RISOLUZIONE n.6/E del 19 gennaio 1999

Oggetto: Legge 23.12.1998, n.448, art.9, comma 2. Quesito

Con la nota sopradistinta si chiede di conoscere se il disposto dell’art.9, comma 2, della legge in oggetto configuri lo slittamento anche dei termini per l’accertamento e l’iscrizione a ruolo dei tributi locali disciplinati con il Decreto Legislativo n.507/93.

L’interpretazione letterale prospettata da codesto Comune non può essere condivisa in base ad un esame sistematico dell’ambito e della portata della norma in questione in quanto:

1) L’art.9 è collocato nel Titolo I riguardante le disposizioni sostanziali in materia di imposte dirette e indirette nonché strumentali relative all’accertamento, riscossione e rimborsi di tributi erariali o gestiti dall’Amministrazione centrale, contributi previdenziali ed altre entrate erariali, mentre le disposizioni riguardanti la finanza locale sono state inserite nel Titolo II ed in particolare nell’art.31 del Capo III.

2) L’art.31 contiene, tra l’altro, disposizioni su vari tributi locali comprese norme di differimento di termini di accertamento e di iscrizione a ruolo peraltro con scadenze diverse da quelle previste nell’art.9 per cui è da escludere che si sia inteso dettare in altra sede (impropria) un’unica norma generale di proroga dei termini per tributi erariali e locali in presenza di una specifica disciplina della fiscalità locale (art.31) che, secondo l’interpretazione prospettata, dovrebbe quindi avere effetti parzialmente derogatori rispetto alla norma generale in questione.

3) I termini di accertamento e di iscrizione a ruolo dei tributi locali differiscono di norma da quelli erariali e non vengono prorogati contestualmente, salvo il caso di emergenza per calamità naturali.

4) D’altra parte i due commi dell’art. 9 hanno un ambito unitario e funzione complementare, in quanto il comma 1 si riferisce esclusivamente al "controllo formale" delle dichiarazioni per tributi diretti ed IVA (secondo la nuova nozione di cui all’art.36-ter del D.P.R. n.600/73 e successive modificazioni), mentre il comma 2 riguarda le altre modalità di controllo (controllo di dichiarazioni, liquidazioni e accertamento) di tributi erariali, per cui non avrebbe senso estendere l’ambito a tributi di un distinto ordinamento finanziario riguardante enti pubblici diversi.