CIRCOLARE Min. Finanze 28/5/98 n.136/E
ICI - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per il 1998.
A) CHI DEVE ESEGUIRE IL VERSAMENTO (Soggetto passivo).
Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta è il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato salvo che questi siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure esenti dall'imposta medesima. Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, è unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, è un diritto reale di godimento ed è quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'ICI.
Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonchè quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorchè in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. (Vedasi "Appendice/1").
A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonchè al locatario finanziario. Pertanto obbligato al pagamento dell'imposta dovuta per il corrente anno è: per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare di siffatto diritto reale di godimento; per l'immobile oggetto della locazione finanziaria, questo particolare tipo di locatario che, come è noto, assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal locatario semplice (quest'ultimo, come già detto, è completamente estraneo al rapporto di imposta ICI). Anche nei cennati, nuovi casi di soggettività passiva, il nudo proprietario non ha alcun obbligo, ai fini ICI, per il suolo o fondo sui quali insistono i predetti diritti reali. Parimenti, non ha alcun obbligo il locatore per l'immobile concesso in locazione finanziaria. Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario dovranno calcolare l'imposta da loro dovuta sul valore intero dell'immobile.
Per quanto concerne il diritto di superficie, nulla è innovato per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in "Appendice/3", il concessionario che ha realizzato la costruzione è obbligato al pagamento dell'imposta su di essa gravante, in quanto proprietario della costruzione stessa.
L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998, l'imposta dovuta su tale suolo doveva essere pagata dal proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo ICI di sè stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dal corrente anno di imposizione, invece, l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie è dovuta dal superficiario, per cui, in particolare, viene a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta, dovuta sul suolo in commento, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprietà comunale.
Contitolarità.In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà piena; cousufrutto; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità.
Attenzione (esclusioni, esenzioni e casi particolari).
a) Per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta:
vedasi la circolare n. 9 del 14 giugno 1993, riportata in "Appendice/2", relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attività non agricole; la circolare n. 172/E del 14 giugno 1995, riportata in "Appendice/3", relativamente al suolo sottostante al fabbricato realizzato a seguito di costituzione di diritto di superficie.
b) Per le cause di esenzione dall'imposta vedasi: l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'ICI 30 dicembre 1992, n. 504, riportato in "Appendice/4", nonchè, relativamente ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, l'elenco allegato alla predetta circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, e successive integrazioni. Dall'anno 1998 il comune può avere deliberato esenzioni o riduzioni in favore degli ONLUS.
c) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi "Appendice/5".
d) Per le modalità di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/6".
e) Per le modalità di tassazione in caso di costituzione del diritto di superficie, vedasi "Appendice/3".
B) COME SI DETERMINA L'IMPOSTA.
L'imposta dovuta per l'anno 1998 è determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio è sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di più comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie (per talune fattispecie, vedasi "Appendice /7").
Si richiama l'attenzione sul fatto che è stato attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote più alte o più basse per determinati gruppi di immobili.
a) Il valore dei fabbricati è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata: per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni), B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1; per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati); per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Se il fabbricato è sfornito di rendita fin dall'origine oppure lo diventa perchè la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata essendo intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. In proposito si ricorda che agli effetti dell'ICI è prevista una particolare procedura per cui si provvederà successivamente alla riliquidazione dell'imposta sulla base della rendita effettiva attribuita dall'ufficio tecnico erariale con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta o rimborso delle somme versate in eccedenza, unitamente agli interessi, senza irrogazione di sanzioni ma con applicazione di una maggiorazione (20 per cento) laddove la predetta rendita effettiva superi di oltre il 30 per cento quella utilizzata dal contribuente.
Le rendite da assumere per l'anno 1998 sono quelle risultanti in catasto al primo gennaio 1998, aumentate del cinque per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento del cinque per cento.
Si avverte che ai fini ICI la capitalizzazione va operata sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, di una abitazione è di 2.100.000, il valore sul quale applicare l'aliquota ICI per determinare l'imposta dovuta sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno). Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 1997, una modificazione della rendita) il valore sul quale calcolare l'imposta dovuta per il 1998 sarà pari al valore 1997.
Fabbricati di interesse storico o artistico.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, si assume la rendita determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo (aumentata del 5 per cento) di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.
Fabbricati appartenenti alle imprese.
Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti. In ordine a siffatti fabbricati si forniscono le seguenti precisazioni:
1) il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui il fabbricato posseduto dall'impresa, classificabile nel gruppo D e sfornito di rendita, sia di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni. Ciò, essenzialmente, nella considerazione che la disposizione agevolativa, di cui si è fatto sopra cenno, presuppone che per la determinazione del valore debba farsi riferimento alla rendita; per i fabbricati delle imprese, classificabili nel gruppo D e senza rendita, la legge stabilisce invece un sistema di determinazione del valore che prescinde completamente dalla rendita catastale;
2) i coefficienti di attualizzazione dei valori contabilizzati, agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta per l'anno 1998, sono stati aggiornati con il decreto del Ministro delle finanze del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1998;
3) per i fabbricati ai quali sia stata attribuita la rendita nel corso dell'anno 1997, od anni precedenti, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1998 è dato dalla capitalizzazione della rendita (rendita risultante in catasto, aumentata del 5 per cento, moltiplicata per 50);
4) per i fabbricati ai quali sia attribuita la rendita nel corso dell'anno 1998, il valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1998 continua ad essere quello ottenuto attraverso l'attualizzazione dei costi contabilizzati;
5) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1997, influiscono sull'ammontare del valore soltanto a decorrere dall'ICI dovuta per l'anno 1998;
6) i costi incrementativi aggiuntivi a quello di acquisizione, contabilizzati nel corso dell'anno 1998, non influiscono sull'ammontare del valore sul quale calcolare l'ICI dovuta per l'anno 1998;
7) per l'applicazione dei coefficienti di attualizzazione bisogna assumere quello relativo all'anno nel corso del quale il costo di acquisizione od i costi incrementativi sono stati contabilizzati. Non possano essere considerati sforniti di rendita catastale i fabbricati in discorso per i quali, a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento (recante norme per l'automazione degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari) adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, risulta annotata negli atti catastali, al primo gennaio dell'anno di imposizione, la "rendita proposta". Pertanto, per i fabbricati in questione, con rendita proposta risultante nei cennati atti al primo gennaio 1998, il valore dovrà essere determinato sulla base dei criteri catastali, moltiplicando per 50 la predetta rendita, aumentata del 5 per cento. In forza del precitato art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, anche il locatario finanziario (attratto alla soggettività passiva ICI dal 1998) ha diritto di esperire la procedura, di cui al menzionato decreto n. 701, per la proposizione della rendita dell'immobile ricevuto in locazione. In mancanza di rendita, il valore deve essere quantificato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario/soggetto passivo tutti i dati necessari per il calcolo. Si precisa che anche in caso di "rendita proposta" si applica la procedura contemplata nel primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per cui il comune procederà alla riliquidazione qualora la rendita catastale definitiva determinata dall'UTE si discosti da quella "proposta", con conseguenti rimborsi o recuperi di imposta ed applicazione della maggiorazione del 20 per cento se la rendita definitiva supera di oltre il 30 per cento quella "proposta".
b) Il valore delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
c) Il valore dei terreni agricoli è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1998 è quello risultante in catasto al primo gennaio 1998, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento.
C) PERIODO DI POSSESSO E VERSAMENTO IN DUE RATE.
L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti indicati alla precedente lettera A); il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno quindici giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di quindici giorni.
Sempre in forza del menzionato art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato nel corso dell'anno 1998 ed esso riguarda un fabbricato il cui valore deve essere calcolato, per lo stesso anno 1998, sulla base delle scritture contabili (ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992), l'imposta dovuta per l'anno 1998 deve essere corrisposta dal locatore, con diritto di rivalsa sul locatario. Quest'ultimo assumerà la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1999.
La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile, all'aliquota applicabile, alla spettanza o meno di detrazioni o riduzioni di imposta; in caso di variazione nel corso del mese, bisogna assumere come protraentesi per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso. L'ICI va versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare nel periodo dal 1 al 30 giugno 1998, è pari al 90 per cento dell'imposta relativa al primo semestre del 1998; la seconda, da versare dal 1 al 21 dicembre 1998, è a saldo dell'imposta relativa all'intero anno 1998. Per la prima rata, quindi, il contribuente deve verificare la propria situazione imponibile in relazione alla prima metà dell'anno 1998. Per la seconda, deve verificare la situazione imponibile in relazione all'intero anno 1998 e versare l'imposta, previa deduzione di quanto eventualmente già corrisposto come acconto.
Valgano, in proposito, i seguenti esempi:
1) Un ufficio (ctg. A/10) con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di 200.000.000, di proprietà di un determinato soggetto al 1 gennaio 1998 e che nel mese di giugno risulta essere ancora di proprietà del soggetto medesimo. Nel comune dove è ubicato l'ufficio vige per l'anno 1998 l'aliquota nella misura unica del 5 per mille. La prima rata da versare sarà pari a L. 450.000 (200.000.000 X 5 per mille = imposta su base annua di L. 1.000.000; 1.000.000 : 12 = imposta di L. 83.333 al mese; 83.333 X 6 mesi di possesso = 500.000; 500.000 al 90% = 450.000). L'ufficio viene venduto il 17 ottobre 1998. La seconda rata da versare a saldo, da parte del venditore, sarà pari a L. 383.000 (83.333 X 10 mesi di possesso nel corso dell'anno = 833.333; 833.333 - 450.000 già versate = 383.000). Il compratore, che ha continuato a possedere per la restante parte dell'anno 1998, verserà, entro il 21 dicembre 1998, L. 167.000 (83.333 X 2 mesi di possesso = 166.666).
2) Un'area fabbricabile, con valore venale in comune commercio di 2.400.000.000, sulla quale, nel giugno del 98, è in corso di costruzione un edificio. Nel comune di ubicazione dell'immobile vigono per l'anno 1998 due aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille e una, per le aree fabbricabili, del 6 per mille. La prima rata da versare sarà pari a L. 6.480.000 (2.400.000.000 X 6 per mille = imposta su base annua di L. 14.400.000; 14.400.000 : 12 = imposta di lire 1.200.000 al mese; 1.200.000 X 6 mesi di possesso = 7.200.000; 7.200.000 al 90% = 6.480.000).Alla fine del mese di settembre 98 vengono ultimati i lavori di costruzione dell'edificio, il cui valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, è di 20 miliardi. La seconda rata da versare sarà pari a L. 4.320.000 per l'area fabbricabile (1.200.000 X 9 mesi di possesso dell'immobile come area fabbricabile = 10.800.000; 10.800.000 - 6.480.000 già versata = 4.320.000). Sarà, invece, pari a L. 25.000.000 per l'edificio (20 miliardi X 5 per mille = 100.000.000; 100.000.000 : 12 = imposta di L. 8.333.333 al mese; 8.333.333 X 3 mesi di possesso dell'immobile come edificio = 25.000.000).Complessivamente la seconda rata sarà pari a 29.320.000.
3) Un fabbricato, con valore catastale, previo il predetto aumento del 5 per cento, di 300.000.000, adibito ad abitazione principale di soggetto residente fino al 20 aprile 1998 e successivamente tenuto sfitto. Nel comune di ubicazione del fabbricato vigono per l'anno 1998 tre aliquote, di cui una, ordinaria, del 5 per mille; una, per le abitazioni principali dei residenti, del 4 per mille e una, per gli alloggi tenuti sfitti, del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale non è stata aumentata, per cui è rimasta nella misura, stabilita dalla legge, di L. 200.000. La prima rata da versare sarà pari a L. 570.000 (300.000.000 X 4 per mille = imposta su base annua di 1.200.000; 1.200.000 : 12 = imposta di L. 100.000 al mese; 100.000 X 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione per 4 mesi = 333.334; 333.334 al 90% = 300.000 come abitazione principale. 300.000.000 X 6 per mille = imposta su base annua di 1.800.000; 1.800.000 : 12 = imposta di L. 150.000 al mese; 150.000 X 2 mesi di sfitto = 300.000; 300.000 al 90% = 270.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 570.000). Il fabbricato continua ad essere tenuto sfitto per la restante parte dell'anno 1998. La seconda rata da versare sarà pari a L. 963.000 (100.000 X 4 mesi di abitazione principale = 400.000; 400.000 - 66.666 di detrazione = 333.334; 333.334 - 300.000 già versate = 33.334 come abitazione principale; 150.000 X 8 mesi di sfitto = 1.200.000; 1.200.000 - 270.000 già versate = 930.000 come sfitto. Complessivamente, quindi, L. 963.334).
Attenzione (versamento in unica soluzione).
Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno '98 può' essere effettuato, anzichè in due rate, in unica soluzione nel mese di giugno 1998. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'intero anno 1998 in unica soluzione nel periodo dal 1 al 21 dicembre 1998.
D) ABITAZIONE PRINCIPALE ed altri - Detrazione.
Per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possieda a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, spetta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unità medesima pari a lire 200.000 annue da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinchè possa spettare tale detrazione è, quindi, che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI per l'unità immobiliare e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima; pertanto la detrazione non compete per l'unità immobiliare data in locazione, ancorchè il proprietario a sua volta dimori in una diversa casa come locatario, nè per l'unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un proprio familiare.
La detrazione - oltre che rapportata come sopra detto, ai mesi di destinazione (L. 16.666 al mese) - deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di proprietà.
La detrazione, inoltre, compete fino a concorrenza dell'ICI, relativa all'abitazione principale, gravante sul contribuente che vi dimora. A migliore illustrazione di quest'ultimo punto valga il seguente esempio, ipotizzando che l'imposta su base annua dovuta per l'abitazione principale, al lordo della detrazione, sia pari a L. 1.800.000.
Esempio:Abitazione di proprietà di tre fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 46%; il fratello C, per il 4%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi dimorano per l'intero anno 1998.
In tal caso, l'imposta da versare per l'intero anno sarà di: L. 900.000, da parte di A (50% di 1.800.000 = 900.000; ad A non compete la detrazione in quanto non dimorante) L. 728.000, da parte di B (46% di 1.800.000 = 828.000; 828.000 - 100.000 = 728.000) lire zero, da parte di C (4% di 1.800.000 = 72.000; 72.000 - 72.000 = zero). Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Si evidenzia, poi, che la detrazione in discorso trova applicazione anche per ogni unità immobiliare, appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio assegnatario, entro il limite, ovviamente, dell'ammontare dell'imposta gravante su ciascuna unità. La detrazione di L. 200.000 annue, di cui si tratta, spetta anche agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) per ogni alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti stessi. Il beneficio è stabilito in favore dell'Istituto nella sua veste di soggetto passivo ICI, per cui la detrazione compete solo per gli alloggi, regolarmente assegnati, per i quali obbligato al pagamento dell'ICI è l'Istituto stesso e, quindi, esclusivamente per gli alloggi appartenenti all'Istituto e assegnati in locazione semplice. Laddove, invece, si sia in presenza di alloggi assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, essendo obbligato al pagamento dell'ICI questo particolare tipo di locatario, all'Istituto non competerà alcuna detrazione per tali alloggi (ovviamente potrebbe eventualmente spettare la detrazione a siffatto locatario nella sua qualità di soggetto abitualmente dimorante nell'alloggio assegnatogli e sul quale vanta un diritto reale di abitazione). Anche la detrazione per gli IACP soggiace alla regola per cui la detrazione va rapportata ai mesi durante i quali sussiste la condizione voluta dalla legge e compete, per ciascun alloggio, fino a concorrenza dell'imposta gravante sull'alloggio stesso. Si evidenzia, infine, che i comuni, con propria delibera, possono assimilare ad abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini ICI, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ABITAZIONE PRINCIPALE ED ALTRI (maggiore detrazione o riduzione di imposta).
Il comune ha il potere di stabilire, con propria delibera, per le abitazioni principali site sul suo territorio, un aumento della predetta detrazione. L'aumento può riguardare o tutte indistintamente le abitazioni principali oppure essere limitato a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. L'aumento della detrazione può essere deliberato dal comune anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, di cui si è trattato in precedenza.
L'applicazione della detrazione maggiorata soggiace alle stesse regole, già enunciate, previste per la detrazione normale. Ovviamente, se il comune non ha adottato per l'anno 1998 alcuna delibera in proposito, oppure laddove non sussistano le condizioni richieste in delibera per poter beneficiare della maggiore detrazione, si applica la normale detrazione di 200.000 lire annue. In alternativa alla maggiorazione della detrazione, il comune ha il potere di deliberare la riduzione, fino alla metà, dell'imposta. Anche tale potere è esercitabile con riferimento ad uno o più dei gruppi di immobili sovra descritti (abitazioni principali; alloggi dei soci delle cooperative a proprietà indivisa; alloggi regolarmente assegnati dagli IACP).
Se è stata deliberata la suddetta riduzione di imposta, il calcolo della percentuale di riduzione va operato sull'importo al netto della detrazione, spettante nella misura fissa di L. 200.000 annue. Così, ad esempio, se è stata deliberata la riduzione alla metà dell'imposta per l'abitazione principale e se la corrispondente imposta, al lordo della detrazione, è di L. 1.000.000, l'imposta annua da versare sarà pari a L. 400.000 (1.000.000 meno 200.000 = 800.000; 800.000 : 2 = 400.000). Per conoscere se ed in quali limiti è stata deliberata per il 1998 la maggiore detrazione o riduzione di imposta, il contribuente può interpellare il comune competente. Tali deliberazioni, se adottate insieme alla delibera sulle aliquote, sono anche soggette alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui si tratterà in prosieguo.
E) ALIQUOTE.
Per l'anno 1998 possono essere in vigore sul territorio del comune di ubicazione degli immobili o una sola oppure varie aliquote, comunque non superiori al 7 per mille e, fatta salva l'eccezione di cui si dirà in seguito, non inferiori al 4 per mille. Accanto all'aliquota ordinaria, il comune può aver deliberato un'aliquota ridotta per le abitazioni principali dei soggetti residenti, per quelle dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale (vedasi, in proposito, anche "Appendice/8").
Può aver deliberato aliquote diversificate (in più od in meno di quella ordinaria) per fattispecie rientranti nei tre, seguenti generi:
immobili diversi dalle abitazioni; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; alloggi non locati. Può aver deliberato un'aliquota, ridotta rispetto a quella ordinaria, per tipologie di enti senza scopo di lucro ed aver deliberato, per un determinato periodo di tempo non eccedente i 3 anni, l'aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
Può, infine, aver deliberato un'aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, per particolari fattispecie di recuperi edilizi oppure di interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, come già evidenziato negli esempi riportati sub lettera C), dovendosi aver riguardo all'evolversi dei caratteri dell'immobile nel corso dell'anno, l'immobile medesimo potrebbe risultare soggetto per alcuni mesi ad una determinata aliquota e, per altri mesi, ad un'aliquota diversa. Per conoscere l'aliquota o le aliquote deliberate ed a quali fattispecie queste ultime si applicano, il contribuente può interpellare il comune competente.
Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione delle aliquote e, se contestualmente comprese, delle detrazioni e riduzioni di imposta, sono anche pubblicate, per estratto, in supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale; tale pubblicazione, peraltro, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare il contribuente. Si avverte che la mancata pubblicazione in Gazzetta non significa che il comune non ha adottato alcuna deliberazione in materia di aliquote o di detrazioni e riduzioni di imposta, potendo ciò dipendere anche da altre cause, tra cui l'omissione di richiesta di pubblicazione da parte del comune.
F) MODALITA' DI VERSAMENTO E DI COMPILAZIONE.
Il versamento dell'ICI deve esser effettuato mediante l'apposito modulo, già utilizzato per versare l'ICI relativa agli anni precedenti e di cui è riprodotta qui di seguito la parte dedicata al "certificato di accreditamento". I moduli, con caratteri in colore rosso, sono in distribuzione gratuita presso gli uffici postali, gli sportelli dei concessionari della riscossione e delle banche convenzionate con i concessionari medesimi. Inoltre, essi vengono anche inviati, a cura dei concessionari, al domicilio dei contribuenti noti per aver già versato l'ICI. Va precisato che, nel caso in cui l'imposta risulti dovuta per più immobili ubicati nello stesso comune, il contribuente è tenuto ad effettuare un unico versamento, e quindi ad utilizzare un solo modulo, per l'imposta complessivamente dovuta. Nel caso, invece, in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi, il contribuente dovrà fare separati versamenti per ogni comune. In caso di contitolarità devono essere effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Per le parti comuni dell'edificio (ad esempio: alloggio del portiere) il versamento può essere effettuato dall'amministratore del condominio a nome del condominio stesso. Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del concessionario competente, e cioè di quello nella cui circoscrizione provinciale è compreso il comune ove sono ubicati gli immobili, oppure presso gli sportelli del predetto concessionario. Il contribuente, per effettuare il versamento, può avvalersi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando, in tal caso, che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dal timbro per quietanza apposto dal concessionario ovvero dal bollo dell'ufficio postale. Il contribuente deve conservare la "ricevuta di versamento" debitamente quietanzata. Il modulo è di formato unico ed è utilizzabile indifferentemente sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli dei concessionari e delle aziende di credito convenzionate.
Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale od inferiore a lire quattromila.
Se l'importo da versare supera le quattromila lire, il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto. Valga, in proposito, il seguente esempio:
imposta dovuta per l'intero anno è pari a L. 10.000; in sede di acconto bisognerebbe versare L. 4.000 (90% di 5.000 = 4.500 che diventano 4.000 per effetto dell'arrotondamento); il versamento dell'acconto non deve essere effettuato; in sede di saldo bisognerà versare L. 10.000 (imposta dovuta per l'intero anno meno l'acconto che è pari a zero). Si avverte che il comune può aver deliberato un maggiore importo, non superando il quale non si esegue il versamento. Il modulo va compilato in ogni sua parte, sia sulla "ricevuta di versamento" che sul "certificato di accreditamento", attenendosi alle "modalità di compilazione" riportate sul retro del modulo. In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:
1) il "comune di ubicazione degli immobili" non può che essere uno soltanto;
2) gli importi da indicare come riferiti a: "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati", rappresentano una suddivisione dell'importo complessivamente versato.
Pertanto la somma degli importi riferiti a queste quattro categorie di immobili deve corrispondere all'importo che il contribuente ha complessivamente versato; è possibile un piccolo scostamento (intorno alle 500 lire) dovuto al fatto che i singoli importi sono indicati senza arrotondamenti mentre l'importo complessivamente versato è arrotondato alle mille lire;
3) i predetti importi devono essere indicati anche nel caso in cui il versamento eseguito si riferisca ad una soltanto delle quattro categorie di immobili sovraenunciate. Così, ad esempio, se sono versate 430.000 lire e siffatto importo riguarda solo l'abitazione principale, lo stesso importo, non arrotondato, deve ugualmente essere indicato nelle caselline corrispondenti alla voce "abitazione principale"; ovviamente, in tal caso, le caselline relative alle altre tre categorie di immobili devono essere lasciate in bianco;
4) il "numero dei fabbricati" deve riferirsi alle unità immobiliari per le quali viene effettuato il versamento, ivi compresa l'abitazione principale, che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale.
Pertanto concorre alla formazione di tale numero anche la cantina o il garage cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
5) l'importo riferito all'abitazione principale, da indicare nelle apposite caselline, è quello effettivamente versato per tale abitazione e, quindi, al netto della detrazione così come è stata calcolata dal contribuente;
6) l'importo da indicare come "detrazione per l'abitazione principale" nelle apposite caselline è quello che il contribuente si è calcolato per quantificare l'imposta da lui versata per l'abitazione principale.
L'ammontare della detrazione non va indicato se non è versato alcun importo per l'abitazione principale (ad esempio nel caso in cui l'ammontare della detrazione è uguale od eccede l'imposta lorda gravante sull'abitazione medesima);
7) se il versamento è effettuato in unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo. Si ricorda che in caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 1998; l'ICI o la maggiore ICI indebitamente versata potrà essere recuperata mediante apposita domanda di rimborso.
La pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.