LEGGE 8 maggio 1998 n.146
(in SO alla GU 14/05/98 n. 110)
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Art.3
(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)
1. Relativamente allimposta comunale sugli immobili dovuta per lanno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, laccertamento, la riscossione anche coattiva, lapplicazione delle sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi.
2. Per lanno 1993, gli adempimenti previsti dal terzo periodo del comma 1 dellarticolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dellarticolo 5 dello stesso decreto n.504 del 1992, per i quali siano disponibili le informazioni utili alla loro identificazione catastale, sono effettuati dallAmministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite, sentita lAssociazione nazionale dei comuni italiani, le modalità per la trasmissione ai comuni dei dati riguardanti i predetti fabbricati, nonché di quelli concernenti le dichiarazioni presentate ed i relativi versamenti effettuati.
3. Le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1, sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente allaliquota eccedente il tre per mille. Ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente allaliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dellinterno, adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
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Art. 16.
(Crediti tributari di modesta entità).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, sono stabiliti, per ciascun tributo erariale o locale, gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. I tributi sono comunque dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti gli importi dei crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, accertati anche in via definitiva e non pagati per i quali non si fa luogo a iscrizione nei ruoli o, comunque, alla riscossione.
Art.17
(Interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali)
1. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo, e 142 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, riguardanti, rispettivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di variare la predetta misura, si applicano anche per i tributi dei comuni e delle province.
2. Per i tributi per i quali il saggio degli interessi è calcolato in relazione al semestre compiuto, la disposizione del comma 1, riguardante la misura degli interessi, ha effetto a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Art.22
(Abrogazione di norme della legge 27 dicembre 1997)
1. All'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è abrogato il comma 13.
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(DECRETO 10.12.1998 - TRASMISSIONE DATI ICI
1993)
(LEGGE N. 133 17.05.1999 ART. 13 -
INTERESSI DI MORA)
(DECRETO 24.09.1999 N. 367 - ICI 1993)