DECRETO 25 febbraio 1998

Approvazione modello di dichiarazione, agli effetti dell’ICI, degli immobili acquistati nel corso dell’anno 1997 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato

(in G.U. n.51 del 3.3.1998)

Art.1

1. E' approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 1997 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato.

Art.2

1. La dichiarazione per l'anno 1997 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art.3

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata alla indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, eccezion fatta per la dicitura "ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 1997" che è in colore marrone (Pantone 471 U). Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: "originale per il comune"; "copia per l'elaborazione meccanografica"; "copia per il contribuente".

Art.4

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art.5

1. E' autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma 1 vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "Attenzione non staccare". Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura: "All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento".

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art.6

1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. E' altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico.

Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art.7

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 1997", a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del predetto comune.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata data di presentazione.

Art.8

1. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di trasmissione, da parte del comune, dei dati ed elementi risultanti dalle dichiarazioni.

(Si omette l'allegato)