DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 19 MARZO 1999
(in G. U. del 16 aprile 1999 n. 88)
Approvazione dei termini e delle modalità per l'interscambio fra i comuni e il sistema informativo del Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1997.
Art. 1
1. I comuni trasmettono, a mezzo plico postale raccomandato, al centro elaborativo del Consorzio ANC/CNC per la fiscalità locale indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di appartenenza del comune, le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel corso dell'anno 1997 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato. La trasmissione è effettuata entro il 31 maggio 1999 e, per le dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni semestre solare. Le modalità di trattazione e di spedizione delle menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.
2. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica, il comune può trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e al centro elaborativo di cui al comma 1, supporti magnetici contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1 medesimo, purché conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato 4.
3. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta entro i termini di cui al comma 1, provvede a ritirare direttamente presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica. Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.
Art. 2
1. Il Consorzio ANCI/CNC provvede:
a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione meccanografica di cui all'art. 1, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4;
b) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo, secondo le specifiche tecniche di cui al l'allegato 4, i dati puntuali acquisiti dalle dichiarazioni.
2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1, il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti dal Consorzio ANCI/CNC, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 3 (omissis, ndr), i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione del domicilio fiscale (o sede legale) che deve essere, comunque, acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC, rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmette al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di cui al comma 3.
3. Le forniture di cui alla lettera b) del comma 1 sono effettuate entro cinque mesi dalla ricezione delle copie per elaborazione meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.
4. Resta a carico dei comuni la verifica fra i dati anagrafici indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli forniti dal Consorzio ANCI/CNC.
Art. 3
1. Il Consorzio ANCI/CNC è obbligato all'osservanza del segreto di ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993 citato nelle premesse. Esso è, altresì, obbligato a tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per un periodo di almeno sei anni un duplicato dei supporti magnetici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ed a fornire all'Amministrazione stessa, su sua richiesta, ogni dato di sintesi od elaborazione ricavabile dai supporti medesimi.
Art. 4
1. I costi relativi alle operazioni che deve effettuare il Consorzio ANCI/CNC sono a carico del Consorzio stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO 1
Piemonte, Val d'Aosta, Liguria |
Centro di TORINO Via Tirreno n. 247 10136 TORINO (TO) Tel. 011 - 3244111 |
Lombardia |
Centro di MILANO Via D. Trentacoste n. 3 20134 - MILANO (MI) Tel. 02 - 2642151 |
Veneto, |
Centro di VERONA Corso Milano n. 92/B 37138 - VERONA (VR) Tel. 045 - 8182711 |
Emilia Romagna |
Centro di BOLOGNA Via del Perugino n. 6 40126 - BOLOGNA (BO) Tel. 051 - 549094 |
Marche, Abruzzo |
Centro di ANCONA Via dell'Industria n. 27 60127 - ANCONA (AN) Tel. 071 - 2802290191 |
Toscana, Umbria |
Centro di FIRENZE Via Riguccio Galluzzi n. 30 50134 - FIRENZE (FI) Tel. 055 - 41600416 |
Lazio |
Centro di ROMA Via Benedetto Croce n. 122/124 00142 - ROMA (RM) Tel. 06 - 590691 |
Campania, Molise |
Centro di NAPOLI Via Cornelia dei Gracchi n. 34 80126 - NAPOLI SOCCAVO (NA) Tel. 081 - 7156111 |
Puglia |
Centro di BARI Corso Alcide De Gasperi n. 292 70124 - BARI (BA) Tel. 080 - 5014632 |
Calabria, Basilicata |
Centro di CATANZARO Via G. Da Fiore n. 44 88100 - CATANZARO (CZ) Tel. 0961 - 717211 |
Sardegna |
Ufficio di CAGLIARI Via Molise n. 4/6 09127 - CAGLIARI (CA) Tel. 070 - 493920 |
Sicilia |
Ufficio di PALERMO Via Pietro Nenni n. 28 90146 - PALERMO (PA) Tel. 091 - 6881673 |
Allegato 2
MODALITÀ PER LA TRATTAZIONE E LA SPEDIZIONE DELLE COPIE PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA DELLE DICHIARAZIONI I.C.I. RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 1997
Trattazione:
Se all'atto della ricezione delle dichiarazioni si è provveduto alla protocollazione della dichiarazione, alla copia per l'elaborazione meccanografica deve essere attribuito lo stesso numero di protocollo. Qualora non si sia provveduto a tale formalità, alle predette copie deve essere attribuita una numerazione progressiva.
Spedizione:
1) Le copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni devono essere raggruppate in plichi da 10 esemplari rispettando la numerazione attribuita.
2) In ciascun plico deve essere inserita una distinta riepilogativa, in doppio esemplare, sulla quale deve essere indicato: il comune; il numero progressivo del plico; il numero delle copie per l'elaborazione meccanografica ivi contenute, con la specificazione dei numeri assegnati alla prima e all'ultima; il numero complessivo dei plichi inviati.
3) I due esemplari della distinta di cui al punto 2 devono essere firmati dal compilatore incaricato dal comune; un esemplare deve essere trattenuto dal Consorzio ANCI/CNC, mentre l'altro, firmato per ricevuta dall'incaricato del Consorzio medesimo, deve essere restituito al Comune.
Allegato 3
FORNITURA DEI DATI ANAGRAFICI
(omissis)
Allegato 4
FORNITURA DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI I.C.I. PRESENTATE AI COMUNI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELL'ANNO 1997
(omissis)