LEGGE n.448 del 23.12.1998

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

Art. 6: Disposizioni in materia di IRAP (comma 4 e 5)

Art. 9: Disposizioni in materia di accertamento. Proroga, ai fini dell'imposta erariale, dei termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998.

Art. 31: Norme particolari per gli enti locali (commi 1, 6 e 8)

 

Art. 6

Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive

1. All’articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "potere di maggiorare l’aliquota" sono sostituite dalle seguenti: ".,potere di variare l’aliquota";

b) le parole da: "nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale" Sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale".

2. All’art. 3, comma 147, della legge 23/12/1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: "di maggiorare l’aliquota" sono sostituite dalle seguenti: "di variare l’aliquota";

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) il gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del Fondo sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui alla lettera e) viene ricalcolato considerando l’aliquota base di cui al comma 144, lettera e)".

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell’art. 3 della legge , previsto dall’art.3 della legge 23/12/1996, n.662.

4. Il termine del 31/12/1998 previsto dall'art.14, comma 13, secondo periodo, della legge 27/12/1997, n. 449, è prorogato al 31/12/1999.

5 E' data facoltà ai comuni di applicare le disposizioni previste dal comma 9 dell'art.9 del dl 30/12/1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133 in materia d'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art.9

(Proroga dei termini)

1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.

2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.

Art. 31

Norme particolari per gli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1999. E altresì differito al 31 gennaio 1999 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998. n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell’approvazione del bilancio, relativamente all’anno 1999 Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il 31 gennaio 1999 hanno effetto dal 19 gennaio 1999.

2. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all’articolo 50, coma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette provvedono ai trasferimenti finanziari ai comuni nel pieno rispetto dei rispettivi statuti di autonomia e delle loro norme di attuazione; le medesime regioni e province assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l’intero gettito dell’addizionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

3. Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell’Imposta comunale sugli immobili, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell’Imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota al 4 per mille e quello dell’anno 1998 anch’esso calcolato con l’aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono ridotte in proporzione inversa all’entità della spesa corrente. All’onere derivante daIl’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al ministero di grazia e giustizia. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il contributo di cui all’articolo 3 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori e opere pubbliche nell’area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l’anno 1998. All’erogazione del contributo integrativo per l’importo di lire 30 mila milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10 mila milioni a favore del comune di Palermo provvede il ministero dell’interno entro 30 giorni dall’assegnazione dei fondi. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20 mila milioni, l’accantonamento relativo al ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20 mila milioni, l’accantonamento relativo al ministero della sanità. Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 1 dell’articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall’articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"1. L’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 9 decorre dall’anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell’apposito intervento di ciascun servizio l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all’articolo 71: a) per il 2000 il 6% del valore; b) per il 2001 il 12% del valore; c) per il 2002 il 18% del valore: d) per il 2003 il 24% del valore>>.

6. Relativamente all’Imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all’Imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all’Imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all’ammontare dell’imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

7. Per l’anno 1999 continuano a essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell’anno 1998. I comuni possono adottare sperimentalmente il pagamento del servizio con la tariffa. I relativi regolamenti non sono soggetti al controllo del ministro delle finanze.

8. Il decreto legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 2 novembre 1998, n. 376.

(D.L. N. 376/98 - ABROGATA)