Risoluzione del 27/05/1998 n. 47
Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate -
Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario - Servizio IV
Oggetto:
Criterio di
valutazione terreno facente parte di piano regolatore adottato ma non
approvato. Istanza.
Sintesi:
Le previsioni del piano regolatore adottato ma non approvato non influiscono sull'applicabilita' dei criteri che limitano il potere di rettifica degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, del D.P.R. n. 131 del 1986, nel caso di trasferimento di terreni per i quali la destinazione precedente venga modificata.
Testo:
Con istanza pervenuta presso questa Direzione Centrale il 14 gennaio 1998, il Dr. .......... ha chiesto di conoscere "il criterio di valutazione, e cioe' se si applichera' il criterio automatico oppure quello del prezzo di mercato".
A tale proposito fa presente di essere proprietario di un terreno nel comune di Orta Nova che intende vendere e per il quale, dal certificato di destinazione urbanistica, e' possibile rilevare una diversa prescrizione tra il vigente piano di fabbricazione, adottato con Decreto della Giunta Regione Puglia n. 159 dell'11.1.1974, ed il Piano regolatore generale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 19 dell'8.3.1991.
La richiesta del Dr. .......... e' motivata dal fatto che nel piano di fabbricazione il terreno in questione risulterebbe incluso in area con destinazione mista (agricola- industriale ed artigianale), mentre nel piano regolatore generale l'area risulterebbe inclusa in zona agricola, con la conseguente possibilita' di avvalersi di criteri fondati su parametri catastali ai fini della determinazione della base imponibile.
Il Sig. ......... ha, peraltro, gia' richiesto chiarimenti a codesta Direzione Regionale delle Entrate che, sentito il Comune di Orta Nova in relazione alla potenziale utilizzazione dell'area, con nota del 28 novembre 1997 ha avuto modo di affermare quanto segue: "per la determinazione della natura del terreno oggetto dello stipulando atto di compravendita, non puo' che tenersi conto delle precisazioni contenute nel Piano Regolatore Generale, adottato con delibera del Consiglio Comunale del citato Comune in data 8.3.1991 n. 19.
E tanto perche', come stabilito nella circolare ministeriale n. 37 del 10.6.1986 e conformemente al parere espresso dal medesimo Comune nel foglio del 4.11.1997 prot. 19507/97, il suddetto strumento urbanistico resta valido anche se e' stato solo adottato ma non ancora definitivamente approvato dal competente organo regionale di controllo".
Al riguardo la Scrivente rileva che l'articolo 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che non possono essere sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore a quella determinata mediante l'applicazione alla rendita stessa di coefficienti predeterminati.
La stessa disposizione prevede, inoltre, che la limitazione al potere di rettifica dell'amministrazione non opera nel caso in cui si verta in tema di trasferimento di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.
Con circolare n. 37 del 1986, la soppressa Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari ebbe a precisare quali fossero "gli strumenti urbanistici che, prevedendo la destinazione edificatoria di un terreno, comportano la non applicabilita' della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 52. Tali strumenti, dunque, secondo la normativa vigente, vanno individuati nei piani regolatori generali, in quelli particolari, che costituiscono la derivazione diretta dei primi e, in mancanza di tali piani, nei programmi comunali di fabbricazione. E' peraltro da precisare che gli indicati strumenti urbanistici sono validi anche se adottati dai comuni, ma non ancora approvati dal competente organo regionale di controllo: i comuni, invero, fanno obbligatoriamente osservare i vincoli posti da tali provvedimenti".
Il caso particolare e', quindi, riconducibile alla efficacia del piano regolatore adottato ma non ancora approvato che interviene in vigenza di un piano di fabbricazione esistente.
Sul punto sembra utile richiamare una puntuale giurisprudenza successiva all'emanazione della riportata circolare della Suprema Corte (sentenza n. 10406 del 3 dicembre 1994) che, con riferimento alla specifica norma tributaria in argomento, ha affermato come "Nella specie, il tenore della norma ("terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria"), proprio perche' non specifica ulteriormente, non puo' che fare riferimento agli strumenti urbanistici gia' perfezionati; e poiche' l'approvazione da parte della regione non e' mera condizione di efficacia del piano, ma e' un atto che concorre con quello comunale di adozione, realizzando la fattispecie dell'atto complesso, la norma non puo' che riferirsi agli strumenti che siano stati completati in tutto il loro iter ...".
La stessa Corte di Cassazione, nella medesima sentenza, riconosce, infine, alle misure di salvaguardia, connesse con la adozione del piano regolatore, efficacia meramente cautelare, poiche' consentono il mantenimento dello status quo e, pertanto, sembrerebbero non rilevanti ai fini dell'interpretazione della norma tributaria in argomento.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sia pure non in ambito specificatamente tributario, ha poi chiarito che un suolo originariamente non edificabile, inserito in zona di espansione edilizia da uno strumento urbanistico non ancora in vigore ma gia' legittimamente adottato dal consiglio comunale, viene riconosciuto dalla generalita' dei consociati come un bene economicamente non omogeneo rispetto ad altri terreni, non fabbricabili che nel medesimo strumento urbanistico abbiano invece conservato la loro destinazione originaria (sent. n. 5900 del 1 luglio 1997 Sez. U).
Premesso quanto sopra e tenuto conto della giurisprudenza rappresentata con riferimento allo strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato, la Scrivente ritiene possibile una soluzione in linea con la richiamata sentenza n.10406 del 3 dicembre 1994, ancorche' non conforme al pregresso orientamento dell'amministrazione, espresso nella circolare n. 37 del 1986 parzialmente riportata.
Poiche' il terreno in questione non puo' essere considerato ancora edificabile, ne' puo' essere ritenuto non edificabile, si reputa che alla eventuale compravendita posta in essere in una data compresa tra l'adozione del piano regolatore e quella di approvazione dello stesso sia inapplicabile la disposizione dell'articolo 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Conseguentemente la base imponibile, nell'ipotesi di cui si tratta, sara' costituita dal valore venale in comune commercio (art. 51, comma 2, D.P.R. n. 131 del 1986).
In tal caso e', ovviamente, compito dell'ufficio tener conto dell'incidenza sul valore del bene trasferito della circostanza connessa con l'adozione dello strumento urbanistico ancora in itinere.
Cio' posto vorra' codesta Direzione Regionale delle Entrate dare le conseguenti disposizioni ai dipendenti Uffici nonche' provvedere cortesemente ad ogni ulteriore seguito nei confronti del Sig. .........
Si allega copia dell'istanza prodotta dal contribuente.