CIRCOLARE Min. Finanze 9/7/98 n.179/E
Lart. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come integrato dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nellart. 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) stabilisce che i procedimenti in corso alla data del primo aprile 1998 "possono essere definiti quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dallemanazione dei decreti previsti dallart. 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dellirrogato ovvero al quarto dellammontare risultante dallultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato. La definizione non si applica alle sanzioni contemplate nellart. 17, comma 3".
Lart. 5 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate dell11 giugno 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 dello stesso giorno) stabilisce che "il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie a seguito di ravvedimento operoso o di definizione agevolata di cui agli articoli 13, 16, comma 3, 17, comma 2, e 25, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dellINVIM, è eseguito secondo le stesse modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce". La presente circolare è diretta a fornire istruzioni sulle modalità di versamento dellimporto dovuto dai contribuenti che intendono definire le sanzioni, ai sensi e nei limiti indicati dal predetto terzo comma dellart. 25, in materia di tributi dei comuni e delle province (esclusa lINVIM).
Salvo quanto si dirà nel prosieguo in merito alla TARSU diversa da quella giornaliera; il versamento dellimporto dovuto, previo suo arrotondamento alle mille lire per eccesso o per difetto, va eseguito entro sessanta giorni dall11 giugno 1998 (data di emanazione del predetto decreto), operando nel modo seguente:
a) Per quanto concerne limposta comunale sugli immobili (ICI) il versamento va effettuato in favore del comune avente diritto, tramite il concessionario della riscossione territorialmente competente (il numero di conto corrente postale del concessionario deve essere quello dedicato alla riscossione dellICI in autotassazione), utilizzando il bollettino, con caratteri in colore rosso, approvato con il decreto interministeriale 12 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del successivo 20 maggio.
Va compilata soltanto la parte relativa: allimporto versato, al numero di conto corrente postale e alla indicazione del competente concessionario della riscossione, alle generalità e codice fiscale del contribuente, al comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.
Il bollettino può essere utilizzato sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del concessionario della riscossione.
b) Per quanto riguarda limposta comunale per lesercizio di imprese e di arti e rofessioni (ICIAP) il versamento va effettuato direttamente sul conto corrente postale del comune avente diritto, utilizzando il bollettino, con caratteri in colore verde, approvato con il decreto interministeriale del 9 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del successivo 13 giugno.
Va compilata soltanto la parte relativa: allimporto versato, al numero di conto corrente postale ed al comune intestatario del conto stesso, alle generalità e codice fiscale del contribuente. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.
c) Per quanto concerne limposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa comunale o provinciale per loccupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il versamento va effettuato direttamente in favore del comune o della provincia avente diritto oppure, se il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione, tramite il concessionario. Per limposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, va utilizzato il bollettino, con caratteri in colore blu chiaro, approvato con il decreto interministeriale del 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la TOSAP e tassa smaltimento giornaliera, va utilizzato il bollettino, con caratteri in colore arancione, approvato con lo stesso decreto del 5 agosto.
Va compilata soltanto la parte relativa: allimporto versato, al numero di conto corrente postale del comune o della provincia ovvero del concessionario, con lindicazione dellintestatario del conto stesso alle generalità e codice fiscale del contribuente, al comune o provincia interessati. La restante parte dei bollettini va lasciata in bianco.
d) Per quanto concerne la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), diversa da quella giornaliera, ed i relativi tributo provinciale ed addizionali ex ECA, non potendo i tributi in commento essere riscossi se non tramite ruolo, è sufficiente che il contribuente, entro i predetti 60 giorni dall11 giugno 1998 invii al comune che ha emesso il provvedimento sanzionatorio una istanza irrevocabile con la quale chieda la definizione ai sensi del comma 3 dellart. 25 del decreto legislativo n. 472/1997, specificandovi gli estremi (numero e data) del provvedimento medesimo. In caso di già avvenuta iscrizione a ruolo, il comune provvede allo sgravio dellimporto, a titolo di sanzione, non ancora pagato dal contribuente, che eccede quanto dovuto ai sensi del precitato comma 3 dellart. 25; in caso contrario, provvede alliscrizione in apposito ruolo della somma dovuta ai sensi del comma 3 in discorso, da pagare in unica soluzione.
e) Per quanto riguarda altri tributi comunali e provinciali, quali le tasse sulle concessioni comunali ed il canone per il disinquinamento delle acque, il versamento va eseguito utilizzando, laddove non esista una modulistica per lo specifico tributo, un normale bollettino di conto corrente postale.
È interesse del contribuente: qualora non sia stata ancora introdotta una controversia, dare notizia, eccezion fatta per i tributi di cui alla lettera d), dellintervenuto versamento al comune o provincia che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, specificando gli estremi (numero e data) del predetto provvedimento, la denominazione del tributo, la data e limporto del versamento, con la seguente indicazione "Definizione ai sensi del comma 3 dellart. 25 del decreto legislativo n. 472/1997" (nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione, per limposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e TOSAP, sia affidato in concessione, le notizie di cui trattasi saranno fornite a tale concessionario); qualora, invece, sia stata introdotta una controversia, dare notizia, secondo le modalità sovraindicate ed anche per i tributi di cui alla lettera d), dellintervenuto versamento allorgano, giurisdizionale o amministrativo, presso il quale pende la lite, allegando fotocopia della ricevuta del versamento stesso.
I concessionari della riscossione eseguono il riversamento al comune o provincia avente diritto, nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.