DECRETO LEGGE 26 gennaio 1999 n.8
Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici
Art. 1.
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.
2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.
3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.
4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.
Art. 2.
1.Il comma 70 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'azione amministrativa, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, va interpretato nel senso che il segretario comunale e provinciale titolare alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, recante il regolamento di attuazione previsto dal comma 78 dello stesso articolo 17, è cessato automaticamente dall'incarico dalla medesima data, fatte salve le funzioni esercitate fino alla nomina del nuovo segretario.
Art. 3.
1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento,
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.