificati gli elementi censuari alla data di riferimento dellidentificativo associato a ciascun immobile. Al riguardo si precisa come una particolare attenzione dovrà essere posta alla identificazione dellunità immobiliare, connessa alla data di protocollazione della dichiarazione di nuova costruzione (9) o di unità afferente (10), ovvero della denuncia di variazione (11), immediatamente antecedente a quella relativa allatto, per cui si chiede di conoscere la rendita ai fini della cosiddetta valutazione automatica.
Lunità immobiliare iscritta negli atti può trovarsi, al momento della consultazione, in una delle due seguenti fattispecie:
a) ha subito una rettifica dufficio della rendita "proposta"; di conseguenza alla stessa unità immobiliare risulterà associato un ulteriore stadio con una rendita non qualificata come proposta (12);
b) non ha subito alcuna variazione; in tal caso detta rendita, se risulta trascorso il periodo consentito allufficio del catasto di procedere alla rettifica, deve considerarsi definitiva (13).
Di contro nessuna rilevanza hanno eventuali ulteriori movimentazioni, quali i passaggi che giustificano il trasporto dellunità immobiliare ad altra partita. Dette movimentazioni potrebbero trovarsi registrate in catasto, anche prima della modifica della rendita proposta. Del pari nessun rilievo è da attribuire alla registrazione di eventuali documenti tecnici di data successiva, con i quali sono state iscritte negli atti catastali ulteriori modifiche connesse alla natura intrinseca delloggetto immobiliare.
In sede di consultazione, si potrà peraltro procedere anche alla verifica dei redditi dominicali presenti negli atti traslativi o costitutivi di diritti reali, allorchè si attua il controllo dei valori imponibili dichiarati e connessi al trasferimento dei beni iscritti al catasto terreni.
Tale attività non richiede particolari attenzioni, in quanto negli atti del catasto terreni non è presente un reddito dominicale "proposto".
Note:
(9) Modalità di iscrizione di unità immobiliari mai dichiarate, edificate su particelle il cui identificativo è iscritto per la prima volta al catasto edilizio urbano.
(10) Modalità di iscrizione di unità immobiliari mai dichiarate, edificate su particelle il cui identificativo è stato precedentemente iscritto al catasto edilizio urbano.
(11) Modalità di iscrizione di unità immobiliari già dichiarate agli atti catastali e che hanno subito interventi di natura edilizia o di destinazione, riguardanti variazioni di rendita.
(12) Le modalità di rettifica sono state ampiamente chiarite con la circolare 19 luglio 1996, n. 189T.
(13) Sono in corso modifiche alle procedure informatiche che consentono, alla scadenza del termine ultimo a disposizione dellufficio per variare la rendita, leliminazione del termine "proposta".
5. MODIFICHE DELLE MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEI SUBALTERNI.
Al fine di rendere più agevole la lettura delle banche dati del catasto, si ritiene opportuno emanare nuove regole operative che semplifichino le modalità di attribuzione dei subalterni nel catasto edilizio urbano da parte degli uffici periferici del Dipartimento del territorio. Dette regole prevedono, per le unità immobiliari oggetto di denunce di variazione, lattribuzione di un nuovo subalterno quando si riscontra:
a) la modifica del perimetro dellunità immobiliare;
b) la variazione della destinazione duso avente rilevanza catastale.
Pertanto le disposizioni già in vigore sono da ritenersi variate come segue:
1) alle parole "Le variazioni del primo tipo non danno luogo allattribuzione di nuovi subalterni" presenti nel terzo capoverso del paragrafo II.1, della circolare 20 gennaio 1984, n. 2 (14), prot. 3/166, sono aggiunte le seguenti "con leccezione del cambio di destinazione duso";
2) sono soppresse le parole "il cambio destinazione", presenti nel paragrafo II.2.6 della citata circolare 20 gennaio 1984;
3) il terzo capoverso della sez. B della circolare 29 luglio 1985, n. 15 (15),prot. 3/2338, è sostituito dal seguente: "A tale proposito si conferma la disposizione contenuta nella circolare n. 2/1984, che prevede nei casi di ampliamento o demolizione parziale dellu.i.u. lattribuzione di un nuovo subalterno, unitamente alla presentazione del Mod. 44 (16), se viene modificata la pianta del fabbricato".
Si rammenta pertanto che i casi, in cui è consentito riutilizzare il medesimo subalterno e associare allo stesso la lettera "V" di variazione nelluso delle procedure informatiche per laccatastamento di immobili (17), sono stati individuati negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo, integrazioni impiantistiche di notevole rilevanza, che incidono nella determinazione della rendita secondo le regole dellestimo catastale.
Gli uffici periferici del Dipartimento del territorio competenti daranno la massima pubblicità di detti elementi innovativi alle categorie professionali abilitate allutilizzo delle procedure informatiche di aggiornamento degli atti catastali.
Note:
(14) Detta circolare è stata emanata dalla ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
(15) Cfr. nota 14.
(16) Attualmente detto modello non è più vigente; è stato sostituito dal modello D1 (C.E.U.) predisposto in modo informatico dalla procedura Docfa 2.
(17) Allo stato attuale le procedure sono così denominate: Docfa 2, destinata allutilizzo delle categorie professionali tecniche; Recupera, ad uso dei professionisti inquadrati nei ruoli tecnici del Dipartimento.
6. ATTIVITA DEGLI UFFICI E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA.
Non è dubbio che dallesame delle disposizioni legislative e regolamentari sopra richiamate emerge un indirizzo a riconoscere nel "valore catastale" - determinato con il meccanismo di cui al comma 4 dellart. 52 del T.U. approvato con n. 131/86 e delle norme similari contenute in provvedimenti legislativi disciplinanti altri tributi - un elemento di riferimento nelle attività di accertamento e nei procedimenti di definizione dei rapporti tributari.
Si richiamano allattenzione degli uffici periferici di entrambi i dipartimenti le procedure percorribili dai contribuenti, nei casi in cui sia iscritta negli atti del catasto la rendita con la qualificazione proposta o la stessa rendita sia mancante.
Sia nel primo che nel secondo caso le procedure amministrative percorribili sono incardinate nellart. 12 della legge 154 del 1988.
Ipotesi A. Unità immobiliare iscritta in atti del catasto con la "rendita catastale proposta".
In tal caso, come richiamato nel par. 2 della presente circolare, è sufficiente che nellatto compaia la dichiarazione di volersi avvalere delle disposizioni previste dallart. 12 della legge n. 154 del 1988.
Nondimeno gli uffici periferici del catasto riscontrano, di sovente, che il contribuente produce per mero tuziorismo anche istanza ex lege n. 154 del 1988. Tale ultima attività appare del tutto ultronea e superflua, non dando luogo allattivazione degli adempimenti già descritti e richiamati ai commi 1 e 2 dellart. 12 citato.
Ipotesi B. Unità immobiliare dichiarata in catasto, ma priva di rendita.
La fattispecie in esame consente al contribuente di scegliere fra le seguenti due opzioni:
1) Il soggetto interessato può far ricorso, prima dellatto, alle procedure, semplificate (Docfa 2), previste dallart. 4 del regolamento adottato con DM n. 701 del 1994 per gli immobili già dichiarati in catasto, ma ancora privi di rendita (18). In tal caso allatto della stipula risulterà verificata lipotesi A, con notevole semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente;
2) Il soggetto interessato ritiene di non promuovere alcuna attività nel settore catastale e pertanto produce listanza prevista dallo stesso art. 12 che comporta gli adempimenti peraltro richiamati al 6 capoverso del par. 1. In tal senso corre lobbligo di richiamare lattenzione sulle pregresse disposizioni amministrative emanate con circolare n. 50 del 29 settembre 1988, prot. 400558/88 Div. IX, della soppressa Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonchè con le circolari n. 112E del 17 aprile 1997 e n. 253E del 18 settembre 1997 del Dipartimento delle entrate.
A fronte delle ipotesi sopra evidenziate si ritiene opportuno fornire chiarimenti e suggerimenti sulle attività di competenza degli uffici periferici dei due dipartimenti.
Nellipotesi A gli uffici impositori a regime possono direttamente interrogare gli atti del catasto con le procedure alluopo rilasciate, secondo le modalità riportate nellallegato B (19).
Nel caso di mancanza del collegamento telematico con le banche dati catastali, si ritiene opportuno che siano concordate a livello locale le modalità di accesso ai dati censuari, da parte degli addetti alla liquidazione e allaccertamento delle imposte erariali. Dette modalità potranno proficuamente essere definite, tenendo in debito conto le specifiche esigenze degli uffici interessati e le risorse disponibili. Nondimeno appare opportuno fornire alcuni suggerimenti.
Fino alla realizzazione dei collegamenti informatici, lufficio impositore potrà trasmettere un elenco di identificativi catastali agli uffici periferici del Dipartimento del territorio, ovvero coordinati dalla Regione Trentino-Alto Adige, i quali per ogni identificativo segnalato inoltreranno allorganismo richiedente i dati utili allaccertamento.
Poichè i sistemi informatici utilizzati negli uffici periferici del Dipartimento del territorio risultano attualmente incompatibili con quelli adottati dalla Regione Trentino-Alto Adige, qualora necessiti la conoscenza di dati presenti nelle relative basi informative, si potrà ricorrere in via transitoria alla prassi epistolare, almeno sino a quando non saranno resi coerenti i rispettivi protocolli di interrogazione.
Nellipotesi B, limitatamente allopzione 2, gli uffici periferici di entrambi i dipartimenti daranno piena attuazione agli adempimenti previsti dallart. 12 citato. E opportuno comunque - fatta salva ogni altra modalità individuata a livello locale - prevedere nello scambio di informazioni utili allaccertamento, lutilizzo di elenchi strutturati, concordati anche a livello regionale, in modo da agevolare le attività di competenza di tutti i soggetti interessati.
Note:
(18) Dette procedure consentono di iscrivere immediatamente in atti la rendita di pertinenza dellunità immobiliare.
(19) E opportuno procedere alla visura degli atti del catasto nelle ore pomeridiane per equilibrare i carichi di lavoro dellintero sistema informatico.
7. CONCLUSIONI.
Con ladozione delle procedure di cui allart. 1 del DM 19 aprile 1994, n. 701 - entrate in fase di regime il 1 gennaio 1997 - ad ogni unità dichiarata in catasto, mediante il programma denominato Docfa, è associata una rendita, che diviene definitiva qualora i termini, stabiliti dal decreto, decorrano senza intervento dellufficio. Entro gli stessi termini (due anni nel primo biennio di applicazione della procedura ed un anno a regime), gli uffici possono procedere alla validazione formale ovvero alla rettifica della rendita proposta, oggetto di denuncia.
Più precisamente, allorchè si verifica che la rendita associata allunità immobiliare non è caratterizzata dallaggettivo "proposta" o comunque che liscrizione agli atti del catasto è stata effettuata da oltre un biennio (un anno a regime), il reddito catastale è da considerarsi definitivo e pertanto, ai fini dellapplicazione del richiamato art. 52, 4 comma o di altre similari norme che limitano lazione della A.F., non necessita alcuna attività da parte del contribuente. Nel caso invece che si riscontri una rendita "proposta" iscritta negli atti catastali da meno di un biennio (ovvero da meno di un anno a regime), ai fini dellapplicazione del comma citato al periodo precedente, occorre che sia fatta espressa menzione nellatto di volersi avvalere delle disposizioni richiamate dallart. 12 della legge n. 154/1988.
Per quanto concerne il patrimonio edilizio denunciato in catasto precedentemente al 1 gennaio 1997, risulta che in parte allattualità è privo di rendita. Peraltro, come è noto, il Dipartimento del territorio sta attuando un progetto di recupero del suddetto arretrato di classamento, che sarà concluso entro il corrente anno.
Nelle more è stato già evidenziato come il contribuente possa utilizzare proficuamente i programmi previsti dallart. 4 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che consentono la ripresentazione volontaria, in esenzione di tributi speciali da parte dei cittadini e delle imprese, delle dichiarazioni di unità di nuova costruzione e afferenti, nonchè delle denunce di variazione.
Non sembra superfluo ribadire che in tale ultima evenienza, in alternativa allutilizzo delle procedure informatiche, resta nella facoltà del contribuente la presentazione della istanza di cui allart. 12, 1 comma, della legge n. 154/1988, ovviamente con tutti gli adempimenti connessi.
Per ultimo, appare opportuno sottolineare come per cogliere appieno i vantaggi e le semplificazioni introdotte con le disposizioni normative sopra citate si rende necessaria, a regime, una rete telematica che garantisca la consultazione degli atti catastali con modalit automatizzate. A tal fine è stato realizzato un piano operativo per consentire a ciascun ufficio impositore di consultare gli atti catastali.
Direzioni regionali delle entrate e le Direzioni compartimentali del territorio, nellambito delle rispettive competenze, si adopereranno per dare massima attuazione alle direttive ed agli indirizzi operativi contenuti nella presente circolare, verificandone la corretta esecuzione da parte degli uffici.
Si resta in attesa di assicurazione di adempimento.
* * * * *
Allegato A
Data di decorrenza - del periodo a regime - relative alle rendite "proposte" per ciascuna circoscrizione provinciale.
| UFFICIO | CODICE MECCANOGRAFICO | DATA DI DECORRENZA |
| AGRIGENTO | U2 | 07/10/98 |
| ALESSANDRIA | A2 | 02/09/98 |
| ANCONA | K1 | 07/10/98 |
| AOSTA | B1 | 24/06/98 |
| AREZZO | I2 | 07/10/98 |
| ASCOLI PICENO | K2 | 02/09/98 |
| ASTI | A3 | 15/04/98 |
| AVELLINO | Q2 | 07/10/98 |
| BARI | R1 | 07/10/98 |
| BELLUNO | D2 | 20/05/98 |
| BENEVENTO | Q3 | 07/10/98 |
| BERGAMO | C2 | 07/10/98 |
| BOLOGNA | H1 | 02/01/98 |
| BRESCIA | C3 | 07/10/98 |
| BRINDISI | R2 | 07/10/98 |
| CAGLIARI | V1 | 28/10/98 |
| CALTANISETTA | U3 | 20/05/98 |
| CAMPOBASSO | P1 | 20/05/98 |
| CASERTA | Q4 | 28/10/98 |
| CATANIA | U4 | 07/10/98 |
| CATANZARO | T2 | 02/09/98 |
| CHIETI | N2 | 24/06/98 |
| COMO | C4 | 07/10/98 |
| COSENZA | T3 | 15/04/98 |
| CREMONA | C5 | 02/09/98 |
| CUNEO | A4 | 02/09/98 |
| ENNA | U5 | 15/04/98 |
| FERRARA | H2 | 20/05/98 |
| FIRENZE | I1 | 15/07/98 |
| FOGGIA | R3 | 18/11/98 |
| FORLI' | H3 | 15/07/98 |
| FROSINONE | M2 | 25/03/98 |
| GENOVA | G1 | 20/05/98 |
| GORIZIA | F3 | 07/10/98 |
| GROSSETO | I3 | 15/04/98 |
| IMPERIA | G2 | 02/01/98 |
| ISERNIA | P2 | 25/03/98 |
| L'AQUILA | N1 | 07/10/98 |
| LA SPEZIA | G3 | 02/01/98 |
| LATINA | M3 | 24/06/98 |
| LECCE | R4 | 02/01/98 |
| LIVORNO | I4 | 15/04/98 |
| LODI | C1 | 30/09/98 |
| LUCCA | I5 | 28/10/98 |
| MACERATA | K3 | 24/06/98 |
| MANTOVA | C6 | 20/05/98 |
| MASSA CARRARA | I6 | 02/09/98 |
| MATERA | S2 | 15/04/98 |
| MESSINA | U6 | 15/07/98 |
| MILANO | C1 | 02/01/98 |
| MODENA | H4 | 28/10/98 |
| NAPOLI | Q1 | 20/05/98 |
| NOVARA | A5 | 02/09/98 |
| NUORO | V2 | 30/09/98 |
| ORISTANO | V4 | 28/10/98 |
| PADOVA | D3 | 07/10/98 |
| PALERMO | U1 | 07/10/98 |
| PARMA | H5 | 30/09/98 |
| PAVIA | C7 | 07/10/98 |
| PERUGIA | L1 | 07/10/98 |
| PESARO | K4 | 25/03/98 |
| PESCARA | N3 | 28/10/98 |
| PIACENZA | H6 | 24/06/98 |
| PISA | I7 | 02/01/98 |
| PISTOIA | I8 | 28/10/98 |
| PORDENONE | F5 | 20/05/98 |
| POTENZA | S1 | 20/01/98 |
| RAGUSA | U7 | 24/06/98 |
| RAVENNA | H7 | 25/03/98 |
| REGGIO CALABRIA | T1 | 09/12/98 |
| REGGIO EMILIA | H8 | 07/10/98 |
| RIETI | M4 | 15/04/98 |
| ROMA | M1 | 18/11/98 |
| ROVIGO | D4 | 07/10/98 |
| SALERNO | Q5 | 07/10/98 |
| SASSARI | V3 | 28/10/98 |
| SIENA | I9 | 25/03/98 |
| SIRACUSA | U8 | 15/07/98 |
| SONDRIO | C8 | 20/05/98 |
| TARANTO | R5 | 24/06/98 |
| TERAMO | N4 | 20/05/98 |
| TERNI | L2 | 24/06/98 |
| TORINO | A1 | 02/01/98 |
| TRAPANI | U9 | 07/10/98 |
| TREVISO | D5 | 30/09/98 |
| TRIESTE | F1 | 30/09/98 |
| UDINE | F6 | 18/11/98 |
| VARESE | C9 | 24/06/98 |
| VENEZIA | D1 | 15/07/98 |
| VERCELLI | A6 | 15/07/98 |
| VERONA | D6 | 07/10/98 |
| VICENZA | D7 | 18/11/98 |
| VITERBO | M5 | 25/03/98 |
* * * * *
Allegato B
Modalità operative.
Informazione generalizzate A.T.: stampa della visura catastale ampliata per identificativo dellimmobile.
Per ottenere la stampa della visura catastale ampliata occorre selezionare (carattere "S" seguito dal tasto "INVIO") la voce "RICERCA PER DATI NON ANAGRAFICI" dallo schermo iniziale "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE" del collegamento "Informazioni generalizzate A.T.".
Sullo schermo successivo, nella sezione "DATI DEL CATASTO", occorre inserire i dati, appresso indicati, dellimmobile di cui si richiede la visura:
. comune di ubicazione dellimmobile;
. sigla della relativa provincia;
. dati identificativi catastali, divisi in:
sezione (se presente);
foglio;
numero;
subalterno (se presente).
Sullo schermo successivo, che si ottiene premendo il tasto INVIO dopo aver inserito i dati indicati, sono presenti i principali elementi della visura catastale così come risulta dalla interrogazione effettuata presso il sistema informativo dellUfficio provinciale del Catasto interessato.
Su tale schermo è possibile:
. selezionare con il carattere "P" (seguito dal tasto INVIO) la voce "VISURA CATASTALE" per ottenere la stampa in linea della visura;
. selezionare con le modalità consuete (carattere "S" seguito dal tasto INVIO) la voce "VISURA CATASTALE" per ottenere linserimento della visura tra le stampe predisposte per lutente; tale stampa è richiamabile in un secondo momento con le modalità abituali (tasto PF9 dallo schermo iniziale "INDIVIDUAZIONE DEL CONTRIBUENTE");
. selezionare la voce "INTESTATARI DELLIMMOBILE" per ottenere i dati anagrafici degli intestatari dellimmobile; in tale caso, se presente un solo soggetto intestato, si otterrà direttamente lo schermo con i dati anagrafici del soggetto da dove è possibile procedere con le consuete operazioni di interrogazione; nel caso di più intestati si otterrà lelenco dei codici fiscali di tali soggetti sul quale è possibile effettuare una ulteriore selezione per ottenere il citato schermo con i dati anagrafici.
Si precisa che sulla stampa sono presenti gli elementi necessari per verificare se la rendita proposta sia divenuta definitiva.
Se necessario è possibile ottenere la visura catastale indicando il protocollo della dichiarazione di accatastamento o della denuncia di variazione).
In tale caso occorre inserire i dati con il seguente formalismo:
. inserire i caratteri P* (per le richieste di accatastamento) oppure V* (per le richieste di variazione) seguite dalle ultime due cifre dellanno della dichiarazione o denuncia nel campo "FOGLIO";
. inserire il protocollo nel campo "NUMERO" e procedere con linterrogazione come già indicato.
Su tutti gli schermi sono abilitati i tasti PF1 per la guida operativa in linea, PF3 per tornare allo schermo precedente e PA1 per tornare allo schermo principale; i tasti PF8 e PF7 per scorrere i dati in avanti e indietro sono abilitati ove necessario.
Sulla riga 23 dello schermo compaiono i messaggi di aiuto per lutente e le segnalazioni di eventuali problemi riscontrati dallapplicazione.
Occorre, infine, sottolineare che i dati delle visure vengono reperiti direttamente sui sistemi informatici degli uffici provinciali del Catasto e, pertanto, in funzione del traffico sulla rete nazionale e del carico sul sistema provinciale interessato dalla richiesta, i tempi di risposta possono raggiungere e superare i 60 secondi. Al fine di non sovraccaricare il sistema informatico si consiglia di effettuare le consultazioni nelle ore pomeridiane.
Nel caso di unità immobiliare censibile nei gruppi A, B e C, effettuata la consultazione dellidentificativo catastale di cui si vuole conoscere la rendita, qualora lo stesso identificativo non sia associato allultimo stadio (situazione che si verifica quando lunità immobiliare ha subito una variazione successivamente alla data dellatto sottoposto a controllo) lufficio rileva nella visura ampliata i riferimenti censuari e quindi procede alla determinazione della rendita applicando le tariffe vigenti alla data dellatto.