D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 .

Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1998, n. 291.

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1. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "contratto": uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad una settimana;

b) "venditore": la persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività professionale, costituisce, trasferisce o promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto; al venditore è equiparato ai fini dell'applicazione del presente decreto colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del contratto;

c) "acquirente": la persona fisica, che non agisce nell'ambito della sua attività professionale, in favore della quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del contratto;

d) "bene immobile": un immobile, o parte di esso, per uso di abitazione anche turistico-ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto.

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(LEGGE 388/00 ART. 19 C. 1 - 2 DIRITTI DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE)
(CIRCOLARE N. 3/F - 2001 - PUNTO E) IMMOBILI IN MULTIPROPRIETA')