DECRETO LEGGE 30 marzo 1998 n. 6

Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate e delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 30 gennaio 1998 n. 24)

coordinato con la legge di conversione 30 marzo 1998 n. 61

(Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale " del 31 marzo 1998 n. 75)

Capo I

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA, INTERESSATE DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola "regioni", interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli già avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile:

- n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

- n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;

- n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

- n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;

- n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;

- n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;

- n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;

- n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.

Art. 2

Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili..

2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinamento n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonché per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.

6.Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile.

7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 3

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse del comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione dei consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4.

6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivaIgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.

7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.

Art. 4

Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3.

2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario.

3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data del 26 settembre 1997, è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.

6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data del 26 settembre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.

7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili.

7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità di cui all'articolo 15.

Art. 5

Interventi a favore delle attività produttive

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni, per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui l'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.

3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 4 e del costo per le rifiniture interne e gli impianti degli immobili costruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiano, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali.

4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto.

6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica.

6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997.

Art. 6

Polizze assicurative ed assistenza fiscale

1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998.

Art. 7

Edilizia residenziale pubblica

1 Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica.

2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.

3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa ripartizione.

5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere utilizzati, per le finalità del presente articolo, in deroga alle quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole tipologie di intervento.

6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è sostituito dal seguente: "La garanzia decorre dalla data di stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti della garanzia statale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

7. Il sesto comma dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente: "I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia residenziale.".

Art. 8

Interventi sui beni culturali

1 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'art. 15, comma 1. Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14.

3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dell'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n.1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 203. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.".

6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione di base del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.

7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14.

Art. 9

Interventi urgenti su immobili statali

1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge 5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "EdiIizia di servizio" 6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.

2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unità previsionale di base "EdiIizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

3. Il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, predispone e attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità previsionale dì base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

Art. 10

Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997

1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto e quelle degli articoli 7 e 14, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché con il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui al presente decreto.

3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.

Art. 11

Contributi connessi a precedenti eventi sismici

1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.

1 -bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate.

Art. 12

Misure a favore dei comuni

1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe.

2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 37 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

5. Per i comuni di cui al comma 1 nonché per le comunità montane e per le province dell'Umbria e delle Marche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30 aprile 1998. E' altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi enti locali è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio dell'anno 1997.

Art. 12-bis

Benefici a favore delle aziende agricole

1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa scadenza può essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero importo del mutuo residuo.

2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.

3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 12-ter

Dismissione e trasferimento di beni demaniali

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.

Art. 13

Altre misure

1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140, maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è effettuato in unica soluzione, con le medesime procedure e modalità di cui alla predetta disposizione.

2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

Alle stesse aree sono estese le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonché per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile.

4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31 dicembre 1999";

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito ai seguenti: "I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo rito delle professionalità e delle attitudini individuali soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato".

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente decreto.

6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.

6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 per il periodo 1997-1998 la compensazione è effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica.

6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della Comunità economica europea. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1998, è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1, ed è rimborsato all'INPS, da parte delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni.

6-quater. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione".

6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6-sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio 1998-2000.

6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

6-octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni Umbria e Marche.

6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1,".

Art. 14

Norme di accelerazione e controllo degli interventi

1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.

3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, è articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.

4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto, si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994 n 109 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU, IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n. 109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto.

4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.

5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera, b), dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalità sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalità sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo è aumentato al 15 per cento. Le varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si è espresso sul progetto originario.

6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.

9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della legge 11 febbraio 1994 n 109 e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.

11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. E' altresì richiesta attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati.

13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica deIla corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare.

14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di 50 ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o, mediante convenzioni, di università e di enti pubblici di ricerca, di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto.

14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 1998.

14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci.

15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è incrementato di ulteriori 10 unità. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700 milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo di protezione civile.

Art. 15

Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:

a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;

b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;

c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.

4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole: "d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: <<previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" e dopo la parola: "trascorso" è aggiunta la seguente: "almeno".

5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite contabilità speciali intestate ai presidenti delle regioni, che operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei programmi della predetta intesa istituzionale di programma. I fondi che affluiscono alle contabilità speciali di cui al presente decreto e a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 1351911, sono mantenuti a disposizione dei funzionari delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi medesimi si riferiscono.

6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni - contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti - funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.

7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997, e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n. 2717, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.

8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 16

Vigilanza

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

Capo II

ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE

(omissis)