DECRETO 10 dicembre 1998

Modalità di trasmissione ai comuni dei dati relativi all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993.

Art. 1.

1. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze fornisce a ciascun comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, i dati:

a) delle dichiarazioni dei terreni e dei fabbricati, relativi alla situazione al 1° gennaio 1993 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

b) dei versamenti effettuati, in autotassazione, dai contribuenti a titolo di ICI dovuta per l'anno 1993;

c) del catasto edilizio urbano, alla data del 1° gennaio 1993 e con le successive variazioni intervenute fino al 31 dicembre 1996, comprensivi delle rendite attribuite ai fabbricati di cui al comma 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono altresì forniti, a cura del predetto centro, al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale".

Art. 2.

1. Ai comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a 30.000 abitanti i dati sono forniti su nastri magnetici a cartuccia o a bobina; ai restanti comuni i dati sono forniti su dischetti magnetici. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici sono descritte nell'allegato 1 al presente decreto. Unitamente ai dischetti magnetici è fornito un prodotto software per la stampa e la visualizzazione dei dati. Il contenuto informativo dei supporti magnetici, avente lo stesso formato delle forniture precedenti per quanto riguarda i dati dei versamenti e delle dichiarazioni ICI, è descritto nelle istruzioni allegate alla fornitura.

2. I comuni possono richiedere, in deroga a quanto previsto nel comma 1, la fornitura di supporti magnetici diversi, purché compresi tra quelli indicati nel comma 1 medesimo. Tali, eventuali richieste, indirizzate al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo - Divisione XVII, via Mario Carucci, 85 00143 Roma devono pervenire entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. I supporti magnetici sono messi a disposizione dei comuni, a partire dal cinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, presso le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti, le quali ne danno notizia ai comuni stessi per il ritiro.

4. I comuni provvedono alla creazione di copie di backup e, successivamente, alla verifica della funzionalità dei supporti magnetici segnalando, non oltre i venti giorni dalla ricezione, eventuali anomalie all'indirizzo indicato nel comma 2.

Art. 3.

1. Il "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale" è obbligato all'osservanza dei segreto d'ufficio ed all'adozione di misure idonee a garantire la massima riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalità previste dal decreto ministeriale dell'11 ottobre 1993 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO: omissis.

Roma, 10 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO